Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2015
bis 31.12.2015
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.08.2015 bis 30.06.2016
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.08.2015 bis 30.06.2016
Örtlicher Geltungsbereich
E applicabile su tutto il territorio del cantone Ticino.
Articolo 1.1
Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
il presente CCL fa stato per tutte le imprese e/o settori d’impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini
Articolo 1.2
Articolo 1.2
Persönlicher Geltungsbereich
Il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti, autisti e magazzinieri compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2, indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione. Non vale per: a) i quadri dirigenti; b) il personale amministrativo; c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Articolo 1.3
Articolo 1.3
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Se non verrà disdetto entro 3 mesi prima della scadenza da una delle parti (mediante lettera raccomandata) si riterrà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per un altro anno.
Articolo 41.4
Articolo 41.4
Kontakt paritätische Organe
Commissione Paritetica Cantonale
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Commissione Paritetica Cantonale
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
Kontakt Arbeitgebervertretung
Commissione Paritetica Cantonale
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
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Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
Löhne / Mindestlöhne
Salari minimi lavoratori (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° settembre 2013):
Giovani lavoratori dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° settembre 2013
(1) Al termine di questi tre anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Qualificato”.
(2) Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
(3) Al termine di questi quattro anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Semi-qualificato”.
(4) Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Classe salariale | Salario orario | Mensilità |
---|---|---|
Capo: lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale | CHF 32.25 | CHF 5'676.-- |
Qualificato: lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC | CHF 30.25 | CHF 5'324.-- |
Semi-qualificato/au-siliare/CFP: Lavoratore con o senza conoscenze ed esperienza professionale maturata in CH o all’estero | CHF 28.25 | CHF 4'972.-- |
Giovani lavoratori dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° settembre 2013
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario | Mensilità |
---|---|---|---|
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni: | |||
Giovani lavoratori AFC | 1° anno | CHF 24.20 | CHF 4'259.-- |
2° anno | CHF 24.95 | CHF 4'392.-- | |
3° anno | CHF 25.76 | CHF 4'535.-- | |
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni: | |||
Giovani lavoratori CFP | 1° anno | CHF 21.18 | CHF 3'729.-- |
2° anno | CHF 22.60 | CHF 3'977.-- | |
3° anno | CHF 24.01 | CHF 4'226.-- | |
4° anno | CHF 25.42 | CHF 4'475.-- | |
Apprendisti AFC | 1° anno di tirocinio | CHF 765.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1’116.-- | ||
3° anno di tirocinio | CHF 1’705.-- | ||
Apprendisti CFP | 1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 800.-- |
(1) Al termine di questi tre anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Qualificato”.
(2) Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
(3) Al termine di questi quattro anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Semi-qualificato”.
(4) Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Lohnerhöhung
Adeguamenti salariali 2014
13. Monatslohn
I lavoratori ricevono una tredicesima mensilità (pro rata)
Articolo 33
Articolo 33
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
I lavoratori ricevono una tredicesima mensilità (pro rata)
Articolo 33
Articolo 33
Dienstaltersgeschenke
I lavoratori ricevono una tredicesima mensilità (pro rata)
Articolo 33
Articolo 33
Kinderzulagen
Articolo 32
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Sorta di lavoro | Supplemento |
---|---|
Lavoro notturno, fra le ore 20.00 e le ore 05.00 | supplemento del 50% |
Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 05.00 del lunedì) e giorni festivi riconosciuti (dalle ore 00.00 alle ore 24.00) | supplemento del 100% |
Articolo 23
Spesenentschädigung
Trasferte con l'auto privata dopo 20km (andata e ritorno): CHF -.70/km
Pranzo: CHF 1.50 all'ora limitatamente alle ore prestate
A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.
Articolo 24
Pranzo: CHF 1.50 all'ora limitatamente alle ore prestate
A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.
Articolo 24
weitere Zuschläge
Per le ore di lavoro perse a causa delle intemperie: indennità del 80% del salario base
Articolo 25
Articolo 25
Normalarbeitszeit
2'112 ore annuali (vacanze e giorni festivi infrasettimanli compresi), durata stettimanale minima di 40 ore e massima die 44 ore.
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì).
Articolo 20
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì).
Articolo 20
Überstunden / Überzeit
Ore straordinarie: supplemento del 25%
Articolo 23
Articolo 23
Ferien
Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze | Per il lavoratori a salario orario |
---|---|---|
A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compi mento del 50° anno di età | 25 giorni lavorativi | 10.64% del salario effetivo |
Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età | 30 giorni lavorativi | 13.04% del salario effettivo |
Articolo 26
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Per la visita di reclutamento | max. 3 giornate |
Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare | ½ giornata |
In caso di nascita di un figlio | 3 giornate |
In caso di decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge e figli) | 3 giornate |
In caso di decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri | 2 giornate |
in caso di matrimonio del lavoratore | 2 giornate* |
In caso di trasloco della propria econoia domestica, limitatamente una volta l'anno | 1 giornata |
Articolo 28
Bezahlte Feiertage
Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati dal compenso del 3.5% le seguenti feste:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione e Ognissanti
Articolo 27
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione e Ognissanti
Articolo 27
Bildungsurlaub
Per i corsi di aggiornamento e di perfezionamento il lavoratore ha diritto a 3 giorni di congedo pagato all’anno.
Articolo 41
Articolo 41
Krankheit
Malattia:
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi
i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
Articoli 30 e 31
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi
i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
Articoli 30 e 31
Unfall
Malattia:
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi
i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
Articoli 30 e 31
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi
i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
Articoli 30 e 31
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congedo paternità: 3 giornate
Articolo 28
Articolo 28
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Indennità in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile | Per celibi | Per sposati o celibi con persone a carico |
---|---|---|
Scuola reclute | 50% | 80% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: durante 4 settimane per tutti i militi | 100% | 100% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: dalla 5a settimana in avanti | 50% | 80% |
Articolo 29
Pensionsregelungen
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Frühpensionierung
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributo professionale:
Articolo 11
Chi | Montante |
---|---|
Per tutte le ditte del cantone Ticino assoggettate al presente CCL | 5‰ dei salari versati durante l’anno precedente (ritenuta una tassa minima di CHF 20.-- al mese) |
Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP firmatarie del CCL | 0.7% |
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL | 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) |
Articolo 11
Lernende
Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale:
- Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
- Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi. -13.30% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi) per i lavoratori a salario orario
Salari:
Giovani lavoratori dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° settembre 2013
(1) Al termine di questi tre anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Qualificato AFC".
(2) Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
(3) Al termine di questi quattro anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrat-tuale in vigore nella classe salariale “Semi-qualificato + CFP”.
(4) Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Articoli 1.3, 11, 26; Appendice 2
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale:
- Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
- Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi. -13.30% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi) per i lavoratori a salario orario
Salari:
Giovani lavoratori dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° settembre 2013
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario | Mensilità |
---|---|---|---|
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni: | |||
Giovani lavoratori AFC | 1° anno | CHF 24.20 | CHF 4'259.-- |
2° anno | CHF 24.95 | CHF 4'392.-- | |
3° anno | CHF 25.76 | CHF 4'535.-- | |
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni: | |||
Giovani lavoratori CFP | 1° anno | CHF 21.18 | CHF 3'729.-- |
2° anno | CHF 22.60 | CHF 3'977.-- | |
3° anno | CHF 24.01 | CHF 4'226.-- | |
4° anno | CHF 25.42 | CHF 4'475.-- | |
Apprendisti AFC | 1° anno di tirocinio | CHF 765.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1’116.-- | ||
3° anno di tirocinio | CHF 1’705.-- | ||
Apprendisti CFP | 1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 800.-- |
(1) Al termine di questi tre anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Qualificato AFC".
(2) Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
(3) Al termine di questi quattro anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrat-tuale in vigore nella classe salariale “Semi-qualificato + CFP”.
(4) Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Articoli 1.3, 11, 26; Appendice 2
Junge Arbeitnehmende
Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale:
- Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
- Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi. -13.30% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi) per i lavoratori a salario orario
Salari:
Giovani lavoratori dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° settembre 2013
(1) Al termine di questi tre anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Qualificato AFC".
(2) Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
(3) Al termine di questi quattro anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrat-tuale in vigore nella classe salariale “Semi-qualificato + CFP”.
(4) Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Articoli 1.3, 11, 26; Appendice 2
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale:
- Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
- Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi. -13.30% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi) per i lavoratori a salario orario
Salari:
Giovani lavoratori dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° settembre 2013
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario | Mensilità |
---|---|---|---|
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni: | |||
Giovani lavoratori AFC | 1° anno | CHF 24.20 | CHF 4'259.-- |
2° anno | CHF 24.95 | CHF 4'392.-- | |
3° anno | CHF 25.76 | CHF 4'535.-- | |
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni: | |||
Giovani lavoratori CFP | 1° anno | CHF 21.18 | CHF 3'729.-- |
2° anno | CHF 22.60 | CHF 3'977.-- | |
3° anno | CHF 24.01 | CHF 4'226.-- | |
4° anno | CHF 25.42 | CHF 4'475.-- | |
Apprendisti AFC | 1° anno di tirocinio | CHF 765.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1’116.-- | ||
3° anno di tirocinio | CHF 1’705.-- | ||
Apprendisti CFP | 1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 800.-- |
(1) Al termine di questi tre anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale “Qualificato AFC".
(2) Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
(3) Al termine di questi quattro anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrat-tuale in vigore nella classe salariale “Semi-qualificato + CFP”.
(4) Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Articoli 1.3, 11, 26; Appendice 2
Kündigungsfrist
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
---|---|
Periodo di prova (2 mesi, massimo 3 mesi previo accordo scritto) | 5 giorni lavorativi |
Primo anno di servizio | un mese per la fine del mese |
Nel secondo e fino al nono anno di servizio | 2 mesi per la fine del mese |
Dal decimo anno di servizio | 3 mesi per la fine del mese |
Per i lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
---|---|
primo anno di servizio | 2 mesi |
2° al 9° anno | 4 mesi |
dal 10° anno | 6 mesi |
Articolo 39
Kündigungsschutz
E esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro, con riserva delle lett. b e c del presente capoverso, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, ne verrà sospesa la scadenza ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 CO. La scadenza del termine di disdetta verrà sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale (di solito la fine del mese) non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla data finale successiva (solitamente a fine mese). Se la causa della malattia è riconducibile ad una patologia preesistente conosciuta ed intervenuta nei 12 mesi precedenti la “ricaduta”, la disdetta è sospesa fintantoché il lavo-ratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia.
Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la di-sdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbli-gatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera.
Articolo 40
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, ne verrà sospesa la scadenza ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 CO. La scadenza del termine di disdetta verrà sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale (di solito la fine del mese) non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla data finale successiva (solitamente a fine mese). Se la causa della malattia è riconducibile ad una patologia preesistente conosciuta ed intervenuta nei 12 mesi precedenti la “ricaduta”, la disdetta è sospesa fintantoché il lavo-ratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia.
Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la di-sdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbli-gatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera.
Articolo 40
Arbeitnehmervertretung
Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino (OCST)
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino (OCST)
Arbeitgebervertretung
Associazione Svizzera delle Piastrelle (Sezione Ticino; ASP)
Kaution
Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), con l’entrata in vigore della presente appendice 1 o prima dell’inizio dell’attività lavorativa in Cantone Ticino, ogni datore di lavoro deposita presso la CPC, una cau-zione del seguente tenore:
a) cauzione di fr. 10’000.— per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità inferiore o uguale a di fr. 20’000.—*
b) cauzione di fr. 20’000.— per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità superiore a fr. 20’000.—*
* L’importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d’appalto controfirmato dal committente.
Utilizzo della cauzione:
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:
a) ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedurali;
b) ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Svincolo della cauzione:
La cauzione viene svincolata quando il datore di lavoro stabilito in Cantone Ticino ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel campo di applicazione del presente CCL (art. 1) in Cantone Ticino o, in caso di aziende e lavoratori distac-cati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino, a condizione che:
- siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
- la CPC non constati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL
Articolo 12, Appendice 1 articoli 1, 2 e 4
a) cauzione di fr. 10’000.— per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità inferiore o uguale a di fr. 20’000.—*
b) cauzione di fr. 20’000.— per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità superiore a fr. 20’000.—*
* L’importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d’appalto controfirmato dal committente.
Utilizzo della cauzione:
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:
a) ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedurali;
b) ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Svincolo della cauzione:
La cauzione viene svincolata quando il datore di lavoro stabilito in Cantone Ticino ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel campo di applicazione del presente CCL (art. 1) in Cantone Ticino o, in caso di aziende e lavoratori distac-cati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino, a condizione che:
- siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
- la CPC non constati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL
Articolo 12, Appendice 1 articoli 1, 2 e 4
Aufgaben paritätische Organe
Commissione Paritetica Cantonale:
- Costituzione: 2 rappresentanti e 2 supplenti dell'Associazione Svizzera delle Piastrelle (Sezione Ticino) e 2 rappresentanti e 2 supplenti delle organizzazioni sindacali
- Compiti: applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL; esecuzione dei controlli e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. Eseguire i controlli sui cantieri nel rispetto dei disposti del CCL
Articoli 4 - 8
- Costituzione: 2 rappresentanti e 2 supplenti dell'Associazione Svizzera delle Piastrelle (Sezione Ticino) e 2 rappresentanti e 2 supplenti delle organizzazioni sindacali
- Compiti: applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL; esecuzione dei controlli e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. Eseguire i controlli sui cantieri nel rispetto dei disposti del CCL
Articoli 4 - 8
Folge bei Vertragsverletzung
Articoli 8, 16.6 e 16.7
Schlichtungsverfahren
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
Prima istanza | Commissione Paritetica Cantonale |
Seconda istanza | Collegio Arbitrale e Arbitro Unico tramite ricorso |
Articolo 6
Friedenspflicht
La pace assoluta del lavoro ai sensi del Codice delle Obbligazioni (CO).
Articolo 3
Articolo 3