Contratto normale di lavoro nel settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato TI

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.12.2021 fino al 31.12.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.12.2021 fino al 31.12.2021
Ultime modifiche
Vista la legge sul salario minimo cantonale, dal 1° dicembre 2021 i salari orari inferiori al salario minimo legale sono sostituiti con gli importi previsti nel decreto esecutivo concernente il salario minimo orario per settore economico del 18 novembre 2020.
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Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
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Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
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È applicabile al Cantone Ticino

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
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Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.

Articolo 1

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
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Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.

Articolo 1

Informazioni organo paritetico
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Salari / salari minimi
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Categoria Qualificazione Salario orario minimo di base
Personale non qualificato   CHF 19.50
Personale qualificato   CHF 21.35
Impiegati di commercio generico CHF 20.06
operativo CHF 21.67
responsabile CHF 24.64


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2; Foglio ufficiale del 19.11.2021 - Salario minimo cantonale - Avviso Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Aumento salariale
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I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3

Vacanze
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Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza
  • 10.64 % per 5 settimane di vancanza

Articolo 2.3

Giorni festivi retribuiti
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Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base va aggiunto la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3

Organi paritetici
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Nessuna informazione disponibile
Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
11.13515 25.03.2025 25.03.2025
11.13334 19.12.2024 01.01.2025
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10.12772 19.12.2023 01.01.2024
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9.11934 21.12.2022 01.01.2023
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8.11887 23.11.2022 01.12.2022
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7.11598 29.12.2021 01.01.2022
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6.11445 25.11.2021 01.12.2021
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5.10774 11.08.2020 11.08.2020