Contratto normale di lavoro per il settore del design industriale e dei prodotti TI
Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2020
bis 30.11.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2020 bis 30.11.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2020 bis 30.11.2021
Kurzinfo Geltungsbereich
Contratto normale di lavoro che stabilisce salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
E applicabile al Cantone Ticino
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del design industriale e dei prodotti.
Articolo 1
Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del design industriale e dei prodotti.
Articolo 1
Articolo 1
Kontakt paritätische Organe
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/
Löhne / Mindestlöhne
Salari orari minimi di base:
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2
Categoria | salario minimo orario | |
---|---|---|
personale non qualificato | CHF 18.75 | |
personale qualificato | CHF 20.-- | |
disegnatore | CHF 22.55 | |
impegati di commercio | impiegato generico | CHF 20.06 |
impiegato operativo | CHF 21.67 | |
impiegato responsabile | CHF 24.64 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2
Lohnerhöhung
I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi dei disegnatori e quelli degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del rispettivo contratto collettivo di lavoro.
Articolo 3
Articolo 3
Ferien
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza
– 10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2
– 8.33% per 4 settimane di vacanza
– 10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2
Bezahlte Feiertage
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base va aggiunta la seguente indennità:
– 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2
– 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2
Paritätische Organe
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/