CCL nel ramo della posa piastrelle e mosaici valevole per il Cantone Ticino (CCLPP)

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2015 bis 31.12.2015
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.08.2015 bis 30.06.2016
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Örtlicher Geltungsbereich
7344
E applicabile su tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
7344
il presente CCL fa stato per tutte le imprese e/o settori d’impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini

Articolo 1.2
Persönlicher Geltungsbereich
7344
Il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti, autisti e magazzinieri compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2, indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione. Non vale per: a) i quadri dirigenti; b) il personale amministrativo; c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.

Articolo 1.3
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
7344
Se non verrà disdetto entro 3 mesi prima della scadenza da una delle parti (mediante lettera raccomandata) si riterrà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per un altro anno.

Articolo 41.4
Kontakt paritätische Organe
7344
Commissione Paritetica Cantonale
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
7344
Commissione Paritetica Cantonale
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
Kontakt Arbeitgebervertretung
7344
Commissione Paritetica Cantonale
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
Löhne / Mindestlöhne
7344
Salari minimi lavoratori (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° settembre 2013):
Classe salarialeSalario orarioMensilità
Capo: lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federaleCHF 32.25CHF 5'676.--
Qualificato: lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPCCHF 30.25CHF 5'324.--
Semi-qualificato/au-siliare/CFP: Lavoratore con o senza conoscenze ed esperienza professionale maturata in CH o all’esteroCHF 28.25CHF 4'972.--

Giovani lavoratori dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° settembre 2013
Classe salarialeAnno di servizioSalario orarioMensilità
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni:
Giovani lavoratori AFC1° anno CHF 24.20CHF 4'259.--
2° annoCHF 24.95CHF 4'392.--
3° annoCHF 25.76CHF 4'535.--
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni:
Giovani lavoratori CFP1° anno CHF 21.18CHF 3'729.--
2° annoCHF 22.60CHF 3'977.--
3° annoCHF 24.01CHF 4'226.--
4° annoCHF 25.42CHF 4'475.--
Apprendisti AFC1° anno di tirocinioCHF 765.--
2° anno di tirocinioCHF 1’116.--
3° anno di tirocinioCHF 1’705.--
Apprendisti CFP1° anno di tirocinioCHF 700.--
2° anno di tirocinioCHF 800.--

(1) Al termine di questi tre anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Qualificato”.
(2) Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
(3) Al termine di questi quattro anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Semi-qualificato”.
(4) Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Lohnerhöhung
7344


Adeguamenti salariali 2014
13. Monatslohn
7344
I lavoratori ricevono una tredicesima mensilità (pro rata)

Articolo 33
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
7344
I lavoratori ricevono una tredicesima mensilità (pro rata)

Articolo 33
Dienstaltersgeschenke
7344
I lavoratori ricevono una tredicesima mensilità (pro rata)

Articolo 33
Kinderzulagen
7344


Articolo 32
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
7344
Sorta di lavoroSupplemento
Lavoro notturno, fra le ore 20.00 e le ore 05.00supplemento del 50%
Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 05.00 del lunedì) e giorni festivi riconosciuti (dalle ore 00.00 alle ore 24.00)supplemento del 100%

Articolo 23
Spesenentschädigung
7344
Trasferte con l'auto privata dopo 20km (andata e ritorno): CHF -.70/km
Pranzo: CHF 1.50 all'ora limitatamente alle ore prestate
A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.

Articolo 24
weitere Zuschläge
7344
Per le ore di lavoro perse a causa delle intemperie: indennità del 80% del salario base

Articolo 25
Normalarbeitszeit
7344
2'112 ore annuali (vacanze e giorni festivi infrasettimanli compresi), durata stettimanale minima di 40 ore e massima die 44 ore.
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì).

Articolo 20
Überstunden / Überzeit
7344
Ore straordinarie: supplemento del 25%

Articolo 23
Ferien
7344
Categoria d'etàNumero di giorni di vacanzePer il lavoratori a salario orario
A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compi mento del 50° anno di età25 giorni lavorativi10.64% del salario effetivo
Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età 30 giorni lavorativi13.04% del salario effettivo

Articolo 26
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
7344
OccasioneGiorni compensati
Per la visita di reclutamentomax. 3 giornate
Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare½ giornata
In caso di nascita di un figlio3 giornate
In caso di decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge e figli)3 giornate
In caso di decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri2 giornate
in caso di matrimonio del lavoratore2 giornate*
In caso di trasloco della propria econoia domestica, limitatamente una volta l'anno1 giornata
*Su richiesta del lavoratore dovrà essere inoltre concessa una settimana di congedo non retribuito.

Articolo 28
Bezahlte Feiertage
7344
Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati dal compenso del 3.5% le seguenti feste:

S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione e Ognissanti

Articolo 27
Bildungsurlaub
7344
Per i corsi di aggiornamento e di perfezionamento il lavoratore ha diritto a 3 giorni di congedo pagato all’anno.

Articolo 41
Krankheit
7344
Malattia:
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi
i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.



Articoli 30 e 31
Unfall
7344
Malattia:
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi
i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.



Articoli 30 e 31
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
7344
Congedo paternità: 3 giornate

Articolo 28
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
7344
Indennità in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civilePer celibiPer sposati o celibi con persone a carico
Scuola reclute50%80%
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: durante 4 settimane per tutti i militi100%100%
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: dalla 5a settimana in avanti50%80%

Articolo 29
Pensionsregelungen
7344
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Frühpensionierung
7344
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
7344
Contributo professionale:
ChiMontante
Per tutte le ditte del cantone Ticino assoggettate al presente CCL5‰ dei salari versati durante l’anno precedente (ritenuta una tassa minima di CHF 20.-- al mese)
Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP firmatarie del CCL0.7%
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)

Articolo 11
Lernende
7344
Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.

Contributo professionale:
- Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)

Vacanze:
- Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi. -13.30% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi) per i lavoratori a salario orario

Salari:
Giovani lavoratori dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° settembre 2013
Classe salarialeAnno di servizioSalario orarioMensilità
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni:
Giovani lavoratori AFC1° anno CHF 24.20CHF 4'259.--
2° annoCHF 24.95CHF 4'392.--
3° annoCHF 25.76CHF 4'535.--
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni:
Giovani lavoratori CFP1° anno CHF 21.18CHF 3'729.--
2° annoCHF 22.60CHF 3'977.--
3° annoCHF 24.01CHF 4'226.--
4° annoCHF 25.42CHF 4'475.--
Apprendisti AFC1° anno di tirocinioCHF 765.--
2° anno di tirocinioCHF 1’116.--
3° anno di tirocinioCHF 1’705.--
Apprendisti CFP1° anno di tirocinioCHF 700.--
2° anno di tirocinioCHF 800.--

(1) Al termine di questi tre anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Qualificato AFC".
(2) Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
(3) Al termine di questi quattro anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrat-tuale in vigore nella classe salariale “Semi-qualificato + CFP”.
(4) Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.

Articoli 1.3, 11, 26; Appendice 2
Junge Arbeitnehmende
7344
Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.

Contributo professionale:
- Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)

Vacanze:
- Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi. -13.30% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi) per i lavoratori a salario orario

Salari:
Giovani lavoratori dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° settembre 2013
Classe salarialeAnno di servizioSalario orarioMensilità
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni:
Giovani lavoratori AFC1° anno CHF 24.20CHF 4'259.--
2° annoCHF 24.95CHF 4'392.--
3° annoCHF 25.76CHF 4'535.--
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni:
Giovani lavoratori CFP1° anno CHF 21.18CHF 3'729.--
2° annoCHF 22.60CHF 3'977.--
3° annoCHF 24.01CHF 4'226.--
4° annoCHF 25.42CHF 4'475.--
Apprendisti AFC1° anno di tirocinioCHF 765.--
2° anno di tirocinioCHF 1’116.--
3° anno di tirocinioCHF 1’705.--
Apprendisti CFP1° anno di tirocinioCHF 700.--
2° anno di tirocinioCHF 800.--

(1) Al termine di questi tre anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Qualificato AFC".
(2) Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
(3) Al termine di questi quattro anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrat-tuale in vigore nella classe salariale “Semi-qualificato + CFP”.
(4) Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.

Articoli 1.3, 11, 26; Appendice 2
Kündigungsfrist
7344
Anni di servizioPeriodo di preavviso
Periodo di prova (2 mesi, massimo 3 mesi previo accordo scritto)5 giorni lavorativi
Primo anno di servizioun mese per la fine del mese
Nel secondo e fino al nono anno di servizio2 mesi per la fine del mese
Dal decimo anno di servizio3 mesi per la fine del mese

Per i lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età
Anni di servizioPeriodo di preavviso
primo anno di servizio2 mesi
2° al 9° anno4 mesi
dal 10° anno6 mesi

Articolo 39
Kündigungsschutz
7344
E esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro, con riserva delle lett. b e c del presente capoverso, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.

Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, ne verrà sospesa la scadenza ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 CO. La scadenza del termine di disdetta verrà sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale (di solito la fine del mese) non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla data finale successiva (solitamente a fine mese). Se la causa della malattia è riconducibile ad una patologia preesistente conosciuta ed intervenuta nei 12 mesi precedenti la “ricaduta”, la disdetta è sospesa fintantoché il lavo-ratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia.

Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la di-sdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbli-gatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera.

Articolo 40
Arbeitnehmervertretung
7344
Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino (OCST)
Arbeitgebervertretung
7344
Associazione Svizzera delle Piastrelle (Sezione Ticino; ASP)
Kaution
7344
Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), con l’entrata in vigore della presente appendice 1 o prima dell’inizio dell’attività lavorativa in Cantone Ticino, ogni datore di lavoro deposita presso la CPC, una cau-zione del seguente tenore:
a) cauzione di fr. 10’000.— per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità inferiore o uguale a di fr. 20’000.—*
b) cauzione di fr. 20’000.— per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità superiore a fr. 20’000.—*
* L’importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d’appalto controfirmato dal committente.


Utilizzo della cauzione:
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:
a) ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedurali;
b) ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.

Svincolo della cauzione:
La cauzione viene svincolata quando il datore di lavoro stabilito in Cantone Ticino ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel campo di applicazione del presente CCL (art. 1) in Cantone Ticino o, in caso di aziende e lavoratori distac-cati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino, a condizione che:
- siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
- la CPC non constati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL

Articolo 12, Appendice 1 articoli 1, 2 e 4
Aufgaben paritätische Organe
7344
Commissione Paritetica Cantonale:
- Costituzione: 2 rappresentanti e 2 supplenti dell'Associazione Svizzera delle Piastrelle (Sezione Ticino) e 2 rappresentanti e 2 supplenti delle organizzazioni sindacali
- Compiti: applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL; esecuzione dei controlli e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. Eseguire i controlli sui cantieri nel rispetto dei disposti del CCL

Articoli 4 - 8
Folge bei Vertragsverletzung
7344
Articoli 8, 16.6 e 16.7
Schlichtungsverfahren
7344
LivelloInstituzione responsabile
Prima istanza Commissione Paritetica Cantonale
Seconda istanza Collegio Arbitrale e Arbitro Unico tramite ricorso

Articolo 6
Friedenspflicht
7344
La pace assoluta del lavoro ai sensi del Codice delle Obbligazioni (CO).

Articolo 3
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