CCL per il personale delle Imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino
Aggiungere ai preferiti
Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro:
a partire dal 01.01.2018
fino al 31.12.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.11.2019 fino al 30.04.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.11.2019 fino al 30.04.2022
Ultime modifiche
Il calcolatore dei salari minimi include ora l'anno 2022.Campo d'applicazione geografico
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Campo d'applicazione personale
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Campo d'applicazione personale
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Campo d'applicazione personale
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Campo d'applicazione personale
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Campo d'applicazione personale
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Campo d'applicazione personale
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Campo d'applicazione personale
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Campo d'applicazione personale
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Campo d'applicazione personale
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Campo d'applicazione personale
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.
Articolo 27
Articolo 27
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.
Articolo 27
Articolo 27
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.
Articolo 27
Articolo 27
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.
Articolo 27
Articolo 27
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.
Articolo 27
Articolo 27
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.
Articolo 27
Articolo 27
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.
Articolo 27
Articolo 27
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.
Articolo 27
Articolo 27
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.
Articolo 27
Articolo 27
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.
Articolo 27
Articolo 27
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Salari / salari minimi
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 15.90(*) | CHF 2'925.60 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.15(*) | CHF 2'971.60 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.45(*) | CHF 3'026.80 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.60 | CHF 4'158.40 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.10 | CHF 2'962.40 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.30 | CHF 2'999.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 |
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.05(*) | CHF 2'953.20 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.60(*) | CHF 3'054.40 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.40 | CHF 3'017.60 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- |
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.55(*) | CHF 3'045.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.80(*) | CHF 3'091.20 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.75 | CHF 3'082.-- |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.35 | CHF 3'192.40 |
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Salari / salari minimi
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 15.90(*) | CHF 2'925.60 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.15(*) | CHF 2'971.60 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.45(*) | CHF 3'026.80 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.60 | CHF 4'158.40 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.10 | CHF 2'962.40 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.30 | CHF 2'999.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 |
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.05(*) | CHF 2'953.20 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.60(*) | CHF 3'054.40 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.40 | CHF 3'017.60 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- |
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.55(*) | CHF 3'045.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.80(*) | CHF 3'091.20 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.75 | CHF 3'082.-- |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.35 | CHF 3'192.40 |
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Salari / salari minimi
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 15.90(*) | CHF 2'925.60 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.15(*) | CHF 2'971.60 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.45(*) | CHF 3'026.80 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.60 | CHF 4'158.40 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.10 | CHF 2'962.40 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.30 | CHF 2'999.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 |
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.05(*) | CHF 2'953.20 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.60(*) | CHF 3'054.40 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.40 | CHF 3'017.60 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- |
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.55(*) | CHF 3'045.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.80(*) | CHF 3'091.20 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.75 | CHF 3'082.-- |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.35 | CHF 3'192.40 |
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Salari / salari minimi
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 15.90(*) | CHF 2'925.60 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.15(*) | CHF 2'971.60 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.45(*) | CHF 3'026.80 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.60 | CHF 4'158.40 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.10 | CHF 2'962.40 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.30 | CHF 2'999.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 |
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.05(*) | CHF 2'953.20 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.60(*) | CHF 3'054.40 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.40 | CHF 3'017.60 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- |
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.55(*) | CHF 3'045.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.80(*) | CHF 3'091.20 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.75 | CHF 3'082.-- |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.35 | CHF 3'192.40 |
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Salari / salari minimi
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 15.90(*) | CHF 2'925.60 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.15(*) | CHF 2'971.60 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.45(*) | CHF 3'026.80 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.60 | CHF 4'158.40 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.10 | CHF 2'962.40 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.30 | CHF 2'999.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 |
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.05(*) | CHF 2'953.20 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.60(*) | CHF 3'054.40 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.40 | CHF 3'017.60 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- |
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.55(*) | CHF 3'045.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.80(*) | CHF 3'091.20 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.75 | CHF 3'082.-- |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.35 | CHF 3'192.40 |
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Salari / salari minimi
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 15.90(*) | CHF 2'925.60 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.15(*) | CHF 2'971.60 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.45(*) | CHF 3'026.80 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.60 | CHF 4'158.40 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.10 | CHF 2'962.40 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.30 | CHF 2'999.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 |
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.05(*) | CHF 2'953.20 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.60(*) | CHF 3'054.40 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.40 | CHF 3'017.60 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- |
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.55(*) | CHF 3'045.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.80(*) | CHF 3'091.20 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.75 | CHF 3'082.-- |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.35 | CHF 3'192.40 |
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Salari / salari minimi
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 15.90(*) | CHF 2'925.60 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.15(*) | CHF 2'971.60 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.45(*) | CHF 3'026.80 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.60 | CHF 4'158.40 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.10 | CHF 2'962.40 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.30 | CHF 2'999.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 |
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.05(*) | CHF 2'953.20 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.60(*) | CHF 3'054.40 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.40 | CHF 3'017.60 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- |
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.55(*) | CHF 3'045.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.80(*) | CHF 3'091.20 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.75 | CHF 3'082.-- |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.35 | CHF 3'192.40 |
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Salari / salari minimi
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 15.90(*) | CHF 2'925.60 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.15(*) | CHF 2'971.60 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.45(*) | CHF 3'026.80 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.60 | CHF 4'158.40 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.10 | CHF 2'962.40 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.30 | CHF 2'999.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 |
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.05(*) | CHF 2'953.20 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.60(*) | CHF 3'054.40 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.40 | CHF 3'017.60 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- |
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.55(*) | CHF 3'045.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.80(*) | CHF 3'091.20 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.75 | CHF 3'082.-- |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.35 | CHF 3'192.40 |
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Salari / salari minimi
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 15.90(*) | CHF 2'925.60 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.15(*) | CHF 2'971.60 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.45(*) | CHF 3'026.80 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.60 | CHF 4'158.40 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.10 | CHF 2'962.40 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.30 | CHF 2'999.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 |
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.05(*) | CHF 2'953.20 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.60(*) | CHF 3'054.40 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.40 | CHF 3'017.60 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- |
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.55(*) | CHF 3'045.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.80(*) | CHF 3'091.20 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.75 | CHF 3'082.-- |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.35 | CHF 3'192.40 |
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Salari / salari minimi
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 15.90(*) | CHF 2'925.60 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.15(*) | CHF 2'971.60 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.45(*) | CHF 3'026.80 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.60 | CHF 4'158.40 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.10 | CHF 2'962.40 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.30 | CHF 2'999.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 |
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.05(*) | CHF 2'953.20 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.60(*) | CHF 3'054.40 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.40 | CHF 3'017.60 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- |
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
| Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
|---|---|---|---|
| Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 |
| II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.55(*) | CHF 3'045.20 | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.80(*) | CHF 3'091.20 | |
| Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
| II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
| III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
| Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.75 | CHF 3'082.-- |
| II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- | |
| III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.35 | CHF 3'192.40 |
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Categorie salariali
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Categorie salariali
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Categorie salariali
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Categorie salariali
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Categorie salariali
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Categorie salariali
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Categorie salariali
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Categorie salariali
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Categorie salariali
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Categorie salariali
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Aumento salariale
Articolo 5.2
Aumento salariale
Articolo 5.2
Aumento salariale
Articolo 5.2
Aumento salariale
Articolo 5.2
Aumento salariale
Articolo 5.2
Aumento salariale
Articolo 5.2
Aumento salariale
Articolo 5.2
Aumento salariale
Articolo 5.2
Aumento salariale
Articolo 5.2
Tredicesima mensilità
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Tredicesima mensilità
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Tredicesima mensilità
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Tredicesima mensilità
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Tredicesima mensilità
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Tredicesima mensilità
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Tredicesima mensilità
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Tredicesima mensilità
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Tredicesima mensilità
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Tredicesima mensilità
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Premio per anzianità di servizio
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Premio per anzianità di servizio
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Premio per anzianità di servizio
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Premio per anzianità di servizio
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Premio per anzianità di servizio
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Premio per anzianità di servizio
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Premio per anzianità di servizio
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Premio per anzianità di servizio
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Premio per anzianità di servizio
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Orario di lavoro | Supplemento sul salario |
|---|---|
| lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00) | |
| lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00) | 50% |
Articolo 6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Orario di lavoro | Supplemento sul salario |
|---|---|
| lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00) | |
| lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00) | 50% |
Articolo 6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Orario di lavoro | Supplemento sul salario |
|---|---|
| lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00) | |
| lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00) | 50% |
Articolo 6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Orario di lavoro | Supplemento sul salario |
|---|---|
| lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00) | |
| lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00) | 50% |
Articolo 6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Orario di lavoro | Supplemento sul salario |
|---|---|
| lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00) | |
| lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00) | 50% |
Articolo 6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Orario di lavoro | Supplemento sul salario |
|---|---|
| lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00) | |
| lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00) | 50% |
Articolo 6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Orario di lavoro | Supplemento sul salario |
|---|---|
| lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00) | |
| lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00) | 50% |
Articolo 6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Orario di lavoro | Supplemento sul salario |
|---|---|
| lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00) | |
| lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00) | 50% |
Articolo 6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Orario di lavoro | Supplemento sul salario |
|---|---|
| lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00) | |
| lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00) | 50% |
Articolo 6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Orario di lavoro | Supplemento sul salario |
|---|---|
| lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00) | |
| lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00) | 50% |
Articolo 6
Orario di lavoro
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)
Articolo 6.2
Articolo 6.2
Orario di lavoro
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)
Articolo 6.2
Articolo 6.2
Orario di lavoro
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)
Articolo 6.2
Articolo 6.2
Orario di lavoro
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)
Articolo 6.2
Articolo 6.2
Orario di lavoro
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)
Articolo 6.2
Articolo 6.2
Orario di lavoro
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)
Articolo 6.2
Articolo 6.2
Orario di lavoro
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)
Articolo 6.2
Articolo 6.2
Orario di lavoro
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)
Articolo 6.2
Articolo 6.2
Orario di lavoro
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)
Articolo 6.2
Articolo 6.2
Orario di lavoro
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)
Articolo 6.2
Articolo 6.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.
Articolo 7.3
Articolo 7.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.
Articolo 7.3
Articolo 7.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.
Articolo 7.3
Articolo 7.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.
Articolo 7.3
Articolo 7.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.
Articolo 7.3
Articolo 7.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.
Articolo 7.3
Articolo 7.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.
Articolo 7.3
Articolo 7.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.
Articolo 7.3
Articolo 7.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.
Articolo 7.3
Articolo 7.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.
Articolo 7.3
Articolo 7.3
Vacanze
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
| (se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati | 25 giorni lavorativi | 10.64% |
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Vacanze
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
| (se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati | 25 giorni lavorativi | 10.64% |
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Vacanze
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
| (se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati | 25 giorni lavorativi | 10.64% |
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Vacanze
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
| (se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati | 25 giorni lavorativi | 10.64% |
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Vacanze
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
| (se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati | 25 giorni lavorativi | 10.64% |
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Vacanze
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
| (se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati | 25 giorni lavorativi | 10.64% |
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Vacanze
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
| (se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati | 25 giorni lavorativi | 10.64% |
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Vacanze
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
| (se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati | 25 giorni lavorativi | 10.64% |
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Vacanze
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
| (se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati | 25 giorni lavorativi | 10.64% |
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Vacanze
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
| (se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati | 25 giorni lavorativi | 10.64% |
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Congedi pagati | Giorni |
|---|---|
| decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio | 3 giorni |
| decesso di fratelli/sorelle o suoceri | 1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni) |
| proprio matrimonio | 3 giorni |
| nascita di un proprio figlio | 1 giorno |
| reclutamento | a seconda dei giorni di servizio |
| propria ispezione militare | 1 giorno |
| trasloco | 1 giorno/anno |
| per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo | 1 giorno/anno |
Articolo 9*
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Congedi pagati | Giorni |
|---|---|
| decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio | 3 giorni |
| decesso di fratelli/sorelle o suoceri | 1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni) |
| proprio matrimonio | 3 giorni |
| nascita di un proprio figlio | 1 giorno |
| reclutamento | a seconda dei giorni di servizio |
| propria ispezione militare | 1 giorno |
| trasloco | 1 giorno/anno |
| per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo | 1 giorno/anno |
Articolo 9*
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Congedi pagati | Giorni |
|---|---|
| decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio | 3 giorni |
| decesso di fratelli/sorelle o suoceri | 1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni) |
| proprio matrimonio | 3 giorni |
| nascita di un proprio figlio | 1 giorno |
| reclutamento | a seconda dei giorni di servizio |
| propria ispezione militare | 1 giorno |
| trasloco | 1 giorno/anno |
| per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo | 1 giorno/anno |
Articolo 9*
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Congedi pagati | Giorni |
|---|---|
| decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio | 3 giorni |
| decesso di fratelli/sorelle o suoceri | 1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni) |
| proprio matrimonio | 3 giorni |
| nascita di un proprio figlio | 1 giorno |
| reclutamento | a seconda dei giorni di servizio |
| propria ispezione militare | 1 giorno |
| trasloco | 1 giorno/anno |
| per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo | 1 giorno/anno |
Articolo 9*
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Congedi pagati | Giorni |
|---|---|
| decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio | 3 giorni |
| decesso di fratelli/sorelle o suoceri | 1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni) |
| proprio matrimonio | 3 giorni |
| nascita di un proprio figlio | 1 giorno |
| reclutamento | a seconda dei giorni di servizio |
| propria ispezione militare | 1 giorno |
| trasloco | 1 giorno/anno |
| per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo | 1 giorno/anno |
Articolo 9*
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Congedi pagati | Giorni |
|---|---|
| decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio | 3 giorni |
| decesso di fratelli/sorelle o suoceri | 1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni) |
| proprio matrimonio | 3 giorni |
| nascita di un proprio figlio | 1 giorno |
| reclutamento | a seconda dei giorni di servizio |
| propria ispezione militare | 1 giorno |
| trasloco | 1 giorno/anno |
| per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo | 1 giorno/anno |
Articolo 9*
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Congedi pagati | Giorni |
|---|---|
| decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio | 3 giorni |
| decesso di fratelli/sorelle o suoceri | 1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni) |
| proprio matrimonio | 3 giorni |
| nascita di un proprio figlio | 1 giorno |
| reclutamento | a seconda dei giorni di servizio |
| propria ispezione militare | 1 giorno |
| trasloco | 1 giorno/anno |
| per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo | 1 giorno/anno |
Articolo 9*
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Congedi pagati | Giorni |
|---|---|
| decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio | 3 giorni |
| decesso di fratelli/sorelle o suoceri | 1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni) |
| proprio matrimonio | 3 giorni |
| nascita di un proprio figlio | 1 giorno |
| reclutamento | a seconda dei giorni di servizio |
| propria ispezione militare | 1 giorno |
| trasloco | 1 giorno/anno |
| per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo | 1 giorno/anno |
Articolo 9*
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Congedi pagati | Giorni |
|---|---|
| decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio | 3 giorni |
| decesso di fratelli/sorelle o suoceri | 1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni) |
| proprio matrimonio | 3 giorni |
| nascita di un proprio figlio | 1 giorno |
| reclutamento | a seconda dei giorni di servizio |
| propria ispezione militare | 1 giorno |
| trasloco | 1 giorno/anno |
| per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo | 1 giorno/anno |
Articolo 9*
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Congedi pagati | Giorni |
|---|---|
| decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio | 3 giorni |
| decesso di fratelli/sorelle o suoceri | 1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni) |
| proprio matrimonio | 3 giorni |
| nascita di un proprio figlio | 1 giorno |
| reclutamento | a seconda dei giorni di servizio |
| propria ispezione militare | 1 giorno |
| trasloco | 1 giorno/anno |
| per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo | 1 giorno/anno |
Articolo 9*
Giorni festivi retribuiti
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Giorni festivi retribuiti
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Giorni festivi retribuiti
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Giorni festivi retribuiti
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Giorni festivi retribuiti
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Giorni festivi retribuiti
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Giorni festivi retribuiti
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Giorni festivi retribuiti
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Giorni festivi retribuiti
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Giorni festivi retribuiti
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Malattia
Articoli 12 e 13
Malattia
Articoli 12 e 13
Malattia
Articoli 12 e 13
Malattia
Articoli 12 e 13
Malattia
Articoli 12 e 13
Malattia
Articoli 12 e 13
Malattia
Articoli 12 e 13
Malattia
Articoli 12 e 13
Malattia
Articoli 12 e 13
Infortunio
Articoli 12 e 13
Infortunio
Articoli 12 e 13
Infortunio
Articoli 12 e 13
Infortunio
Articoli 12 e 13
Infortunio
Articoli 12 e 13
Infortunio
Articoli 12 e 13
Infortunio
Articoli 12 e 13
Infortunio
Articoli 12 e 13
Infortunio
Articoli 12 e 13
Congedo maternità / paternità / parentale
Congedo paternità: 1 giorno
Articoli 9 e 13.2
Congedo maternità / paternità / parentale
Congedo paternità: 1 giorno
Articoli 9 e 13.2
Congedo maternità / paternità / parentale
Congedo paternità: 1 giorno
Articoli 9 e 13.2
Congedo maternità / paternità / parentale
Congedo paternità: 1 giorno
Articoli 9 e 13.2
Congedo maternità / paternità / parentale
Congedo paternità: 1 giorno
Articoli 9 e 13.2
Congedo maternità / paternità / parentale
Congedo paternità: 1 giorno
Articoli 9 e 13.2
Congedo maternità / paternità / parentale
Congedo paternità: 1 giorno
Articoli 9 e 13.2
Congedo maternità / paternità / parentale
Congedo paternità: 1 giorno
Articoli 9 e 13.2
Congedo maternità / paternità / parentale
Congedo paternità: 1 giorno
Articoli 9 e 13.2
Congedo maternità / paternità / parentale
Congedo paternità: 1 giorno
Articoli 9 e 13.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera | Celibi senza obblighi di sostentamento | Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento |
|---|---|---|
| Scuola reclute e corsi per quadri | 50% | 75% |
| Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)* | 100% | 100% |
Articolo 10
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera | Celibi senza obblighi di sostentamento | Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento |
|---|---|---|
| Scuola reclute e corsi per quadri | 50% | 75% |
| Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)* | 100% | 100% |
Articolo 10
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera | Celibi senza obblighi di sostentamento | Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento |
|---|---|---|
| Scuola reclute e corsi per quadri | 50% | 75% |
| Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)* | 100% | 100% |
Articolo 10
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera | Celibi senza obblighi di sostentamento | Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento |
|---|---|---|
| Scuola reclute e corsi per quadri | 50% | 75% |
| Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)* | 100% | 100% |
Articolo 10
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera | Celibi senza obblighi di sostentamento | Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento |
|---|---|---|
| Scuola reclute e corsi per quadri | 50% | 75% |
| Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)* | 100% | 100% |
Articolo 10
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera | Celibi senza obblighi di sostentamento | Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento |
|---|---|---|
| Scuola reclute e corsi per quadri | 50% | 75% |
| Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)* | 100% | 100% |
Articolo 10
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera | Celibi senza obblighi di sostentamento | Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento |
|---|---|---|
| Scuola reclute e corsi per quadri | 50% | 75% |
| Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)* | 100% | 100% |
Articolo 10
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera | Celibi senza obblighi di sostentamento | Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento |
|---|---|---|
| Scuola reclute e corsi per quadri | 50% | 75% |
| Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)* | 100% | 100% |
Articolo 10
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera | Celibi senza obblighi di sostentamento | Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento |
|---|---|---|
| Scuola reclute e corsi per quadri | 50% | 75% |
| Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)* | 100% | 100% |
Articolo 10
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera | Celibi senza obblighi di sostentamento | Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento |
|---|---|---|
| Scuola reclute e corsi per quadri | 50% | 75% |
| Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)* | 100% | 100% |
Articolo 10
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
Articolo 18
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
Articolo 18
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
Articolo 18
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
Articolo 18
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
Articolo 18
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
Articolo 18
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
Articolo 18
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
Articolo 18
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
Articolo 18
Molestie sessuali
Articolo 18
Molestie sessuali
Articolo 18
Molestie sessuali
Articolo 18
Molestie sessuali
Articolo 18
Molestie sessuali
Articolo 18
Molestie sessuali
Articolo 18
Molestie sessuali
Articolo 18
Molestie sessuali
Articolo 18
Molestie sessuali
Articolo 18
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 11
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 11
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 11
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 11
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 11
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 11
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 11
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 11
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 11
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Disdetta |
|---|---|
| durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto) | 7 giorni |
| nel 1° anno di assunzione | 1 mese per la fine di un mese |
| dal 2° fino al 9° anno di lavoro | 2 mesi per la fine di un mese |
| dal 10° anno di lavoro | 3 mesi per la fine di un mese |
Articolo 17
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Disdetta |
|---|---|
| durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto) | 7 giorni |
| nel 1° anno di assunzione | 1 mese per la fine di un mese |
| dal 2° fino al 9° anno di lavoro | 2 mesi per la fine di un mese |
| dal 10° anno di lavoro | 3 mesi per la fine di un mese |
Articolo 17
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Disdetta |
|---|---|
| durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto) | 7 giorni |
| nel 1° anno di assunzione | 1 mese per la fine di un mese |
| dal 2° fino al 9° anno di lavoro | 2 mesi per la fine di un mese |
| dal 10° anno di lavoro | 3 mesi per la fine di un mese |
Articolo 17
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Disdetta |
|---|---|
| durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto) | 7 giorni |
| nel 1° anno di assunzione | 1 mese per la fine di un mese |
| dal 2° fino al 9° anno di lavoro | 2 mesi per la fine di un mese |
| dal 10° anno di lavoro | 3 mesi per la fine di un mese |
Articolo 17
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Disdetta |
|---|---|
| durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto) | 7 giorni |
| nel 1° anno di assunzione | 1 mese per la fine di un mese |
| dal 2° fino al 9° anno di lavoro | 2 mesi per la fine di un mese |
| dal 10° anno di lavoro | 3 mesi per la fine di un mese |
Articolo 17
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Disdetta |
|---|---|
| durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto) | 7 giorni |
| nel 1° anno di assunzione | 1 mese per la fine di un mese |
| dal 2° fino al 9° anno di lavoro | 2 mesi per la fine di un mese |
| dal 10° anno di lavoro | 3 mesi per la fine di un mese |
Articolo 17
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Disdetta |
|---|---|
| durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto) | 7 giorni |
| nel 1° anno di assunzione | 1 mese per la fine di un mese |
| dal 2° fino al 9° anno di lavoro | 2 mesi per la fine di un mese |
| dal 10° anno di lavoro | 3 mesi per la fine di un mese |
Articolo 17
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Disdetta |
|---|---|
| durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto) | 7 giorni |
| nel 1° anno di assunzione | 1 mese per la fine di un mese |
| dal 2° fino al 9° anno di lavoro | 2 mesi per la fine di un mese |
| dal 10° anno di lavoro | 3 mesi per la fine di un mese |
Articolo 17
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Disdetta |
|---|---|
| durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto) | 7 giorni |
| nel 1° anno di assunzione | 1 mese per la fine di un mese |
| dal 2° fino al 9° anno di lavoro | 2 mesi per la fine di un mese |
| dal 10° anno di lavoro | 3 mesi per la fine di un mese |
Articolo 17
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Disdetta |
|---|---|
| durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto) | 7 giorni |
| nel 1° anno di assunzione | 1 mese per la fine di un mese |
| dal 2° fino al 9° anno di lavoro | 2 mesi per la fine di un mese |
| dal 10° anno di lavoro | 3 mesi per la fine di un mese |
Articolo 17
Rappresentanza dei lavoratori
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Rappresentanza dei lavoratori
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Rappresentanza dei lavoratori
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Rappresentanza dei lavoratori
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Rappresentanza dei lavoratori
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Rappresentanza dei lavoratori
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Rappresentanza dei lavoratori
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Rappresentanza dei lavoratori
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Rappresentanza dei lavoratori
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Rappresentanza dei lavoratori
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Compiti organi paritetici
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Compiti organi paritetici
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Compiti organi paritetici
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Compiti organi paritetici
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Compiti organi paritetici
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Compiti organi paritetici
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Compiti organi paritetici
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Compiti organi paritetici
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Compiti organi paritetici
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Compiti organi paritetici
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
Piani sociali
Articolo 24
Piani sociali
Articolo 24
Piani sociali
Articolo 24
Piani sociali
Articolo 24
Piani sociali
Articolo 24
Piani sociali
Articolo 24
Piani sociali
Articolo 24
Piani sociali
Articolo 24
Piani sociali
Articolo 24
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articolo 28
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articolo 28
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articolo 28
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articolo 28
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articolo 28
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articolo 28
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articolo 28
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articolo 28
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articolo 28
Procedure di conciliazione e arbitrato
Obbligo della pace
Articolo 27
Obbligo della pace
Articolo 27
Obbligo della pace
Articolo 27
Obbligo della pace
Articolo 27
Obbligo della pace
Articolo 27
Obbligo della pace
Articolo 27
Obbligo della pace
Articolo 27
Obbligo della pace
Articolo 27
Obbligo della pace
Articolo 27
Nessuna informazione disponibile