Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2015
bis 31.12.2015
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.08.2015 bis 30.06.2016
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.08.2015 bis 30.06.2016
Örtlicher Geltungsbereich
E applicabile su tutto il territorio del cantone Ticino.
Articolo 1.1
Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Il presente CCL fa stato per tutte le imprese: a) che eseguono lavori di posa, vendita di piastrelle ed affini; b) di intermediazione e di collocamento di personale attivo nei lavori menzionati alla lettera a); c) straniere operanti in Svizzera e che eseguono lavori menzionati alla lettera a); d) generali che eseguono lavori menzionati alla lettera a) del presente articolo.
Articolo 1.2
Articolo 1.2
Persönlicher Geltungsbereich
Il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti, autisti e magazzinieri compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2, indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione. Non vale per: a) i quadri dirigenti; b) il personale amministrativo; c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Articolo 1.3
Articolo 1.3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese:
a) che eseguono lavori di posa, vendita di piastrelle ed affini;
b) generali che eseguono lavori menzionati alla lettera a).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 5
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese:
a) che eseguono lavori di posa, vendita di piastrelle ed affini;
b) generali che eseguono lavori menzionati alla lettera a).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 5
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) dal profilo professionale:
a) ai lavoratori, apprendisti, autisti e magazzinieri delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei quadri dirigenti, del personale amministrativo e del personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 5
B) dal profilo professionale:
a) ai lavoratori, apprendisti, autisti e magazzinieri delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei quadri dirigenti, del personale amministrativo e del personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 5
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Se non verrà disdetto entro 3 mesi prima della scadenza da una delle parti (mediante lettera raccomandata) si riterrà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per un altro anno.
Articolo 36.4
Articolo 36.4
Kontakt paritätische Organe
Commissione Paritetica Cantonale
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Commissione Paritetica Cantonale
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
Kontakt Arbeitgebervertretung
Commissione Paritetica Cantonale
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
Löhne / Mindestlöhne
Salari minimi lavoratori dal 1° giugno 2012 (invariato nel 2015):
Giovani lavoratori a partire dal 1° settembre 2013 (invariato nel 2015)
Per gli apprendisti, la cui assunzione (inizio apprendistato) è antecedente il 2013, la scala salariale rimane quella fissata prima del 01.09.2013, come pure per i giovani lavoratori ora in forza all'azienda. La scala salariale di giovani lavoratori è valida per gli apprendisti che hanno iniziato l'apprendistato nell'anno 2013 e per i giovani lavoratori che hanno terminato l'apprendistato nel agosto 2013 o dopo.
(1) Al termine di questi tre anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Qualificato AFC”. Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
(2) Al termine di questi quattro anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Semi-qualificato + CFP”. Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Adeguamenti salariali 2015
Classe salariale | Salario orario | Mensilità |
---|---|---|
Capo: lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale | CHF 32.25 | CHF 5'676.-- |
Qualificato: lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC | CHF 30.25 | CHF 5'324.-- |
Semi-qualificato: lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale | CHF 28.25 | CHF 4'972.-- |
Manovale: lavoratore senza qualifica e senza esperienza nella professione in CH | CHF 24.95 | CHF 4'391.-- |
Giovani lavoratori a partire dal 1° settembre 2013 (invariato nel 2015)
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario | Mensilità |
---|---|---|---|
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni: | |||
Giovani lavoratori AFC (1) | 1° anno | CHF 24.20 | CHF 4'259.-- |
2° anno | CHF 24.95 | CHF 4'392.-- | |
3° anno | CHF 25.76 | CHF 4'535.-- | |
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni: | |||
Giovani lavoratori CFP (2) | 1° anno | CHF 21.18 | CHF 3'729.-- |
2° anno | CHF 22.60 | CHF 3'977.-- | |
3° anno | CHF 24.01 | CHF 4'226.-- | |
4° anno | CHF 25.42 | CHF 4'475.-- | |
Apprendisti AFC | 1° anno di tirocinio | CHF 765.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1’116.-- | ||
3° anno di tirocinio | CHF 1’705.-- | ||
Apprendisti CFP | 1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 800.-- |
Per gli apprendisti, la cui assunzione (inizio apprendistato) è antecedente il 2013, la scala salariale rimane quella fissata prima del 01.09.2013, come pure per i giovani lavoratori ora in forza all'azienda. La scala salariale di giovani lavoratori è valida per gli apprendisti che hanno iniziato l'apprendistato nell'anno 2013 e per i giovani lavoratori che hanno terminato l'apprendistato nel agosto 2013 o dopo.
(1) Al termine di questi tre anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Qualificato AFC”. Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
(2) Al termine di questi quattro anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Semi-qualificato + CFP”. Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Adeguamenti salariali 2015
Lohnerhöhung
Adeguamenti salariali 2014
13. Monatslohn
I lavoratori ricevono una tredicesima mensilità (pro rata)
Articolo 29
Articolo 29
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
I lavoratori ricevono una tredicesima mensilità (pro rata)
Articolo 29
Articolo 29
Dienstaltersgeschenke
I lavoratori ricevono una tredicesima mensilità (pro rata)
Articolo 29
Articolo 29
Kinderzulagen
Articolo 28
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Sorta di lavoro | Supplemento |
---|---|
Lavoro notturno, fra le ore 20.00 e le ore 05.00 | supplemento del 50% |
Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 05.00 del lunedì) e giorni festivi riconosciuti (dalle ore 00.00 alle ore 24.00) | supplemento del 100% |
Articolo 19
Spesenentschädigung
Sorta di spese | Indennità |
---|---|
Pranzo | CHF 1.40 all'ora |
Articolo 20; Annessa convenzione salariale 2014
weitere Zuschläge
Per le ore di lavoro perse a causa delle intemperie: indennità del 80% del salario
Articolo 21
Articolo 21
Normalarbeitszeit
2'112 ore annuali (vacanze e giorni festivi infrasettimanli compresi), durata stettimanale minima di 40 ore e massima die 44 ore
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì).
Articolo 18
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì).
Articolo 18
Überstunden / Überzeit
Ore straordinarie: supplemento del 25%
Articolo 19
Articolo 19
Ferien
Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze | Per il lavoratori a salario orario |
---|---|---|
A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compi mento del 50° anno di età | 25 giorni lavorativi | 10.63% del salario base |
Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età | 30 giorni lavorativi | 13.3% del salario base |
Articolo 22.1
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Nascita di un figlio | 1 giornata |
Decesso nella famiglia (moglie e figli) | 3 giornate |
Decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri | 2 giornate |
Matrimonio | 1 giornata |
Trasloco della propria economia domestica (limitatamente una volta l’anno) | 1 giornata |
Visita di reclutamento, riconsegna dell’equipaggiamento militare | 1 giornata |
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento | 0.5 giornata |
Articolo 24
Bezahlte Feiertage
Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati dal compenso del 3.5% le seguenti feste:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione e Ognissanti
Articolo 23
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione e Ognissanti
Articolo 23
Bildungsurlaub
Per i corsi di aggiornamento e di perfezionamento il lavoratore ha diritto a 3 giorni di congedo pagato all’anno.
Articolo 35
Articolo 35
Krankheit
Malattia:
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi
i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
Articoli 26 e 27
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi
i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
Articoli 26 e 27
Unfall
Malattia:
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi
i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
Articoli 26 e 27
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi
i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
Articoli 26 e 27
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congedo paternità: 1 giornata
Articolo 24
Articolo 24
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Indennità in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile | Per celibi | Per sposati o celibi con persone a carico |
---|---|---|
Scuola reclute | 50% | 80% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: durante 4 settimane per tutti i militi | 100% | 100% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: dalla 5a settimana in avanti | 50% | 80% |
Articolo 25
Pensionsregelungen
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Frühpensionierung
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributo professionale:
Articolo 11
Chi | Montante |
---|---|
Per tutte le ditte del cantone Ticino assoggettate al presente CCL | 3‰ dei salari versati durante l’anno precedente (ritenuta una tassa minima di CHF 20.-- al mese) |
Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP firmatarie del CCL | 0.7% |
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL | 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) |
Articolo 11
Lernende
Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale:
- Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7%
- Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
- Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.30% del salario base per il lavoratori a salario orario)
Salari:
Giovani lavoratori a partire dal 1° settembre 2013 (invariato nel 2015)
Per gli apprendisti, la cui assunzione (inizio apprendistato) è antecedente il 2013, la scala salariale rimane quella fissata prima del 01.09.2013, come pure per i giovani lavoratori ora in forza all'azienda. La scala salariale di giovani lavoratori è valida per gli apprendisti che hanno iniziato l'apprendistato nell'anno 2013 e per i giovani lavoratori che hanno terminato l'apprendistato nel agosto 2013 o dopo.
(1) Al termine di questi tre anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Qualificato AFC”. Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
(2) Al termine di questi quattro anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Semi-qualificato + CFP”. Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Salari fissati prima del 01.09.2013
Articoli 1.3, 11, 22.1; salari minimi contrattuali a partire dal 1° giugno 2012; Adeguamenti salariali 2015
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale:
- Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7%
- Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
- Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.30% del salario base per il lavoratori a salario orario)
Salari:
Giovani lavoratori a partire dal 1° settembre 2013 (invariato nel 2015)
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario | Mensilità |
---|---|---|---|
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni: | |||
Giovani lavoratori AFC (1) | 1° anno | CHF 24.20 | CHF 4'259.-- |
2° anno | CHF 24.95 | CHF 4'392.-- | |
3° anno | CHF 25.76 | CHF 4'535.-- | |
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni: | |||
Giovani lavoratori CFP (2) | 1° anno | CHF 21.18 | CHF 3'729.-- |
2° anno | CHF 22.60 | CHF 3'977.-- | |
3° anno | CHF 24.01 | CHF 4'226.-- | |
4° anno | CHF 25.42 | CHF 4'475.-- | |
Apprendisti AFC | 1° anno di tirocinio | CHF 765.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1’116.-- | ||
3° anno di tirocinio | CHF 1’705.-- | ||
Apprendisti CFP | 1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 800.-- |
Per gli apprendisti, la cui assunzione (inizio apprendistato) è antecedente il 2013, la scala salariale rimane quella fissata prima del 01.09.2013, come pure per i giovani lavoratori ora in forza all'azienda. La scala salariale di giovani lavoratori è valida per gli apprendisti che hanno iniziato l'apprendistato nell'anno 2013 e per i giovani lavoratori che hanno terminato l'apprendistato nel agosto 2013 o dopo.
(1) Al termine di questi tre anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Qualificato AFC”. Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
(2) Al termine di questi quattro anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Semi-qualificato + CFP”. Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Salari fissati prima del 01.09.2013
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario | Mensilità |
---|---|---|---|
Giovani lavoratori I° anno | a) dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo | CHF 24.15 | CHF 4'255.-- |
Giovani lavoratori II° anno | b) il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato | CHF 25.75 | CHF 4'535.-- |
Apprendisti | 1° anno di tirocinio | CHF 900.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1’240.-- | ||
3° anno di tirocinio | CHF 1’790.-- |
Articoli 1.3, 11, 22.1; salari minimi contrattuali a partire dal 1° giugno 2012; Adeguamenti salariali 2015
Junge Arbeitnehmende
Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale:
- Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7%
- Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
- Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.30% del salario base per il lavoratori a salario orario)
Salari:
Giovani lavoratori a partire dal 1° settembre 2013 (invariato nel 2015)
Per gli apprendisti, la cui assunzione (inizio apprendistato) è antecedente il 2013, la scala salariale rimane quella fissata prima del 01.09.2013, come pure per i giovani lavoratori ora in forza all'azienda. La scala salariale di giovani lavoratori è valida per gli apprendisti che hanno iniziato l'apprendistato nell'anno 2013 e per i giovani lavoratori che hanno terminato l'apprendistato nel agosto 2013 o dopo.
(1) Al termine di questi tre anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Qualificato AFC”. Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
(2) Al termine di questi quattro anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Semi-qualificato + CFP”. Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Salari fissati prima del 01.09.2013
Articoli 1.3, 11, 22.1; salari minimi contrattuali a partire dal 1° giugno 2012; Adeguamenti salariali 2015
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale:
- Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7%
- Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
- Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.30% del salario base per il lavoratori a salario orario)
Salari:
Giovani lavoratori a partire dal 1° settembre 2013 (invariato nel 2015)
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario | Mensilità |
---|---|---|---|
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni: | |||
Giovani lavoratori AFC (1) | 1° anno | CHF 24.20 | CHF 4'259.-- |
2° anno | CHF 24.95 | CHF 4'392.-- | |
3° anno | CHF 25.76 | CHF 4'535.-- | |
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni: | |||
Giovani lavoratori CFP (2) | 1° anno | CHF 21.18 | CHF 3'729.-- |
2° anno | CHF 22.60 | CHF 3'977.-- | |
3° anno | CHF 24.01 | CHF 4'226.-- | |
4° anno | CHF 25.42 | CHF 4'475.-- | |
Apprendisti AFC | 1° anno di tirocinio | CHF 765.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1’116.-- | ||
3° anno di tirocinio | CHF 1’705.-- | ||
Apprendisti CFP | 1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 800.-- |
Per gli apprendisti, la cui assunzione (inizio apprendistato) è antecedente il 2013, la scala salariale rimane quella fissata prima del 01.09.2013, come pure per i giovani lavoratori ora in forza all'azienda. La scala salariale di giovani lavoratori è valida per gli apprendisti che hanno iniziato l'apprendistato nell'anno 2013 e per i giovani lavoratori che hanno terminato l'apprendistato nel agosto 2013 o dopo.
(1) Al termine di questi tre anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Qualificato AFC”. Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
(2) Al termine di questi quattro anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Semi-qualificato + CFP”. Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Salari fissati prima del 01.09.2013
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario | Mensilità |
---|---|---|---|
Giovani lavoratori I° anno | a) dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo | CHF 24.15 | CHF 4'255.-- |
Giovani lavoratori II° anno | b) il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato | CHF 25.75 | CHF 4'535.-- |
Apprendisti | 1° anno di tirocinio | CHF 900.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1’240.-- | ||
3° anno di tirocinio | CHF 1’790.-- |
Articoli 1.3, 11, 22.1; salari minimi contrattuali a partire dal 1° giugno 2012; Adeguamenti salariali 2015
Kündigungsfrist
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
---|---|
Periodo di prova (2 mesi, massimo 3 mesi previo accordo scritto) | 5 giorni lavorativi |
Primo anno di servizio | un mese per la fine del mese |
Nel secondo e fino al nono anno di servizio | 2 mesi per la fine del mese |
Dal decimo anno di servizio | 3 mesi per la fine del mese |
Articolo 34
Kündigungsschutz
E esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro con riserva degli artt. 33.3.2. e 33.3.3. del presente CCL, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, ne verrà sospesa la scadenza, ai sensi dell’art. 336c, cpv. 2 del CO. A meno che non si tratti di una patologia preesistente conosciuta (ed intervenuta nei 12 mesi precedenti la «ricaduta»), la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale (di solito la fine del mese) non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla data finale successiva (solitamente a fine mese).
Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera.
Articolo 34
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, ne verrà sospesa la scadenza, ai sensi dell’art. 336c, cpv. 2 del CO. A meno che non si tratti di una patologia preesistente conosciuta (ed intervenuta nei 12 mesi precedenti la «ricaduta»), la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale (di solito la fine del mese) non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla data finale successiva (solitamente a fine mese).
Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera.
Articolo 34
Arbeitnehmervertretung
Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino (OCST)
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino (OCST)
Arbeitgebervertretung
Associazione Svizzera delle Piastrelle (Sezione Ticino; ASP)
Kaution
Ammontare della cauzione:
- CHF 10'000.-- per lavori la cui somma durante l'anno civile è di entità inferiore o uguale a CHF 20’000.--
- CHF 20'000.-- per lavori la cui somma durante l'anno civile è di entità superiore a CHF 20’000.--
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 1'000.- per l'anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di elaborazione nonché pagamento del contributo al Fondo paritetico
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa in Cantone Ticino o in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (contributi al Fondo paritetico versati: violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL non costati).
Appendice 1 – cauzione
- CHF 10'000.-- per lavori la cui somma durante l'anno civile è di entità inferiore o uguale a CHF 20’000.--
- CHF 20'000.-- per lavori la cui somma durante l'anno civile è di entità superiore a CHF 20’000.--
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 1'000.- per l'anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di elaborazione nonché pagamento del contributo al Fondo paritetico
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa in Cantone Ticino o in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (contributi al Fondo paritetico versati: violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL non costati).
Appendice 1 – cauzione
Aufgaben paritätische Organe
Commissione Paritetica Cantonale:
- Costituzione: 2 rappresentanti e 2 supplenti dell'Associazione Svizzera delle Piastrelle (Sezione Ticino) e 2 rappresentanti e 2 supplenti delle organizzazioni sindacali
- Compiti: applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL; esecuzione dei controlli, decretare le sanzioni (ammonimento scritto e pena convenzionale)
Articolo 4 - 8
- Costituzione: 2 rappresentanti e 2 supplenti dell'Associazione Svizzera delle Piastrelle (Sezione Ticino) e 2 rappresentanti e 2 supplenti delle organizzazioni sindacali
- Compiti: applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL; esecuzione dei controlli, decretare le sanzioni (ammonimento scritto e pena convenzionale)
Articolo 4 - 8
Folge bei Vertragsverletzung
Articoli 8, 15.8 e 15.9
Schlichtungsverfahren
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
Prima istanza | Commissione Paritetica Cantonale |
Seconda istanza | Collegio Arbitrale e Arbitro Unico |
Articolo 6
Friedenspflicht
Pace absoluta del lavoro ai sensi del CO
Articolo 3
Articolo 3