CCL per il personale delle Imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2018 fino al 31.12.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.11.2019 fino al 30.04.2022
Ultime modifiche
Il calcolatore dei salari minimi include ora l'anno 2022.
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Campo d'applicazione geografico
8140
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico
8555
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico
8685
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico
8903
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico
9057
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico
9059
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico
9145
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico
9330
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico
9353
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico
10430
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
8140
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
8555
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
8685
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
8903
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
9057
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
9059
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
9145
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
9330
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
9353
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
10430
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Articolo 2.1
Campo d'applicazione personale
8140
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Articolo 2.2
Campo d'applicazione personale
8555
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Articolo 2.2
Campo d'applicazione personale
8685
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Articolo 2.2
Campo d'applicazione personale
8903
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Articolo 2.2
Campo d'applicazione personale
9057
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Articolo 2.2
Campo d'applicazione personale
9059
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Articolo 2.2
Campo d'applicazione personale
9145
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Articolo 2.2
Campo d'applicazione personale
9330
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Articolo 2.2
Campo d'applicazione personale
9353
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Articolo 2.2
Campo d'applicazione personale
10430
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Articolo 2.2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
8140
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
8555
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
8685
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
8903
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9057
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9059
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9145
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9330
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9353
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10430
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
8140
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
8555
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
8685
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
8903
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9057
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9059
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9145
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9330
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9353
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10430
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
8140
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
8555
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
8685
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
8903
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9057
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9059
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9145
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9330
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9353
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10430
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
8140
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.

Articolo 27
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
8555
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.

Articolo 27
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
8685
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.

Articolo 27
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
8903
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.

Articolo 27
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9057
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.

Articolo 27
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9059
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.

Articolo 27
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9145
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.

Articolo 27
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9330
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.

Articolo 27
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9353
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.

Articolo 27
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10430
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.

Articolo 27
Informazioni organo paritetico
8140
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni organo paritetico
8555
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni organo paritetico
8685
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni organo paritetico
8903
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni organo paritetico
9057
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni organo paritetico
9059
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni organo paritetico
9145
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni organo paritetico
9330
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni organo paritetico
9353
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni organo paritetico
10430
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
8140
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
8555
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
8685
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
8903
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
9057
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
9059
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
9145
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
9330
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
9353
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
8140
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
8555
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
8685
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
8903
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
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Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
9057
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
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Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
9059
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
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Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
9145
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
9330
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
9353
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Salari / salari minimi
8140
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 15.90(*)CHF 2'925.60
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.15(*)CHF 2'971.60
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.45(*)CHF 3'026.80
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.60CHF 4'158.40
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.10CHF 2'962.40
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.30CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60

Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.05(*)CHF 2'953.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.60(*)CHF 3'054.40
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.40CHF 3'017.60
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--

Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.55(*)CHF 3'045.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.80(*)CHF 3'091.20
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.75CHF 3'082.--
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.35CHF 3'192.40

* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Salari / salari minimi
8555
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 15.90(*)CHF 2'925.60
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.15(*)CHF 2'971.60
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.45(*)CHF 3'026.80
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.60CHF 4'158.40
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.10CHF 2'962.40
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.30CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60

Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.05(*)CHF 2'953.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.60(*)CHF 3'054.40
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.40CHF 3'017.60
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--

Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.55(*)CHF 3'045.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.80(*)CHF 3'091.20
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.75CHF 3'082.--
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.35CHF 3'192.40

* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Salari / salari minimi
8685
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 15.90(*)CHF 2'925.60
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.15(*)CHF 2'971.60
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.45(*)CHF 3'026.80
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.60CHF 4'158.40
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.10CHF 2'962.40
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.30CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60

Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.05(*)CHF 2'953.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.60(*)CHF 3'054.40
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.40CHF 3'017.60
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--

Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.55(*)CHF 3'045.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.80(*)CHF 3'091.20
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.75CHF 3'082.--
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.35CHF 3'192.40

* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Salari / salari minimi
8903
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 15.90(*)CHF 2'925.60
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.15(*)CHF 2'971.60
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.45(*)CHF 3'026.80
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.60CHF 4'158.40
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.10CHF 2'962.40
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.30CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60

Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.05(*)CHF 2'953.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.60(*)CHF 3'054.40
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.40CHF 3'017.60
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--

Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.55(*)CHF 3'045.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.80(*)CHF 3'091.20
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.75CHF 3'082.--
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.35CHF 3'192.40

* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Salari / salari minimi
9057
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 15.90(*)CHF 2'925.60
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.15(*)CHF 2'971.60
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.45(*)CHF 3'026.80
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.60CHF 4'158.40
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.10CHF 2'962.40
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.30CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60

Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.05(*)CHF 2'953.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.60(*)CHF 3'054.40
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.40CHF 3'017.60
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--

Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.55(*)CHF 3'045.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.80(*)CHF 3'091.20
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.75CHF 3'082.--
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.35CHF 3'192.40

* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Salari / salari minimi
9059
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 15.90(*)CHF 2'925.60
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.15(*)CHF 2'971.60
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.45(*)CHF 3'026.80
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.60CHF 4'158.40
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.10CHF 2'962.40
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.30CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60

Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.05(*)CHF 2'953.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.60(*)CHF 3'054.40
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.40CHF 3'017.60
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--

Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.55(*)CHF 3'045.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.80(*)CHF 3'091.20
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.75CHF 3'082.--
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.35CHF 3'192.40

* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Salari / salari minimi
9145
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 15.90(*)CHF 2'925.60
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.15(*)CHF 2'971.60
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.45(*)CHF 3'026.80
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.60CHF 4'158.40
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.10CHF 2'962.40
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.30CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60

Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.05(*)CHF 2'953.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.60(*)CHF 3'054.40
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.40CHF 3'017.60
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--

Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.55(*)CHF 3'045.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.80(*)CHF 3'091.20
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.75CHF 3'082.--
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.35CHF 3'192.40

* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Salari / salari minimi
9330
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 15.90(*)CHF 2'925.60
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.15(*)CHF 2'971.60
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.45(*)CHF 3'026.80
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.60CHF 4'158.40
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.10CHF 2'962.40
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.30CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60

Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.05(*)CHF 2'953.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.60(*)CHF 3'054.40
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.40CHF 3'017.60
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--

Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.55(*)CHF 3'045.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.80(*)CHF 3'091.20
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.75CHF 3'082.--
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.35CHF 3'192.40

* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Salari / salari minimi
9353
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 15.90(*)CHF 2'925.60
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.15(*)CHF 2'971.60
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.45(*)CHF 3'026.80
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.60CHF 4'158.40
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.10CHF 2'962.40
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.30CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60

Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.05(*)CHF 2'953.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.60(*)CHF 3'054.40
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.40CHF 3'017.60
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--

Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.55(*)CHF 3'045.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.80(*)CHF 3'091.20
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.75CHF 3'082.--
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.35CHF 3'192.40

* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Salari / salari minimi
10430
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 15.90(*)CHF 2'925.60
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.15(*)CHF 2'971.60
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.45(*)CHF 3'026.80
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.60CHF 4'158.40
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.10CHF 2'962.40
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.30CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60

Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.05(*)CHF 2'953.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.60(*)CHF 3'054.40
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.40CHF 3'017.60
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--

Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.55(*)CHF 3'045.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.80(*)CHF 3'091.20
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.75CHF 3'082.--
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.35CHF 3'192.40

* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Categorie salariali
8140
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.

Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.

Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.

Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Categorie salariali
8555
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.

Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.

Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.

Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Categorie salariali
8685
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.

Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.

Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.

Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Categorie salariali
8903
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.

Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.

Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.

Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Categorie salariali
9057
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.

Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.

Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.

Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Categorie salariali
9059
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.

Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.

Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.

Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Categorie salariali
9145
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.

Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.

Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.

Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Categorie salariali
9330
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.

Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.

Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.

Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Categorie salariali
9353
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.

Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.

Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.

Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Categorie salariali
10430
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.

Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.

Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.

Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Aumento salariale
8140


Articolo 5.2
Aumento salariale
8555


Articolo 5.2
Aumento salariale
8685


Articolo 5.2
Aumento salariale
8903


Articolo 5.2
Aumento salariale
9057


Articolo 5.2
Aumento salariale
9059


Articolo 5.2
Aumento salariale
9145


Articolo 5.2
Aumento salariale
9330


Articolo 5.2
Aumento salariale
9353


Articolo 5.2
Tredicesima mensilità
8140
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Tredicesima mensilità
8555
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Tredicesima mensilità
8685
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Tredicesima mensilità
8903
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Tredicesima mensilità
9057
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Tredicesima mensilità
9059
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Tredicesima mensilità
9145
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Tredicesima mensilità
9330
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Tredicesima mensilità
9353
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Tredicesima mensilità
10430
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
8140
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
8555
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
8685
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
8903
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
9057
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
9059
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
9145
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
9330
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
9353
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Premio per anzianità di servizio
8140
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Premio per anzianità di servizio
8555
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Premio per anzianità di servizio
8685
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Premio per anzianità di servizio
8903
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Premio per anzianità di servizio
9057
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Premio per anzianità di servizio
9059
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Premio per anzianità di servizio
9145
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Premio per anzianità di servizio
9330
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Premio per anzianità di servizio
9353
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
8140
Orario di lavoroSupplemento sul salario
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00)
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00)50%

Articolo 6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
8555
Orario di lavoroSupplemento sul salario
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00)
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00)50%

Articolo 6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
8685
Orario di lavoroSupplemento sul salario
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00)
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00)50%

Articolo 6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
8903
Orario di lavoroSupplemento sul salario
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00)
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00)50%

Articolo 6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9057
Orario di lavoroSupplemento sul salario
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00)
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00)50%

Articolo 6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9059
Orario di lavoroSupplemento sul salario
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00)
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00)50%

Articolo 6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9145
Orario di lavoroSupplemento sul salario
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00)
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00)50%

Articolo 6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9330
Orario di lavoroSupplemento sul salario
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00)
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00)50%

Articolo 6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9353
Orario di lavoroSupplemento sul salario
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00)
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00)50%

Articolo 6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10430
Orario di lavoroSupplemento sul salario
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00)
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00)50%

Articolo 6
Orario di lavoro
8140
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)

Articolo 6.2
Orario di lavoro
8555
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)

Articolo 6.2
Orario di lavoro
8685
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)

Articolo 6.2
Orario di lavoro
8903
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)

Articolo 6.2
Orario di lavoro
9057
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)

Articolo 6.2
Orario di lavoro
9059
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)

Articolo 6.2
Orario di lavoro
9145
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)

Articolo 6.2
Orario di lavoro
9330
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)

Articolo 6.2
Orario di lavoro
9353
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)

Articolo 6.2
Orario di lavoro
10430
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)

Articolo 6.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
8140
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

Articolo 7.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
8555
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

Articolo 7.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
8685
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

Articolo 7.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
8903
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

Articolo 7.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
9057
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

Articolo 7.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
9059
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

Articolo 7.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
9145
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

Articolo 7.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
9330
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

Articolo 7.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
9353
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

Articolo 7.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
10430
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

Articolo 7.3
Vacanze
8140
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati25 giorni lavorativi10.64%

Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Vacanze
8555
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati25 giorni lavorativi10.64%

Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Vacanze
8685
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati25 giorni lavorativi10.64%

Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Vacanze
8903
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati25 giorni lavorativi10.64%

Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Vacanze
9057
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati25 giorni lavorativi10.64%

Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Vacanze
9059
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati25 giorni lavorativi10.64%

Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Vacanze
9145
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati25 giorni lavorativi10.64%

Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Vacanze
9330
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati25 giorni lavorativi10.64%

Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Vacanze
9353
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati25 giorni lavorativi10.64%

Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Vacanze
10430
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati25 giorni lavorativi10.64%

Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
8140
Congedi pagatiGiorni
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio3 giorni
decesso di fratelli/sorelle o suoceri1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni)
proprio matrimonio3 giorni
nascita di un proprio figlio1 giorno
reclutamentoa seconda dei giorni di servizio
propria ispezione militare1 giorno
trasloco1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo 1 giorno/anno

Articolo 9*
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
8555
Congedi pagatiGiorni
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio3 giorni
decesso di fratelli/sorelle o suoceri1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni)
proprio matrimonio3 giorni
nascita di un proprio figlio1 giorno
reclutamentoa seconda dei giorni di servizio
propria ispezione militare1 giorno
trasloco1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo 1 giorno/anno

Articolo 9*
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
8685
Congedi pagatiGiorni
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio3 giorni
decesso di fratelli/sorelle o suoceri1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni)
proprio matrimonio3 giorni
nascita di un proprio figlio1 giorno
reclutamentoa seconda dei giorni di servizio
propria ispezione militare1 giorno
trasloco1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo 1 giorno/anno

Articolo 9*
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
8903
Congedi pagatiGiorni
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio3 giorni
decesso di fratelli/sorelle o suoceri1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni)
proprio matrimonio3 giorni
nascita di un proprio figlio1 giorno
reclutamentoa seconda dei giorni di servizio
propria ispezione militare1 giorno
trasloco1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo 1 giorno/anno

Articolo 9*
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9057
Congedi pagatiGiorni
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio3 giorni
decesso di fratelli/sorelle o suoceri1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni)
proprio matrimonio3 giorni
nascita di un proprio figlio1 giorno
reclutamentoa seconda dei giorni di servizio
propria ispezione militare1 giorno
trasloco1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo 1 giorno/anno

Articolo 9*
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9059
Congedi pagatiGiorni
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio3 giorni
decesso di fratelli/sorelle o suoceri1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni)
proprio matrimonio3 giorni
nascita di un proprio figlio1 giorno
reclutamentoa seconda dei giorni di servizio
propria ispezione militare1 giorno
trasloco1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo 1 giorno/anno

Articolo 9*
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9145
Congedi pagatiGiorni
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio3 giorni
decesso di fratelli/sorelle o suoceri1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni)
proprio matrimonio3 giorni
nascita di un proprio figlio1 giorno
reclutamentoa seconda dei giorni di servizio
propria ispezione militare1 giorno
trasloco1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo 1 giorno/anno

Articolo 9*
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9330
Congedi pagatiGiorni
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio3 giorni
decesso di fratelli/sorelle o suoceri1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni)
proprio matrimonio3 giorni
nascita di un proprio figlio1 giorno
reclutamentoa seconda dei giorni di servizio
propria ispezione militare1 giorno
trasloco1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo 1 giorno/anno

Articolo 9*
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9353
Congedi pagatiGiorni
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio3 giorni
decesso di fratelli/sorelle o suoceri1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni)
proprio matrimonio3 giorni
nascita di un proprio figlio1 giorno
reclutamentoa seconda dei giorni di servizio
propria ispezione militare1 giorno
trasloco1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo 1 giorno/anno

Articolo 9*
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10430
Congedi pagatiGiorni
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio3 giorni
decesso di fratelli/sorelle o suoceri1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni)
proprio matrimonio3 giorni
nascita di un proprio figlio1 giorno
reclutamentoa seconda dei giorni di servizio
propria ispezione militare1 giorno
trasloco1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo 1 giorno/anno

Articolo 9*
Giorni festivi retribuiti
8140
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

Articolo 8.3
Giorni festivi retribuiti
8555
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

Articolo 8.3
Giorni festivi retribuiti
8685
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

Articolo 8.3
Giorni festivi retribuiti
8903
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

Articolo 8.3
Giorni festivi retribuiti
9057
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

Articolo 8.3
Giorni festivi retribuiti
9059
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

Articolo 8.3
Giorni festivi retribuiti
9145
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

Articolo 8.3
Giorni festivi retribuiti
9330
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

Articolo 8.3
Giorni festivi retribuiti
9353
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

Articolo 8.3
Giorni festivi retribuiti
10430
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

Articolo 8.3
Malattia
8140


Articoli 12 e 13
Malattia
8555


Articoli 12 e 13
Malattia
8685


Articoli 12 e 13
Malattia
8903


Articoli 12 e 13
Malattia
9057


Articoli 12 e 13
Malattia
9059


Articoli 12 e 13
Malattia
9145


Articoli 12 e 13
Malattia
9330


Articoli 12 e 13
Malattia
9353


Articoli 12 e 13
Infortunio
8140


Articoli 12 e 13
Infortunio
8555


Articoli 12 e 13
Infortunio
8685


Articoli 12 e 13
Infortunio
8903


Articoli 12 e 13
Infortunio
9057


Articoli 12 e 13
Infortunio
9059


Articoli 12 e 13
Infortunio
9145


Articoli 12 e 13
Infortunio
9330


Articoli 12 e 13
Infortunio
9353


Articoli 12 e 13
Congedo maternità / paternità / parentale
8140


Congedo paternità: 1 giorno

Articoli 9 e 13.2
Congedo maternità / paternità / parentale
8555


Congedo paternità: 1 giorno

Articoli 9 e 13.2
Congedo maternità / paternità / parentale
8685


Congedo paternità: 1 giorno

Articoli 9 e 13.2
Congedo maternità / paternità / parentale
8903


Congedo paternità: 1 giorno

Articoli 9 e 13.2
Congedo maternità / paternità / parentale
9057


Congedo paternità: 1 giorno

Articoli 9 e 13.2
Congedo maternità / paternità / parentale
9059


Congedo paternità: 1 giorno

Articoli 9 e 13.2
Congedo maternità / paternità / parentale
9145


Congedo paternità: 1 giorno

Articoli 9 e 13.2
Congedo maternità / paternità / parentale
9330


Congedo paternità: 1 giorno

Articoli 9 e 13.2
Congedo maternità / paternità / parentale
9353


Congedo paternità: 1 giorno

Articoli 9 e 13.2
Congedo maternità / paternità / parentale
10430


Congedo paternità: 1 giorno

Articoli 9 e 13.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
8140
Servizio militare, civile e di protezione civile in SvizzeraCelibi senza obblighi di sostentamentoConiugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri50%75%
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)*100%100%
*qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi

Articolo 10
Servizio militare / civile / di protezione civile
8555
Servizio militare, civile e di protezione civile in SvizzeraCelibi senza obblighi di sostentamentoConiugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri50%75%
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)*100%100%
*qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi

Articolo 10
Servizio militare / civile / di protezione civile
8685
Servizio militare, civile e di protezione civile in SvizzeraCelibi senza obblighi di sostentamentoConiugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri50%75%
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)*100%100%
*qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi

Articolo 10
Servizio militare / civile / di protezione civile
8903
Servizio militare, civile e di protezione civile in SvizzeraCelibi senza obblighi di sostentamentoConiugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri50%75%
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)*100%100%
*qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi

Articolo 10
Servizio militare / civile / di protezione civile
9057
Servizio militare, civile e di protezione civile in SvizzeraCelibi senza obblighi di sostentamentoConiugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri50%75%
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)*100%100%
*qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi

Articolo 10
Servizio militare / civile / di protezione civile
9059
Servizio militare, civile e di protezione civile in SvizzeraCelibi senza obblighi di sostentamentoConiugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri50%75%
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)*100%100%
*qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi

Articolo 10
Servizio militare / civile / di protezione civile
9145
Servizio militare, civile e di protezione civile in SvizzeraCelibi senza obblighi di sostentamentoConiugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri50%75%
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)*100%100%
*qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi

Articolo 10
Servizio militare / civile / di protezione civile
9330
Servizio militare, civile e di protezione civile in SvizzeraCelibi senza obblighi di sostentamentoConiugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri50%75%
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)*100%100%
*qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi

Articolo 10
Servizio militare / civile / di protezione civile
9353
Servizio militare, civile e di protezione civile in SvizzeraCelibi senza obblighi di sostentamentoConiugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri50%75%
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)*100%100%
*qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi

Articolo 10
Servizio militare / civile / di protezione civile
10430
Servizio militare, civile e di protezione civile in SvizzeraCelibi senza obblighi di sostentamentoConiugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri50%75%
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)*100%100%
*qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi

Articolo 10
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
8140
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.

Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro

Articolo 22
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
8555
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.

Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro

Articolo 22
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
8685
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.

Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro

Articolo 22
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
8903
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.

Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro

Articolo 22
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9057
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.

Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro

Articolo 22
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9059
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.

Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro

Articolo 22
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9145
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.

Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro

Articolo 22
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9330
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.

Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro

Articolo 22
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9353
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.

Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro

Articolo 22
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10430
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.

Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro

Articolo 22
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
8140


Articolo 18
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
8555


Articolo 18
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
8685


Articolo 18
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
8903


Articolo 18
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
9057


Articolo 18
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
9059


Articolo 18
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
9145


Articolo 18
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
9330


Articolo 18
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
9353


Articolo 18
Molestie sessuali
8140


Articolo 18
Molestie sessuali
8555


Articolo 18
Molestie sessuali
8685


Articolo 18
Molestie sessuali
8903


Articolo 18
Molestie sessuali
9057


Articolo 18
Molestie sessuali
9059


Articolo 18
Molestie sessuali
9145


Articolo 18
Molestie sessuali
9330


Articolo 18
Molestie sessuali
9353


Articolo 18
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
8140


Articolo 11
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
8555


Articolo 11
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
8685


Articolo 11
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
8903


Articolo 11
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
9057


Articolo 11
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
9059


Articolo 11
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
9145


Articolo 11
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
9330


Articolo 11
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
9353


Articolo 11
Termini di disdetta
8140
Anno di servizio Disdetta
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto)7 giorni
nel 1° anno di assunzione1 mese per la fine di un mese
dal 2° fino al 9° anno di lavoro 2 mesi per la fine di un mese
dal 10° anno di lavoro3 mesi per la fine di un mese

Articolo 17
Termini di disdetta
8555
Anno di servizio Disdetta
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto)7 giorni
nel 1° anno di assunzione1 mese per la fine di un mese
dal 2° fino al 9° anno di lavoro 2 mesi per la fine di un mese
dal 10° anno di lavoro3 mesi per la fine di un mese

Articolo 17
Termini di disdetta
8685
Anno di servizio Disdetta
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto)7 giorni
nel 1° anno di assunzione1 mese per la fine di un mese
dal 2° fino al 9° anno di lavoro 2 mesi per la fine di un mese
dal 10° anno di lavoro3 mesi per la fine di un mese

Articolo 17
Termini di disdetta
8903
Anno di servizio Disdetta
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto)7 giorni
nel 1° anno di assunzione1 mese per la fine di un mese
dal 2° fino al 9° anno di lavoro 2 mesi per la fine di un mese
dal 10° anno di lavoro3 mesi per la fine di un mese

Articolo 17
Termini di disdetta
9057
Anno di servizio Disdetta
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto)7 giorni
nel 1° anno di assunzione1 mese per la fine di un mese
dal 2° fino al 9° anno di lavoro 2 mesi per la fine di un mese
dal 10° anno di lavoro3 mesi per la fine di un mese

Articolo 17
Termini di disdetta
9059
Anno di servizio Disdetta
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto)7 giorni
nel 1° anno di assunzione1 mese per la fine di un mese
dal 2° fino al 9° anno di lavoro 2 mesi per la fine di un mese
dal 10° anno di lavoro3 mesi per la fine di un mese

Articolo 17
Termini di disdetta
9145
Anno di servizio Disdetta
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto)7 giorni
nel 1° anno di assunzione1 mese per la fine di un mese
dal 2° fino al 9° anno di lavoro 2 mesi per la fine di un mese
dal 10° anno di lavoro3 mesi per la fine di un mese

Articolo 17
Termini di disdetta
9330
Anno di servizio Disdetta
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto)7 giorni
nel 1° anno di assunzione1 mese per la fine di un mese
dal 2° fino al 9° anno di lavoro 2 mesi per la fine di un mese
dal 10° anno di lavoro3 mesi per la fine di un mese

Articolo 17
Termini di disdetta
9353
Anno di servizio Disdetta
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto)7 giorni
nel 1° anno di assunzione1 mese per la fine di un mese
dal 2° fino al 9° anno di lavoro 2 mesi per la fine di un mese
dal 10° anno di lavoro3 mesi per la fine di un mese

Articolo 17
Termini di disdetta
10430
Anno di servizio Disdetta
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto)7 giorni
nel 1° anno di assunzione1 mese per la fine di un mese
dal 2° fino al 9° anno di lavoro 2 mesi per la fine di un mese
dal 10° anno di lavoro3 mesi per la fine di un mese

Articolo 17
Rappresentanza dei lavoratori
8140
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Rappresentanza dei lavoratori
8555
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Rappresentanza dei lavoratori
8685
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Rappresentanza dei lavoratori
8903
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Rappresentanza dei lavoratori
9057
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Rappresentanza dei lavoratori
9059
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Rappresentanza dei lavoratori
9145
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Rappresentanza dei lavoratori
9330
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Rappresentanza dei lavoratori
9353
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Rappresentanza dei lavoratori
10430
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Rappresentanza dei datori di lavoro
8140
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Rappresentanza dei datori di lavoro
8555
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Rappresentanza dei datori di lavoro
8685
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Rappresentanza dei datori di lavoro
8903
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Rappresentanza dei datori di lavoro
9057
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Rappresentanza dei datori di lavoro
9059
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Rappresentanza dei datori di lavoro
9145
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Rappresentanza dei datori di lavoro
9330
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Rappresentanza dei datori di lavoro
9353
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Rappresentanza dei datori di lavoro
10430
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Compiti organi paritetici
8140
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL

Articolo 19
Compiti organi paritetici
8555
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL

Articolo 19
Compiti organi paritetici
8685
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL

Articolo 19
Compiti organi paritetici
8903
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL

Articolo 19
Compiti organi paritetici
9057
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL

Articolo 19
Compiti organi paritetici
9059
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL

Articolo 19
Compiti organi paritetici
9145
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL

Articolo 19
Compiti organi paritetici
9330
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL

Articolo 19
Compiti organi paritetici
9353
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL

Articolo 19
Compiti organi paritetici
10430
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL

Articolo 19
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
8140
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.

Articolo 20
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
8555
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.

Articolo 20
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
8685
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.

Articolo 20
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
8903
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.

Articolo 20
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9057
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.

Articolo 20
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9059
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.

Articolo 20
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9145
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.

Articolo 20
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9330
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.

Articolo 20
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9353
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.

Articolo 20
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10430
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.

Articolo 20
Piani sociali
8140


Articolo 24
Piani sociali
8555


Articolo 24
Piani sociali
8685


Articolo 24
Piani sociali
8903


Articolo 24
Piani sociali
9057


Articolo 24
Piani sociali
9059


Articolo 24
Piani sociali
9145


Articolo 24
Piani sociali
9330


Articolo 24
Piani sociali
9353


Articolo 24
Procedure di conciliazione e arbitrato
8140

Articolo 28
Procedure di conciliazione e arbitrato
8555

Articolo 28
Procedure di conciliazione e arbitrato
8685

Articolo 28
Procedure di conciliazione e arbitrato
8903

Articolo 28
Procedure di conciliazione e arbitrato
9057

Articolo 28
Procedure di conciliazione e arbitrato
9059

Articolo 28
Procedure di conciliazione e arbitrato
9145

Articolo 28
Procedure di conciliazione e arbitrato
9330

Articolo 28
Procedure di conciliazione e arbitrato
9353

Articolo 28
Procedure di conciliazione e arbitrato
10430

 
Obbligo della pace
8140


Articolo 27
Obbligo della pace
8555


Articolo 27
Obbligo della pace
8685


Articolo 27
Obbligo della pace
8903


Articolo 27
Obbligo della pace
9057


Articolo 27
Obbligo della pace
9059


Articolo 27
Obbligo della pace
9145


Articolo 27
Obbligo della pace
9330


Articolo 27
Obbligo della pace
9353


Articolo 27
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