Contratto normale di lavoro per il personale domestico CH (CNL personale domestico)

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2020 fino al 31.12.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2020 fino al 31.12.2022
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Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
9849
Il CNL per il personale domestico è valido per l’intero territorio svizzero ad eccezione del Cantone di Ginevra
Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
10750
Il CNL per il personale domestico è valido per l’intero territorio svizzero ad eccezione del Cantone di Ginevra
Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
10751
Il CNL per il personale domestico è valido per l’intero territorio svizzero ad eccezione del Cantone di Ginevra
Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
10753
Il CNL per il personale domestico è valido per l’intero territorio svizzero ad eccezione del Cantone di Ginevra
Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
10949
Il CNL per il personale domestico è valido per l’intero territorio svizzero ad eccezione del Cantone di Ginevra
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9849
-Il CNL per il personale domestico è valido per l’intero territorio svizzero ad eccezione del Cantone di Ginevra
-Nei Cantoni in cui esiste già, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, un contratto normale di lavoro cantonale per il personale domestico secondo l’articolo 360a CO, l’ordinanza non viene applicata fintantoché è in vigore il contratto normale di lavoro cantonale.

Articoli 1 e 2: Stato: 1° gennaio 2017
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10750
-Il CNL per il personale domestico è valido per l’intero territorio svizzero ad eccezione del Cantone di Ginevra
-Nei Cantoni in cui esiste già, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, un contratto normale di lavoro cantonale per il personale domestico secondo l’articolo 360a CO, l’ordinanza non viene applicata fintantoché è in vigore il contratto normale di lavoro cantonale.

Articoli 1 e 2: Stato: 1° gennaio 2017
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10751
-Il CNL per il personale domestico è valido per l’intero territorio svizzero ad eccezione del Cantone di Ginevra
-Nei Cantoni in cui esiste già, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, un contratto normale di lavoro cantonale per il personale domestico secondo l’articolo 360a CO, l’ordinanza non viene applicata fintantoché è in vigore il contratto normale di lavoro cantonale.

Articoli 1 e 2: Stato: 1° gennaio 2017
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10753

Il CNL per il personale domestico è valido per l’intero territorio svizzero ad eccezione del Cantone di Ginevra, nel quale era già stato introdotto un salario minimo per i lavoratori domestici.

Nei Cantoni in cui esiste già, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, un contratto normale di lavoro cantonale per il personale domestico secondo l’articolo 360a CO, l’ordinanza non viene applicata fintantoché è in vigore il contratto normale di lavoro cantonale.

Articolo 1; Informazioni sul CNL per il personale domestico: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10949

Il CNL per il personale domestico è valido per l’intero territorio svizzero ad eccezione del Cantone di Ginevra, nel quale era già stato introdotto un salario minimo per i lavoratori domestici.

Nei Cantoni in cui esiste già, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, un contratto normale di lavoro cantonale per il personale domestico secondo l’articolo 360a CO, l’ordinanza non viene applicata fintantoché è in vigore il contratto normale di lavoro cantonale.

Articolo 1; Informazioni sul CNL per il personale domestico: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9849
La presente ordinanza vale per tutti i rapporti di lavoro tra i lavoratori che svolgono attività di economia domestica in un’economia domestica privata e i loro datori di lavoro.
Le economie domestiche collettive quali case di cura, pensioni, ospedali, ecc. non sono contemplate.

Sono considerate attività di economia domestica utili alla cura generale dell’economia domestica in particolare:
a. eseguire lavori di pulizia;
b. provvedere alla cura della biancheria;
c. fare la spesa;
d. cucinare;
e. collaborare all’assistenza di bambini, anziani e malati;
f. aiutare anziani e malati nella gestione dei problemi quotidiani.

Articoli 2 e 3
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10750
La presente ordinanza vale per tutti i rapporti di lavoro tra i lavoratori che svolgono attività di economia domestica in un’economia domestica privata e i loro datori di lavoro.
Le economie domestiche collettive quali case di cura, pensioni, ospedali, ecc. non sono contemplate.

Sono considerate attività di economia domestica utili alla cura generale dell’economia domestica in particolare:
a. eseguire lavori di pulizia;
b. provvedere alla cura della biancheria;
c. fare la spesa;
d. cucinare;
e. collaborare all’assistenza di bambini, anziani e malati;
f. aiutare anziani e malati nella gestione dei problemi quotidiani.

Articoli 2 e 3
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10751
La presente ordinanza vale per tutti i rapporti di lavoro tra i lavoratori che svolgono attività di economia domestica in un’economia domestica privata e i loro datori di lavoro.
Le economie domestiche collettive quali case di cura, pensioni, ospedali, ecc. non sono contemplate.

Sono considerate attività di economia domestica utili alla cura generale dell’economia domestica in particolare:
a. eseguire lavori di pulizia;
b. provvedere alla cura della biancheria;
c. fare la spesa;
d. cucinare;
e. collaborare all’assistenza di bambini, anziani e malati;
f. aiutare anziani e malati nella gestione dei problemi quotidiani.

Articoli 2 e 3
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10753

La presente ordinanza vale per tutti i rapporti di lavoro tra i lavoratori che svolgono attività di economia domestica in un’economia domestica privata e i loro datori di lavoro.

Le economie domestiche collettive quali case di cura, pensioni, ospedali, ecc. non sono contemplate.

Sono considerate attività di economia domestica utili alla cura generale dell’economia domestica in particolare:
a. eseguire lavori di pulizia;
b. provvedere alla cura della biancheria;
c. fare la spesa;
d. cucinare;
e. collaborare all’assistenza di bambini, anziani e malati;
f. aiutare anziani e malati nella gestione dei problemi quotidiani.

Articoli 2.1 e 3; Informazioni sul CNL per il personale domestico: articolo 2.1

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10949

La presente ordinanza vale per tutti i rapporti di lavoro tra i lavoratori che svolgono attività di economia domestica in un’economia domestica privata e i loro datori di lavoro.

Le economie domestiche collettive quali case di cura, pensioni, ospedali, ecc. non sono contemplate.

Sono considerate attività di economia domestica utili alla cura generale dell’economia domestica in particolare:
a. eseguire lavori di pulizia;
b. provvedere alla cura della biancheria;
c. fare la spesa;
d. cucinare;
e. collaborare all’assistenza di bambini, anziani e malati;
f. aiutare anziani e malati nella gestione dei problemi quotidiani.

Articoli 2.1 e 3; Informazioni sul CNL per il personale domestico: articolo 2.1

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9849
1 La presente ordinanza vale per tutti i rapporti di lavoro tra i lavoratori che svolgono attività di economia domestica in un’economia domestica privata e i loro datori di lavoro.

2 Essa non è applicabile ai rapporti di lavoro tra persone legate da uno dei seguenti rapporti:
a. moglie e marito;
b. partner registrato;
c. parente in linea diretta e rispettivo coniuge o partner registrato;
d. convivente.
3 Essa non è applicabile ai rapporti di lavoro con le persone seguenti:
a. lavoratori alla pari;
b. giovani occupati occasionalmente ed esclusivamente per la sorveglianza di bambini;
c. persone che curano i bambini al di fuori della famiglia (mamme diurne, servizio di refezione);
d. praticanti che svolgono un periodo di pratica professionale presso un istituto di formazione situato in Svizzera nell’ambito di una formazione professionale di base;
e. persone vincolate da un rapporto di tirocinio nell’economia domestica;
f. persone il cui rapporto di lavoro sottostà al diritto pubblico della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni o al diritto internazionale pubblico;
g. persone impiegate presso un’organizzazione di diritto pubblico o un’organizzazione di utilità pubblica con un mandato pubblico;
h. personale domestico di economie domestiche agricole che sottostà a un contratto normale di lavoro per lavoratori agricoli;
i. lavoratori occupati per meno di cinque ore alla settimana in media presso lo stesso datore di lavoro;
j. lavoratori che sottostanno a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale;
k. lavoratori in possesso di una carta di legittimazione E o F del Dipartimento federale degli affari esteri impiegati come personale domestico di una persona beneficiaria secondo l’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.
 
Il CNL vale unicamente per i rapporti di lavoro con un grado di occupazione minimo di 5 ore in media alla settimana presso lo stesso datore di lavoro. Sono inoltre escluse dal campo d’applicazione alcune categorie come le persone impiegate nell’ambito di una formazione o di uno stage, le persone che si occupano prevalentemente di curare bambini (mamme diurne e baby-sitter), nonché i coniugi, i conviventi e i partner registrati. Non sono contemplati neppure i rapporti di lavoro tra genitori e figli o nonni e nipoti. Le persone impiegate nelle economie domestiche agricole non sottostanno al CNL federale se ai loro rapporti di lavoro è applicabile un CNL cantonale per i lavoratori agricoli.

Articolo 2; Modifica dell 7. novembre 2019: articolo 2.1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10750
1 La presente ordinanza vale per tutti i rapporti di lavoro tra i lavoratori che svolgono attività di economia domestica in un’economia domestica privata e i loro datori di lavoro.

2 Essa non è applicabile ai rapporti di lavoro tra persone legate da uno dei seguenti rapporti:
a. moglie e marito;
b. partner registrato;
c. parente in linea diretta e rispettivo coniuge o partner registrato;
d. convivente.
3 Essa non è applicabile ai rapporti di lavoro con le persone seguenti:
a. lavoratori alla pari;
b. giovani occupati occasionalmente ed esclusivamente per la sorveglianza di bambini;
c. persone che curano i bambini al di fuori della famiglia (mamme diurne, servizio di refezione);
d. praticanti che svolgono un periodo di pratica professionale presso un istituto di formazione situato in Svizzera nell’ambito di una formazione professionale di base;
e. persone vincolate da un rapporto di tirocinio nell’economia domestica;
f. persone il cui rapporto di lavoro sottostà al diritto pubblico della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni o al diritto internazionale pubblico;
g. persone impiegate presso un’organizzazione di diritto pubblico o un’organizzazione di utilità pubblica con un mandato pubblico;
h. personale domestico di economie domestiche agricole che sottostà a un contratto normale di lavoro per lavoratori agricoli;
i. lavoratori occupati per meno di cinque ore alla settimana in media presso lo stesso datore di lavoro;
j. lavoratori che sottostanno a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale;
k. lavoratori in possesso di una carta di legittimazione E o F del Dipartimento federale degli affari esteri impiegati come personale domestico di una persona beneficiaria secondo l’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.
 
Il CNL vale unicamente per i rapporti di lavoro con un grado di occupazione minimo di 5 ore in media alla settimana presso lo stesso datore di lavoro. Sono inoltre escluse dal campo d’applicazione alcune categorie come le persone impiegate nell’ambito di una formazione o di uno stage, le persone che si occupano prevalentemente di curare bambini (mamme diurne e baby-sitter), nonché i coniugi, i conviventi e i partner registrati. Non sono contemplati neppure i rapporti di lavoro tra genitori e figli o nonni e nipoti. Le persone impiegate nelle economie domestiche agricole non sottostanno al CNL federale se ai loro rapporti di lavoro è applicabile un CNL cantonale per i lavoratori agricoli.

Articolo 2; Modifica dell 7. novembre 2019: articolo 2.1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10751
1 La presente ordinanza vale per tutti i rapporti di lavoro tra i lavoratori che svolgono attività di economia domestica in un’economia domestica privata e i loro datori di lavoro.

2 Essa non è applicabile ai rapporti di lavoro tra persone legate da uno dei seguenti rapporti:
a. moglie e marito;
b. partner registrato;
c. parente in linea diretta e rispettivo coniuge o partner registrato;
d. convivente.
3 Essa non è applicabile ai rapporti di lavoro con le persone seguenti:
a. lavoratori alla pari;
b. giovani occupati occasionalmente ed esclusivamente per la sorveglianza di bambini;
c. persone che curano i bambini al di fuori della famiglia (mamme diurne, servizio di refezione);
d. praticanti che svolgono un periodo di pratica professionale presso un istituto di formazione situato in Svizzera nell’ambito di una formazione professionale di base;
e. persone vincolate da un rapporto di tirocinio nell’economia domestica;
f. persone il cui rapporto di lavoro sottostà al diritto pubblico della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni o al diritto internazionale pubblico;
g. persone impiegate presso un’organizzazione di diritto pubblico o un’organizzazione di utilità pubblica con un mandato pubblico;
h. personale domestico di economie domestiche agricole che sottostà a un contratto normale di lavoro per lavoratori agricoli;
i. lavoratori occupati per meno di cinque ore alla settimana in media presso lo stesso datore di lavoro;
j. lavoratori che sottostanno a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale;
k. lavoratori in possesso di una carta di legittimazione E o F del Dipartimento federale degli affari esteri impiegati come personale domestico di una persona beneficiaria secondo l’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.
 
Il CNL vale unicamente per i rapporti di lavoro con un grado di occupazione minimo di 5 ore in media alla settimana presso lo stesso datore di lavoro. Sono inoltre escluse dal campo d’applicazione alcune categorie come le persone impiegate nell’ambito di una formazione o di uno stage, le persone che si occupano prevalentemente di curare bambini (mamme diurne e baby-sitter), nonché i coniugi, i conviventi e i partner registrati. Non sono contemplati neppure i rapporti di lavoro tra genitori e figli o nonni e nipoti. Le persone impiegate nelle economie domestiche agricole non sottostanno al CNL federale se ai loro rapporti di lavoro è applicabile un CNL cantonale per i lavoratori agricoli.

Articolo 2; Modifica dell 7. novembre 2019: articolo 2.1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10753

La presente ordinanza vale per tutti i rapporti di lavoro tra i lavoratori che svolgono attività di economia domestica in un’economia domestica privata e i loro datori di lavoro.

Essa non si applica ai rapporti di lavoro tra persone legate da uno dei seguenti rapporti:
a. moglie e marito;
b. partner registrato;
c. parente in linea diretta e rispettivo coniuge o partner registrato;
d. convivente.

Essa non si applica ai rapporti di lavoro con le persone seguenti:
a. lavoratori alla pari;
b. giovani occupati occasionalmente ed esclusivamente per la sorveglianza di bambini;
c. persone che curano i bambini al di fuori della famiglia (mamme diurne, servizio di refezione);
d. praticanti che svolgono un periodo di pratica professionale presso un istituto di formazione situato in Svizzera nell’ambito di una formazione professionale di base;
e. persone vincolate da un rapporto di tirocinio nell’economia domestica;
f. persone il cui rapporto di lavoro sottostà al diritto pubblico della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni o al diritto internazionale pubblico;
g. persone impiegate presso un’organizzazione di diritto pubblico o un’organizzazione di utilità pubblica con un mandato pubblico;
h. personale domestico di economie domestiche agricole che sottostà a un contratto normale di lavoro per lavoratori agricoli;
i. lavoratori occupati per meno di cinque ore alla settimana in media presso lo stesso datore di lavoro;
j. lavoratori che sottostanno a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale;
k. lavoratori in possesso di una carta di legittimazione E o F del Dipartimento federale degli affari esteri impiegati come personale domestico di una persona beneficiaria secondo l’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

Articolo 2

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10949

La presente ordinanza vale per tutti i rapporti di lavoro tra i lavoratori che svolgono attività di economia domestica in un’economia domestica privata e i loro datori di lavoro.

Essa non si applica ai rapporti di lavoro tra persone legate da uno dei seguenti rapporti:
a. moglie e marito;
b. partner registrato;
c. parente in linea diretta e rispettivo coniuge o partner registrato;
d. convivente.

Essa non si applica ai rapporti di lavoro con le persone seguenti:
a. lavoratori alla pari;
b. giovani occupati occasionalmente ed esclusivamente per la sorveglianza di bambini;
c. persone che curano i bambini al di fuori della famiglia (mamme diurne, servizio di refezione);
d. praticanti che svolgono un periodo di pratica professionale presso un istituto di formazione situato in Svizzera nell’ambito di una formazione professionale di base;
e. persone vincolate da un rapporto di tirocinio nell’economia domestica;
f. persone il cui rapporto di lavoro sottostà al diritto pubblico della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni o al diritto internazionale pubblico;
g. persone impiegate presso un’organizzazione di diritto pubblico o un’organizzazione di utilità pubblica con un mandato pubblico;
h. personale domestico di economie domestiche agricole che sottostà a un contratto normale di lavoro per lavoratori agricoli;
i. lavoratori occupati per meno di cinque ore alla settimana in media presso lo stesso datore di lavoro;
j. lavoratori che sottostanno a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale;
k. lavoratori in possesso di una carta di legittimazione E o F del Dipartimento federale degli affari esteri impiegati come personale domestico di una persona beneficiaria secondo l’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

Articolo 2

Informazioni organo paritetico
10949

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Sorveglianza del mercato di lavoro

Holzikofenweg 36
3003 Bern

Tel. +41 (0)58 462 00 91
info.paam@seco.admin.ch

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
http://www4.ti.ch/dfe/de/spe/usml/

Salari / salari minimi
9849
I salari minimi variano in funzione della qualifica professionale dei lavoratori domestici
Categorie salariali Salaire minimum horaire
Non qualificato CHF 19.20
Non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica CHF 21.10
Qualificato con AFC o form. prof. di base di tre anni CHF 23.20
Qualificato con CFP o form. prof. di base di due anni CHF 21.20
 
Si ricorda che, per i lavoratori domestici retribuiti a ore, questi salari non comprendono le indennità per vacanze né per i giorni festivi. Ciò significa che per ogni giorno di ferie e per ogni giorno festivo libero pagato va aggiunto al salario orario un supplemento dello 0,39%. Per i lavoratori domestici retribuiti mensilmente, la retribuzione si calcola in base al salario orario a seconda delle ore lavorative settimanali da svolgere individualmente.
 
Panoramica dei salari lordi (calcolati sulla base di 12 mesi) in funzione della durata del lavoro settimanale
Categorie salariali 40 o/s 42 o/s 45 o/s 50 o/s
Non qualificato CHF 3‘328.-- CHF 3'4949.40 CHF 3'744.-- CHF 4'160.--
Non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica CHF 3'657.35 CHF 3'840.20 CHF 4'114.50 CHF 4'571.65
Qualificato con AFC o form. prof. di base di tre anni CHF 4'021.35 CHF 4'222.40 CHF 4'524.-- CHF 5'026.65
Qualificato con CFP o form. prof. di base di due anni CHF 3'657.35 CHF 3'840.20 CHF 4'114.50 CHF 4'571.65

Per i lavoratori la cui capacità di rendimento nelle attività di economia domestica è compromessa in modo permanente per motivi di salute può essere convenuto un salario diverso dal salario minimo stabilito all’articolo 5. In simili casi i salari minimi hanno un valore indicativo. La deroga al salario minimo deve fondarsi su un accordo scritto facente riferimento alla capacità di rendimento compromessa del lavoratore. Se un lavoratore percepisce una parte del salario sotto forma di vitto o alloggio, il valore di queste prestazioni si basa sugli importi indicati all’articolo 11 dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

CNL Articoli 4, 5, 6 e 7; Modifica dell 7. novembre 2019: articolo 2.3
Salari / salari minimi
10750
I salari minimi variano in funzione della qualifica professionale dei lavoratori domestici
Categorie salariali Salaire minimum horaire
Non qualificato CHF 19.20
Non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica CHF 21.10
Qualificato con AFC o form. prof. di base di tre anni CHF 23.20
Qualificato con CFP o form. prof. di base di due anni CHF 21.20
 
Si ricorda che, per i lavoratori domestici retribuiti a ore, questi salari non comprendono le indennità per vacanze né per i giorni festivi. Ciò significa che per ogni giorno di ferie e per ogni giorno festivo libero pagato va aggiunto al salario orario un supplemento dello 0,39%. Per i lavoratori domestici retribuiti mensilmente, la retribuzione si calcola in base al salario orario a seconda delle ore lavorative settimanali da svolgere individualmente.
 
Panoramica dei salari lordi (calcolati sulla base di 12 mesi) in funzione della durata del lavoro settimanale
Categorie salariali 40 o/s 42 o/s 45 o/s 50 o/s
Non qualificato CHF 3‘328.-- CHF 3'4949.40 CHF 3'744.-- CHF 4'160.--
Non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica CHF 3'657.35 CHF 3'840.20 CHF 4'114.50 CHF 4'571.65
Qualificato con AFC o form. prof. di base di tre anni CHF 4'021.35 CHF 4'222.40 CHF 4'524.-- CHF 5'026.65
Qualificato con CFP o form. prof. di base di due anni CHF 3'657.35 CHF 3'840.20 CHF 4'114.50 CHF 4'571.65

Per i lavoratori la cui capacità di rendimento nelle attività di economia domestica è compromessa in modo permanente per motivi di salute può essere convenuto un salario diverso dal salario minimo stabilito all’articolo 5. In simili casi i salari minimi hanno un valore indicativo. La deroga al salario minimo deve fondarsi su un accordo scritto facente riferimento alla capacità di rendimento compromessa del lavoratore. Se un lavoratore percepisce una parte del salario sotto forma di vitto o alloggio, il valore di queste prestazioni si basa sugli importi indicati all’articolo 11 dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

CNL Articoli 4, 5, 6 e 7; Modifica dell 7. novembre 2019: articolo 2.3
Salari / salari minimi
10751
I salari minimi variano in funzione della qualifica professionale dei lavoratori domestici
Categorie salariali Salaire minimum horaire
Non qualificato CHF 19.20
Non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica CHF 21.10
Qualificato con AFC o form. prof. di base di tre anni CHF 23.20
Qualificato con CFP o form. prof. di base di due anni CHF 21.20
 
Si ricorda che, per i lavoratori domestici retribuiti a ore, questi salari non comprendono le indennità per vacanze né per i giorni festivi. Ciò significa che per ogni giorno di ferie e per ogni giorno festivo libero pagato va aggiunto al salario orario un supplemento dello 0,39%. Per i lavoratori domestici retribuiti mensilmente, la retribuzione si calcola in base al salario orario a seconda delle ore lavorative settimanali da svolgere individualmente.
 
Panoramica dei salari lordi (calcolati sulla base di 12 mesi) in funzione della durata del lavoro settimanale
Categorie salariali 40 o/s 42 o/s 45 o/s 50 o/s
Non qualificato CHF 3‘328.-- CHF 3'4949.40 CHF 3'744.-- CHF 4'160.--
Non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica CHF 3'657.35 CHF 3'840.20 CHF 4'114.50 CHF 4'571.65
Qualificato con AFC o form. prof. di base di tre anni CHF 4'021.35 CHF 4'222.40 CHF 4'524.-- CHF 5'026.65
Qualificato con CFP o form. prof. di base di due anni CHF 3'657.35 CHF 3'840.20 CHF 4'114.50 CHF 4'571.65

Per i lavoratori la cui capacità di rendimento nelle attività di economia domestica è compromessa in modo permanente per motivi di salute può essere convenuto un salario diverso dal salario minimo stabilito all’articolo 5. In simili casi i salari minimi hanno un valore indicativo. La deroga al salario minimo deve fondarsi su un accordo scritto facente riferimento alla capacità di rendimento compromessa del lavoratore. Se un lavoratore percepisce una parte del salario sotto forma di vitto o alloggio, il valore di queste prestazioni si basa sugli importi indicati all’articolo 11 dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

CNL Articoli 4, 5, 6 e 7; Modifica dell 7. novembre 2019: articolo 2.3
Salari / salari minimi
10753
Il salario minimo lordo a partire dal 1° gennaio 2020, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, ammonta a:
Categorie salariali Salario minimo all'ora
Non qualificato CHF 19.20
Non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica CHF 21.10
Qualificato con AFC o form. prof. di base di tre anni CHF 23.20
Qualificato con CFP o form. prof. di base di due anni CHF 21.20
 
Panoramica dei salari lordi (calcolati sulla base di 12 mesi) in funzione della durata del lavoro settimanale
Categorie salariali 40 o/s 42 o/s 45 o/s 50 o/s
Non qualificato CHF 3‘328.-- CHF 3'4949.40 CHF 3'744.-- CHF 4'160.--
Non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica CHF 3'657.35 CHF 3'840.20 CHF 4'114.50 CHF 4'571.65
Qualificato con AFC o form. prof. di base di tre anni CHF 4'021.35 CHF 4'222.40 CHF 4'524.-- CHF 5'026.65
Qualificato con CFP o form. prof. di base di due anni CHF 3'657.35 CHF 3'840.20 CHF 4'114.50 CHF 4'571.65
Deroga al salario minimo in caso di capacità di rendimento compromessa

Per i lavoratori la cui capacità di rendimento nelle attività di economia domestica è compromessa in modo permanente per motivi di salute può essere convenuto un salario diverso dal salario minimo stabilito all’articolo 5. In questi casi i salari minimi fungono da valori di riferimento.
La deroga al salario minimo deve fondarsi su un accordo scritto facente riferimento alla capacità di rendimento compromessa del lavoratore.

Salario in natura

Se un lavoratore percepisce una parte del salario sotto forma di vitto o alloggio, il valore di queste prestazioni si basa sugli importi indicati all’articolo 11 dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Articoli 4 – 7; Informazioni sul CNL per il personale domestico: articolo 2.3
Salari / salari minimi
10949
Il salario minimo lordo a partire dal 1° gennaio 2020, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, ammonta a:
Categorie salariali Salario minimo all'ora
Non qualificato CHF 19.20
Non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica CHF 21.10
Qualificato con AFC o form. prof. di base di tre anni CHF 23.20
Qualificato con CFP o form. prof. di base di due anni CHF 21.20
 
Panoramica dei salari lordi (calcolati sulla base di 12 mesi) in funzione della durata del lavoro settimanale
Categorie salariali 40 o/s 42 o/s 45 o/s 50 o/s
Non qualificato CHF 3‘328.-- CHF 3'4949.40 CHF 3'744.-- CHF 4'160.--
Non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica CHF 3'657.35 CHF 3'840.20 CHF 4'114.50 CHF 4'571.65
Qualificato con AFC o form. prof. di base di tre anni CHF 4'021.35 CHF 4'222.40 CHF 4'524.-- CHF 5'026.65
Qualificato con CFP o form. prof. di base di due anni CHF 3'657.35 CHF 3'840.20 CHF 4'114.50 CHF 4'571.65
Deroga al salario minimo in caso di capacità di rendimento compromessa

Per i lavoratori la cui capacità di rendimento nelle attività di economia domestica è compromessa in modo permanente per motivi di salute può essere convenuto un salario diverso dal salario minimo stabilito all’articolo 5. In questi casi i salari minimi fungono da valori di riferimento.
La deroga al salario minimo deve fondarsi su un accordo scritto facente riferimento alla capacità di rendimento compromessa del lavoratore.

Salario in natura

Se un lavoratore percepisce una parte del salario sotto forma di vitto o alloggio, il valore di queste prestazioni si basa sugli importi indicati all’articolo 11 dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Articoli 4 – 7; Informazioni sul CNL per il personale domestico: articolo 2.3
Categorie salariali
9849

 I salari minimi variano in funzione della qualifica professionale dei lavoratori domestici. Il CNL prevede tre categorie salariali:

Categorie salariali Formazione
Non qualificato  
Non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica
Qualificato Persone in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) d’impiegata/o d’economia domestica o che hanno conseguito una formazione professionale di base di almeno tre anni che sia adeguata all’attività da svolgere.
Persone in possesso di un certificato federale di formazione pratica (CFP) di addetta/o d’economia domestica o che hanno conseguito una formazione professionale di base di almeno due anni che sia adeguata all’attività da svolgere.
 
L’esperienza professionale nell’economia domestica è riconosciuta se comprende diverse attività di economia domestica la cui durata minima è di cinque ore alla settimana in media. Al momento dell’entrata in servizio il lavoratore deve essere in grado di comprovare la sua esperienza professionale.

CNL Articolo 4; Modifica dell 7. novembre 2019: articolo 2.3
Categorie salariali
10750

 I salari minimi variano in funzione della qualifica professionale dei lavoratori domestici. Il CNL prevede tre categorie salariali:

Categorie salariali Formazione
Non qualificato  
Non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica
Qualificato Persone in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) d’impiegata/o d’economia domestica o che hanno conseguito una formazione professionale di base di almeno tre anni che sia adeguata all’attività da svolgere.
Persone in possesso di un certificato federale di formazione pratica (CFP) di addetta/o d’economia domestica o che hanno conseguito una formazione professionale di base di almeno due anni che sia adeguata all’attività da svolgere.
 
L’esperienza professionale nell’economia domestica è riconosciuta se comprende diverse attività di economia domestica la cui durata minima è di cinque ore alla settimana in media. Al momento dell’entrata in servizio il lavoratore deve essere in grado di comprovare la sua esperienza professionale.

CNL Articolo 4; Modifica dell 7. novembre 2019: articolo 2.3
Categorie salariali
10751

 I salari minimi variano in funzione della qualifica professionale dei lavoratori domestici. Il CNL prevede tre categorie salariali:

Categorie salariali Formazione
Non qualificato  
Non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica
Qualificato Persone in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) d’impiegata/o d’economia domestica o che hanno conseguito una formazione professionale di base di almeno tre anni che sia adeguata all’attività da svolgere.
Persone in possesso di un certificato federale di formazione pratica (CFP) di addetta/o d’economia domestica o che hanno conseguito una formazione professionale di base di almeno due anni che sia adeguata all’attività da svolgere.
 
L’esperienza professionale nell’economia domestica è riconosciuta se comprende diverse attività di economia domestica la cui durata minima è di cinque ore alla settimana in media. Al momento dell’entrata in servizio il lavoratore deve essere in grado di comprovare la sua esperienza professionale.

CNL Articolo 4; Modifica dell 7. novembre 2019: articolo 2.3
Categorie salariali
10753

 I salari minimi variano in funzione della qualifica professionale dei lavoratori domestici. Il CNL prevede tre categorie salariali:

Categorie salariali Formazione
Non qualificato  
Non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica
Qualificato Persone in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) d’impiegata/o d’economia domestica o che hanno conseguito una formazione professionale di base di almeno tre anni che sia adeguata all’attività da svolgere.
Persone in possesso di un certificato federale di formazione pratica (CFP) di addetta/o d’economia domestica o che hanno conseguito una formazione professionale di base di almeno due anni che sia adeguata all’attività da svolgere.
 
L’esperienza professionale nell’economia domestica è riconosciuta se comprende diverse attività di economia domestica la cui durata minima è di cinque ore alla settimana in media. Al momento dell’entrata in servizio il lavoratore deve essere in grado di comprovare la sua esperienza professionale.

Articolo 4
Categorie salariali
10949

 I salari minimi variano in funzione della qualifica professionale dei lavoratori domestici. Il CNL prevede tre categorie salariali:

Categorie salariali Formazione
Non qualificato  
Non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica
Qualificato Persone in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) d’impiegata/o d’economia domestica o che hanno conseguito una formazione professionale di base di almeno tre anni che sia adeguata all’attività da svolgere.
Persone in possesso di un certificato federale di formazione pratica (CFP) di addetta/o d’economia domestica o che hanno conseguito una formazione professionale di base di almeno due anni che sia adeguata all’attività da svolgere.
 
L’esperienza professionale nell’economia domestica è riconosciuta se comprende diverse attività di economia domestica la cui durata minima è di cinque ore alla settimana in media. Al momento dell’entrata in servizio il lavoratore deve essere in grado di comprovare la sua esperienza professionale.

Articolo 4
Orario di lavoro
9849
Attenzione:
Per lavoratori temporanei: 42 ore/semana

CCL per il settore del prestito di personale: Articolo 12
Orario di lavoro
10750
Attenzione:
Per lavoratori temporanei: 42 ore/semana

CCL per il settore del prestito di personale: Articolo 12
Orario di lavoro
10751
Attenzione:
Per lavoratori temporanei: 42 ore/semana

CCL per il settore del prestito di personale: Articolo 12
Orario di lavoro
10753
Attenzione:
Per lavoratori temporanei: 42 ore/semana

CCL per il settore del prestito di personale: Articolo 12
Orario di lavoro
10949
Attenzione:
Per lavoratori temporanei: 42 ore/semana

CCL per il settore del prestito di personale: Articolo 12
Organi paritetici
10949

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Sorveglianza del mercato di lavoro

Holzikofenweg 36
3003 Bern

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