CCL per l'artigianato svizzero della macelleria

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.05.2023
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.05.2023 bis 31.12.2025
Letzte Änderungen
Nuovo nel Cantone Ticino: A partire dal 1° dicembre 2023, il salario minimo legale per le industrie alimentari (NOGA 10) e per il commercio al dettaglio (NOGA 47) è di CHF 19.50 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.00 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2024: CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovo nel cantone di Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2024 a CHF 21.09 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 19.47 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. (06.11.2023) / Proroga del carattere obbligatorio generale (nessuna modifica) dal 1° maggio 2023 fino al 31 dicembre 2025.
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Campo d'applicazione geografico
12551

È valido per tutta la Svizzera.

Articolo 1

Campo d'applicazione aziendale
12551

È valido per i membri dell’Unione Professionale Svizzera della Carne (UPSC) e per tutti gli altri datori di lavoro di aziende che operano in maniera preponderante nell’artigianato della macelleria e nell’economia carnea.

Articolo 2

Campo d'applicazione personale
12551

È valido per i membri dell’Associazione svizzera del personale della macelleria (ASPM) e per tutti gli altri lavoratori di aziende che operano in maniera preponderante nell’artigianato della macelleria e nell’economia carnea; gli apprendisti, salvo le disposizioni imperative dei contratti di apprendistato.

Analogamente, le prescrizioni del CCL sono applicabili per i lavoratori che eseguono lavoro a tempo parziale o con retribuzione a ore (art. 319 cpv. 2 CO) al servizio del datore di lavoro.

L’impresa acquisitrice che assuma un lavoratore da un’agenzia di personale a prestito, deve verificare che detta agenzia si attenga a sua volta alle disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale del presente CCL concernenti la retribuzione e la durata del lavoro (art. 3 cpv. 1 CCL Personale a prestito).

Non sono soggetti al CCL i membri delle famiglie di titolari d’azienda.

Articolo 2

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
12551

L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
12551

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro (CCL) sono applicabili a tutte le imprese (datori di lavoro) dell’artigianato della macelleria e dell’economia carnea. Questo riguarda in particolare le imprese che svolgono in prevalenza le seguenti attività:

  1. produzione, lavorazione e trasformazione della carne;
  2. fabbricazione di prodotti a base di carne e sottoprodotti della carne;
  3. commercio all’ingrosso e al dettaglio di carne, prodotti a base di carne e sottoprodotti della carne.

Sono esclusi i grandi distributori della vendita al dettaglio, nonché le imprese ad essi legate economicamente.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
12551

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL sono valide per i lavoratori (inclusi gli apprendisti, i lavoratori occupati a tempo parziale e gli aiutanti avventizi) occupati nelle imprese ai sensi del capoverso 2. Sono esclusi.

  1. direttori, direttori aziendali e dipendenti che ricoprono funzioni equivalenti;
  2. membri della famiglia del datore di lavoro (coniuge, genitori, fratelli, discendenti diretti);
  3. collaboratori occupati prevalentemente in un’impresa secondaria oppure nell’economia domestica;

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3

Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
12551

Il presente CCL entra in vigore il 1° gennaio 2021 e sostituisce tutti i precedenti contratti. Esso può essere disdetto, con un termine di preavviso di sei mesi, per la fine di un anno
civile. Se non disdetto, il contratto resta in vigore per un ulteriore anno.

Dietro richiesta dell’una o dell’altra parte contraente, si potranno avviare nel 2023 le trattative concernenti le modifiche del presente CCL. Su richiesta delle due parti è possibile avviare delle trattative anticipate. Trattative concernenti il supplemento del presente CCL possono essere avviate ogni anno.

Articolo 55

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
12551

Associazione svizzera del personale della macelleria (ASPM)
Berninastrasse 25
8057 Zurigo
044 311 64 06
mpv@mpv.ch
www.mpv.ch

Salari / salari minimi
12551
Salari minimi (mensili lordi) dal 2021 (dichiarato d'obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2021):

Ad eccezione dei salari cantonali minimi prioritari nei confronti del CCL, a condizione siano più elevati, i salari minimi mensili per le categorie secondo l’appendice 1 sono i seguenti:

Categoria di collaboratori al mese all'ora
A. AFC, formazione triennale nel settore della carne 0 – 2 anni dal termine dell’apprendistato CHF 4'350.– CHF 23.39
B. AFC, formazione triennale nel settore della carne CHF 4'550.– CHF 24.46
C. Specialista del settore della carne con responsabilità particolari CHF 5'100.– CHF 27.42
D. Quadri in base ad un libero accordo in base ad un libero accordo
E. CFP, formazione biennale nel settore della carne CHF 4'050.– CHF 21.77
F. AFC, formazione triennale esterna al settore salario in base al rispettivo settore salario in base al rispettivo settore
G. CFP, formazione biennale esterna al settore salario in base al rispettivo settore salario in base al rispettivo settore
H. Personale della macelleria senza una formazione conclusa specifica nel settore (esclusi scolari e studenti) in base ad un libero accordo in base ad un libero accordo


In caso di efficienza inferiore alla media, risp. in caso di livello linguistico insufficiente inferiore ad A2 (vedi appendice 1 cifra 1 lettera I) Riduzione del salario minimo pari al 5% per categoria salariale con salario minimo pattuito.

In caso di nuovi contratti di lavoro i suddetti salari base possono essere ridotti del 5% nei comuni a salari bassi indicati alla cifra 7.

Comuni a salari bassi

Giura/Ajoie
2926 Boncourt, 2922 Courchavon, 2900 Porrentruy, 2916 Fahy, 2908 Grandfontaine, 2905 Courtedoux, 2950 Courtemautruy, 2950 Courgenay, 2942 Alle, 2952 Cornol, 2946 Miécourt, 2943 Vendlincourt, 2932 Coeuve, 2933 Damphreux, 2933 Lugnez, 2935 Beurnevésin, 2944 Bonfol

Ticino
6830 Chiasso, 6834 Morbio Inferiore, 3835 Breggia, 6874 Castel San Pietro, 6850 Mendrisio, 6826 Riva San Vitale, 6827 Brusino Arsizio, 6818 Melano, 6821 Rovio, 6817 Maroggia, 6816 Bissone, 6855 Stabio

Cantone di Neuchâtel 

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 21.09 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.47 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
Dal 1° gennaio 2023 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 20.77 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.17 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone di Ginevra

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. 
Dal 1° gennaio 2023 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.– /
ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.15 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. 

Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Cantone Ticino

In caso di assenza di un salario minimo per una categoria, si applica il salario minimo cantonale previsto dalla legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019.
Il salario minimo cantonale ammonta al 55% della mediana salariale nazionale, differenziato per settore economico. L’appartenenza ad un settore economico è determinata dal codice NOGA, che è attribuito all’azienda dall’Ufficio federale di statistica (UST).
A partire dal 1° dicembre 2023, il salario minimo legale per le industrie alimentari (NOGA 10) e per il commercio al dettaglio (NOGA 47) è di CHF 19.50 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.00 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° dicembre 2022, il salario minimo legale per le industrie alimentari (NOGA 10) è di CHF 19.00 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 17.54 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Per il settore del commercio al dettaglio (NOGA 47),  il salario minimo legale è di CHF 19.00 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 17.54 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Il Consiglio di Stato fissa all’inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario di riferimento per settore economico.
Va ricordato che la legge prevede delle eccezioni per le quali il salario minimo non viene applicato. Si prega di fare riferimento alla legislazione per verificare che nessuna delle eccezioni sia applicabile.
Il salario minimo legale non si applica se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale fissa dei salari minimi. Poiché il CCL prevede che i salari minimi non vengano applicati a certe categorie di lavoratrici e lavoratori, il salario minimo cantonale deve essere applicato a questi/queste lavoratrici e lavoratori.

Supplemento: cifra 1

Categorie salariali
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Categoria Caratteristiche
A. AFC, formazione triennale nel settore della carne 0 – 2 anni dalla fine dell’apprendistato specialista del ramo carneo deve ancora fare delle esperienze professionali.
B. AFC, formazione triennale nel settore della carne almeno 2 anni di esperienza professionale negli ultimi 5 anni.
C. Specialista del ramo carneo autonomo/a con responsabilità particolari i lavoratori in questione sono abilitati a dirigere un reparto.
D. Quadri fanno parte di questa categoria i capi-azienda dell’economia della carne, i gerenti e le persone che ricoprono funzioni equivalenti.
E. CFP, formazione biennale nel settore della carne attestato professionale, esegue lavori in parte autonomamente.
F. AFC, formazione triennale esterna al settore esegue l’attività secondo la rispettiva formazione.
G. CFP, formazione biennale esterna al settore esegue l’attività secondo la rispettiva formazione, in parte autonomamente.
H. Personale ausiliario senza formazione personale della macelleria senza attestato di formazione specifica nel settore della carne (esclusi scolari e studenti).


In caso di capacità di prestazione inferiori alla media, risp. livello linguistico insufficiente inferiore ad A2 (vedi appendice 1 cifra 2) è possibile, per 1 anno al massimo con nuova valutazione ogni 6 mesi, ridurre al massimo del 5% il salario minimo per categoria di salario, con salario minimo concordato. In seguito ad un aumento delle prestazioni, il salario viene nuovamente aumentato al livello iniziale.

I diplomi o le qualificazioni professionali conseguiti all’estero vengono riconosciuti come equivalenti ai diplomi professionali svizzeri (CFP 0 AFC) unicamente se l’ufficio federale competente (SEFRI) lo conferma per iscritto. Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore straniero la possibilità dell’esame di equivalenza e lo sostiene nello svolgimento della procedura. Per la procedura di riconoscimento è competente il Segretariato di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI. Durante la procedura di riconoscimento non sono applicabili, nemmeno in modo retroattivo, i salari minimi ai sensi del supplemento al CCL cifra 1.

Conoscenze linguistiche inferiori alla media

Le conoscenze linguistiche sono considerate inferiori alla media se non è raggiunto il livello linguistico A2.

Appendice 1: Cifre 1 e 2

Tredicesima mensilità
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Ogni lavoratore ha diritto ogni anno al versamento di una tredicesima, calcolata in base al salario mensile lordo medio dell’anno corrispondente. La tredicesima viene versata durante l’anno civile corrente e va indicata sul conteggio del salario. In caso di uscita durante il periodo di prova, non vi è diritto alla tredicesima. Il computo degli anni civili inizia nell’anno di entrata in un’azienda. All’entrata in ed all’uscita da un’azienda il diritto si calcola pro rata temporis per l’anno in questione. Il calcolo del salario della tredicesima mensilità per i dipendenti con retribuzione oraria si basa sul salario lordo medio percepito negli ultimi 12 mesi fino alla fine di novembre.

Articolo 43

Premio per anzianità di servizio
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Premi per anzianità di servizio

Ai collaboratori di lunga data va versato un premio per anzianità di servizio quale riconoscimento per la loro fedeltà all’azienda, ossia:

Anni di servizio  
10 anni di servizio ¼ del salario lordo minimo CHF 1000.–1
15 anni di servizio 3/8 del salario lordo minimo CHF 1500.–1
20 anni di servizio ½ del salario lordo minimo CHF 2000.–1
25 anni di servizio ¾ del salario lordo
30 anni di servizio 1 salario lordo intero
35 anni di servizio 1 salario lordo intero
40 anni di servizio 1½ del salario lordo
45 anni di servizio 1½ del salario lordo


1 In caso di impiego al 100%, altrimenti in proporzione al grado d’impiego
Il pensionamento viene onorato individualmente.

Conta come anno di servizio, il periodo di un anno dall'assunzione fissata nel contratto. Il conteggio degli anni di impiego incomincia dal giorno dell’entrata in servizio fissata nel contratto. Si considerano anni di impiego gli anni prestati in azienda, nella misura in cui un’eventuale interruzione non sia durata più di quattro mesi fino alla ripresa del servizio. Vengono conteggiati la durata della formazione di base, l’occupazione consecutiva con salario orario nonché gli anni di servizio prima di un congedo non retribuito.

Articolo 44

Versamento del salario
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I lavoratori sono retribuiti con un salario mensile oppure orario. Il salario va pagato al più tardi l’ultimo giorno del mese, in caso di lavoratori con salario orario al più tardi entro il 6° giorno lavorativo del mese successivo. In caso di accordo tra le parti, il salario può essere pagato il 15 e l’ultimo giorno del mese. In caso di scioglimento del rapporto di lavoro il salario, unitamente al conteggio finale, è pagato al più tardi il 6° giorno lavorativo successivo alla data d’uscita. Al lavoratore va consegnato un conteggio scritto mensile al più tardi il 6° giorno lavorativo del mese seguente (art. 323b cpv. 1 CO).

Articoli 40 e 41 

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
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Supplementi salariali

I supplementi salariali per lavoro straordinario, notturno o domenicale che si verificano nello stesso lasso di tempo non sono cumulabili. Vige di volta in volta l’indennità più alta. Restano riservate le disposizioni aziendali nelle aziende con lavoro a turni oppure lavoro domenicale istituzionalizzato.

Articoli 21 e 26

Altri supplementi
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Utensili, abiti da lavoro

Il datore di lavoro mette a disposizione del lavoratore l’attrezzatura da lavoro necessaria. D’accordo con il datore di lavoro il lavoratore può fare uso dei propri coltelli ed abiti da lavoro, provvedendo pure al lavaggio. In questo caso il lavoratore ha diritto alle seguenti indennità:

  al mese CHF all’anno CHF
Coltelli in totale 4.– 48.–
Camice e indumenti 6.– 72.–
1 grembiule di gomma 4.– 48.–
Lavaggio degli abiti da lavoro 30.– 360.–


Supplemento: cifra 2

Orario di lavoro
12551
Tempo di lavoro normale

È considerato tempo di lavoro normale il tempo di lavoro lordo, compresi giorni festivi pagati, vacanze, malattia, infortunio, giorni prestati al servizio militare e civile svizzero e affini; le pause non retribuite non contano come ore di lavoro. Per un impiego a tempo pieno (100%), essa ammonta a 43 ore settimanali, sia nelle aziende industriali che in quelle non industriali. Sono riservate le stipulazioni specifiche previste nei contratti di lavoro individuali dei quadri e dei lavoratori con funzioni equivalenti secondo la cifra 1 lettera D dell’appendice 1, resp. del supplemento al CCL.

Ad eccezione dei sistemi di registrazione del tempo, le correzioni apportate a mano sulle ore timbrate devono essere visibili e validate dal lavoratore. Sono ammessi arrotondamenti per saldi inferiori a 2.5 risp. 7.5 minuti all’ultima cifra prima risp. dopo la virgola alle inferiori 10 o 5 minuti se, in modo analogo, il saldo di 2.5 risp. 7.5 minuti prima o dopo la virgola et più sono arrotondati ai prossimi 5 o 10 minuti (es. timbratura in entrata: ore 5.52, arrotondamento a 5.50, timbratura in uscita: ore 15.33, arrotondamento a 15.35). Ulteriori arrotondamenti a sfavore del lavoratore non sono ammessi.

Se, in una settimana, il tempo di lavoro registrato è più breve o più lungo, lo stesso deve essere remunerato o compensato entro 14 settimane, al più tardi entro 12 mesi (vedi art. 23, riserva art. 13 LL).

Ripartizione e controllo dell’orario lavorativo

La ripartizione dell’orario lavorativo viene fissata di comune accordo dal datore di lavoro e dal lavoratore, nell’ambito dell’art. 20 del presente CCL, e resa vincolante per entrambi in modo appropriato. L’inizio del tempo di lavoro dev’essere comunicato tempestivamente al lavoratore, generalmente con almeno due settimane di anticipo; sono ammesse delle deroghe in casi eccezionali.

Un piano operativo non è considerato come registrazione del tempo di lavoro.

Il controllo delle ore di lavoro prestate (orario di lavoro netto, senza pause non retribuite) dev’essere effettuato obbligatoriamente per iscritto ed essere vistato da entrambe le parti, ad eccezione dei sistemi di registrazione dell’orario lavorativo. Qualora il conteggio delle ore avvenga tramite sistemi di registrazione dell’orario lavorativo e le correzioni apportate in seguito siano visibili come tali, lo stesso si intenderà accettato nella misura in cui non venga contestato entro cinque giorni dalla consegna/comunicazione.

La registrazione dell’orario di lavoro deve inoltre contenere almeno le seguenti informazioni:

  • godimento delle vacanze/saldo vacanze: saldo iniziale e finale
  • ore straordinarie / lavoro straordinario / ore negative: saldo iniziale e finale
  • pause
  • qualsiasi tipo di assenze

In alternativa, queste informazioni possono essere indicate sul conteggio del salario. Per i quadri (categoria salariale D) una registrazione dell’orario semplificata secondo gli articoli 73a e 73b dell’Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro è ammissibile.

Mezza giornata libera

Il lavoratore che lavora sei giorni alla settimana ha diritto ad almeno una mezza giornata libera che, se possibile, deve sempre cadere lo stesso giorno della settimana.

Articoli 20, 27 e 35

Lavoro straordinario / ore supplementari
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Lavoro straordinario

Per lavoro straordinario si intende ogni lavoro supplementare ordinato dal datore di lavoro o dal suo sostituto in casi urgenti, che supera l’orario di lavoro normale pattuito. Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere per ogni singolo lavoratore, ad eccezione dei giorni feriali liberi dal lavoro ed in caso di necessità. Il lavoro straordinario deve essere compensato con tempo libero di uguale durata. Alla scadenza del 31 dicembre oppure ad una data definita per iscritto dall’azienda, l’incremento del lavoro straordinario deve essere retribuita con un supplemento del 25%. Ciò è valido a partire da un saldo di ore straordinarie che supera l’equivalente di 86 ore.

I quadri i quali dispongono, tramite il contratto di lavoro individuale, di una regolamentazione di compensazione forfettaria delle ore straordinarie, non hanno diritto alla retribuzione delle singole ore straordinarie.

Articolo 23

Vacanze
12551

Ogni lavoratore ha diritto a vacanze retribuite della durata seguente:

Eta/anno di servizio Durata delle vacanze Indennità per le vacanze 1
fino al 3° anno di servizio compiuto 4 settimane 8.33%
dal 4° anno di servizio o a partire dai 50 anni di età compiuti 5 settimane 10.64%
a partire dal 19° anno di servizio compiuto 6 settimane 13,04%
giovani lavoratori (fino al mese in cui il giovane compie il 20° anno di età) 5 settimane 10.64%
Apprendisti, indipendentemente dalla loro età 5 settimane 10.64%

1 Lavoratori con salario orario
L’indennità per le vacanze potrà essere versata soltanto al momento del godimento delle vacanze e dovrà essere indicata separatamente.

Eventuali giornate libere concesse durante l’anno di servizio, senza deduzione dal salario, possono essere computate ai giorni di vacanza. Giornate festive ufficiali che cadono nel periodo di vacanza non valgono come giorni di vacanza e possono essere recuperate.

Ferie aziendali

Se il lavoro viene interrotto per ferie aziendali, il datore di lavoro può ordinare per i lavoratori il cui diritto alle vacanze non è sufficiente per l’intera durata delle ferie aziendali, una corrispondente compensazione lavorativa secondo l’art. 20 cpv. 7 del presente CCL, oppure occuparli durante le ferie aziendali con lavori attinenti alla professione. Le ferie aziendali fissate dal datore di lavoro devono essere comunicate con almeno 3 mesi di anticipo.

Salario per vacanze

Se i giorni di vacanza non possono più essere concessi prima della fine del rapporto di lavoro, gli stessi devono essere compensati con il salario. Se invece il lavoratore ha già fatto troppe vacanze nell’anno in cui lascia il servizio, il datore di lavoro ha il diritto alla corrispondente riduzione del salario. In caso di vacanze disposte dall’azienda e di ore da ciò risultanti, queste ultime non verranno dedotte al lavoratore in caso di disdetta da parte dal datore di lavoro.

Riduzione delle vacanze – congedo non pagato

Il congedo non retribuito comporta una riduzione delle vacanze pro rata a partire dal 1° giorno.

Articoli 28a 32

Giorni di congedo retribuiti (assenze)
12551

Il lavoratore ha diritto al tempo libero retribuito nei seguenti casi:

Occasione Giorni compensati
Proprio matrimonio oppure registrazione unione 2 giorni
per i padri: nascita di figli propri/adozione secondo il diritto federale vigente, risp. almeno 3 giorni
decesso del coniuge o convivente o di figli propri 3 giorni
decesso di un genitore 2 giorni
decesso del suocero o suocera, genero o nuora 1 giorno
decesso del nonno o nonna, fratello o sorella, cognato o cognata 1 giorno
trasloco in un altro appartamento (escluso quello in una camera ammobiliata sempre che questo non sia collegato ad un cambiamento del posto di lavoro) 1 giorno
giornata di orientamento, reclutamento o proscioglimento dagli obblighi militari svizzeri massimo 3 giorni
partecipazione a commissioni d’esame per apprendisti, di professione o di maestria (inclusa l’attività di esperti) il tempo necessario, a condizione che le indennità maturate in tale contesto vengano accreditate al datore di lavoro
Malattia di figli propri/bambini in affidamento, di un congiunto in linea diretta come coniuge/convivente fino a 3 giorni per ogni caso di malattia, se non è possibile organizzare altrimenti la cura e viene presentato un attestato medico.

Disposizioni di base

Le assenze per adempimento di obblighi legali o per l’esercizio di una funzione pubblica devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo esserne venuti a conoscenza.

Articoli 37 e 45.1

Giorni festivi retribuiti
12551

I giorni festivi legali sono quelli parificati alle domeniche e stabiliti dai cantoni. Nell’artigianato della macelleria questi giorni festivi parificati alle domeniche sono riconosciuti quali giorni festivi retribuiti. Nelle settimane con giorni festivi locali non ufficiali, l’orario di lavoro settimanale previsto non viene ridotto. Le ore lavorative perse possono essere recuperate prima o dopo secondo l’art. 20 cpv. 7 del presente CCL.

Qualora un giorno festivo cada in un giorno della settimana (da lunedì a venerdì), l’orario di lavoro settimanale dovuto viene ridotto delle ore che cadono sul giorno festivo, indipendentemente dal fatto che il lavoratore lavori effettivamente tale giorno. Per i lavoratori che lavorano regolarmente il sabato, tale regola vale anche qualora il giorno festivo cada di sabato. Per regolarmente, si intende che un lavoratore lavora almeno 23 sabati per anno civile. Per i lavoratori a tempo parziale l’orario di lavoro settimanale previsto viene ridotto proporzionalmente.

L’indennità per giorni festivi del 3,2% per i lavoratori con salario orario è inclusa nel salario orario di base. In caso di nuovi contratti di lavoro conclusi a partire dal 1° gennaio 2015, tale indennità del 3,2% deve essere indicata esplicitamente in franchi quale parte integrante del salario di base lordo.

Articolo 36

Congedo di formazione
12551
Formazione e perfezionamento professionali

Per la formazione ed il perfezionamento nella professione relativi all’attività del lavoratore sul posto di lavoro, (…) il datore di lavoro, d’accordo con il lavoratore, mette a disposizione il tempo necessario e lo retribuisce, sempreché la situazione dell’azienda lo permetta.

Articolo 39

Malattia
12551

Le assenze per malattia e infortunio devono essere comunicate al datore di lavoro/ superiore al più presto possibile e in forma adeguata prima dell’inizio del lavoro. Qualora l’assenza dal lavoro da ciò provocata si protragga per oltre una giornata, il lavoratore è tenuto a far pervenire spontaneamente al datore di lavoro, entro tre giorni, un certificato medico. Il datore di lavoro è autorizzato a far sottoporre il lavoratore, a proprie spese, a una visita da parte di un medico di fiducia.

Continuazione del pagamento del salario attraverso l'assicurazione collettiva

Se il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi o è stato concluso per più di tre mesi, l’azienda è obbligata ad assicurare collettivamente i lavoratori soggetti al CCL per l’artigianato svizzero della macelleria per un'indennità giornaliera pari all'80% dell'ultimo salario versato al lavoratore assente per malattia e corrispondente al normale orario di lavoro contrattuale. La copertura assicurativa inizia al più tardi il primo giorno del mese in cui sussiste l'obbligo di continuare a pagare il salario conformemente al presente paragrafo. Le prestazioni dell’assicurazione per indennità giornaliera di malattia valgono come pagamento continuato del salario da parte del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 324a CO.

Premi

I premi per l'assicurazione dell'indennità giornaliera collettiva vengono sostenuti in parti uguali dall’azienda e dal lavoratore, la prima volta all'inizio dell'assicurazione.

Indennità giornaliera di malattia differita

Se l’azienda stipula un'assicurazione collettiva di indennità giornaliera di malattia con un periodo di attesa fino a 30 giorni e con un giorno di carenza per ogni caso di malattia, il datore di lavoro deve pagare il 100% del salario perso a causa della malattia durante il periodo di attesa. Nella misura in cui il datore di lavoro continua a pagare personalmente il salario, ha diritto alle corrispondenti indennità giornaliere.

Condizioni minime di assicurazione

b. Pagamento dell'indennità giornaliera di malattia dal termine del periodo di attesa fino al 730° giorno dall’inizio del caso di malattia.
c. Indennizzo per perdita di guadagno dell'80% dello stipendio perso a causa della malattia.
d. Versamento dell’indennità giornaliera in caso d’inabilità parziale al lavoro, corrispondente alla percentuale dell’inabilità se questa raggiunge almeno il 25%.
e. Esclusione dal diritto al versamento delle indennità durante un soggiorno all’estero superiore ai 90 giorni, salvo in caso di incarichi di lavoro all’estero, per disposizioni contrattuali diverse oppure in caso di soggiorno in una casa di cura e inoltre se il rientro in Svizzera è impossibile per motivi di salute.

Qualora l’assicurazione dell’indennità giornaliera rifiuti o riduca le proprie prestazioni, perché il lavoratore non si attiene alle sue direttive (ad es. soggiorno all’estero senza autorizzazione dell’assicurazione), anche il datore di lavoro è esonerato dalla relativa prestazione.

La scala bernese prevede la seguente continuazione del pagamento del salario differenziata per anzianità di servizio:

Anno di servizio Continuazione del pagamento del salario
nel 1° anno di servizio 3 settimane
nel 2° anno di servizio 1 mese
nel 3° e 4° anno di servizio 2 mesi
dal 5° al 9° anno di servizio 3 mesi
dal 10°al 14° anno di servizio 4 mesi
dal 15° al 19° anno di servizio 5 mesi
dal 20° al 25° anno di servizio 6 mesi

dopo ogni 5 anni 1 mese di più

Articoli 45.2 e 46; Appendice 1: ciffra 5

Infortunio
12551

Le assenze per malattia e infortunio devono essere comunicate al datore di lavoro/ superiore al più presto possibile e in forma adeguata prima dell’inizio del lavoro. Qualora l’assenza dal lavoro da ciò provocata si protragga per oltre una giornata, il lavoratore è tenuto a far pervenire spontaneamente al datore di lavoro, entro tre giorni, un certificato medico. Il datore di lavoro è autorizzato a far sottoporre il lavoratore, a proprie spese, a una visita da parte di un medico di fiducia.

Continuazione del pagamento del salario attraverso l'assicurazione collettiva

Se il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi o è stato concluso per più di tre mesi, l’azienda è obbligata ad assicurare collettivamente i lavoratori soggetti al CCL per l’artigianato svizzero della macelleria per un'indennità giornaliera pari all'80% dell'ultimo salario versato al lavoratore assente per malattia e corrispondente al normale orario di lavoro contrattuale. La copertura assicurativa inizia al più tardi il primo giorno del mese in cui sussiste l'obbligo di continuare a pagare il salario conformemente al presente paragrafo. Le prestazioni dell’assicurazione per indennità giornaliera di malattia valgono come pagamento continuato del salario da parte del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 324a CO.

Premi

I premi per l'assicurazione dell'indennità giornaliera collettiva vengono sostenuti in parti uguali dall’azienda e dal lavoratore, la prima volta all'inizio dell'assicurazione.

Indennità giornaliera di malattia differita

Se l’azienda stipula un'assicurazione collettiva di indennità giornaliera di malattia con un periodo di attesa fino a 30 giorni e con un giorno di carenza per ogni caso di malattia, il datore di lavoro deve pagare il 100% del salario perso a causa della malattia durante il periodo di attesa. Nella misura in cui il datore di lavoro continua a pagare personalmente il salario, ha diritto alle corrispondenti indennità giornaliere.

Condizioni minime di assicurazione

b. Pagamento dell'indennità giornaliera di malattia dal termine del periodo di attesa fino al 730° giorno dall’inizio del caso di malattia.
c. Indennizzo per perdita di guadagno dell'80% dello stipendio perso a causa della malattia.
d. Versamento dell’indennità giornaliera in caso d’inabilità parziale al lavoro, corrispondente alla percentuale dell’inabilità se questa raggiunge almeno il 25%.
e. Esclusione dal diritto al versamento delle indennità durante un soggiorno all’estero superiore ai 90 giorni, salvo in caso di incarichi di lavoro all’estero, per disposizioni contrattuali diverse oppure in caso di soggiorno in una casa di cura e inoltre se il rientro in Svizzera è impossibile per motivi di salute.

Qualora l’assicurazione dell’indennità giornaliera rifiuti o riduca le proprie prestazioni, perché il lavoratore non si attiene alle sue direttive (ad es. soggiorno all’estero senza autorizzazione dell’assicurazione), anche il datore di lavoro è esonerato dalla relativa prestazione.

La scala bernese prevede la seguente continuazione del pagamento del salario differenziata per anzianità di servizio:

Anno di servizio Continuazione del pagamento del salario
nel 1° anno di servizio 3 settimane
nel 2° anno di servizio 1 mese
nel 3° e 4° anno di servizio 2 mesi
dal 5° al 9° anno di servizio 3 mesi
dal 10°al 14° anno di servizi 4 mesi
dal 15° al 19° anno di servizio 5 mesi
dal 20° al 25° anno di servizio 6 mesi

 

dopo ogni 5 anni 1 mese di più

Articoli 45.2 e 46; Appendice 1: ciffra 5

Servizio militare / civile / di protezione civile
12551

Durante la scuola reclute, i corsi di istruzione per quadri, i servizi di avanzamento, di protezione civile e il servizio civile i lavoratori hanno diritto a un salario che corrisponde al minimo all’indennità per perdita di guadagno, tuttavia almeno all’80% del salario lordo se il rapporto di lavoro non è terminato, mediante regolare disdetta, quattro settimane prima dell’inizio del servizio di formazione e avanzamento. È possibile un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore.

Durante i regolari corsi di ripetizione i lavoratori hanno diritto al 100% del salario se il rapporto di lavoro continua almeno per tre mesi dopo il servizio militare. Se il rapporto di lavoro viene sciolto dal lavoratore prima che siano trascorsi i tre mesi, il suo diritto al salario è dell’80%; il datore di lavoro può chiedere la restituzione del 20% pagato in eccesso. Se il rapporto di lavoro termina prima che siano trascorsi i tre mesi mediante ordinaria disdetta da parte del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto all’intero salario. Se il lavoratore presta servizio di protezione civile sono analogamente applicabili le disposizioni di cui sopra. L’indennità per perdita di guadagno viene conteggiata con il salario.

Articolo 48

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
12551

I datori di lavoro e i lavoratori (apprendisti compresi) hanno l’obbligo di versare per ogni mese civile i contributi al «Fondo paritetico per la formazione, la sicurezza e la protezione della salute sul lavoro e per l’applicazione del CCL» (cosiddetto «Contributo ai costi d’applicazione»). Il datore di lavoro trasferisce l'intero contributo per i costi d’applicazione al servizio centrale d’incasso competente e indica la corrispondente detrazione salariale per il contributo ai costi d’applicazione dovuta dal dipendente sul relativo rendiconto del salario.

L’ammontare dei contributi ai sensi del cpv. 1 viene stabilito nel supplemento del CCL alla cifra 4. Soggetti a contributi sono i lavoratori a cui si applica questo CCL e per i quali è necessario tenere un conto individuale presso la cassa di compensazione AVS competente, nonché il datore di lavoro.
 

Chi Contributo ai costi d’applicazione
Lavoratori CHF 2.– al mese
Datori di lavoro CHF 2.– al mese per lavoratore


L’ammontare dei contributi ai sensi del cpv. 1 viene stabilito nel supplemento alla cifra 4. Soggetti a contributi sono i lavoratori a cui si applica questo CCL e per i quali è necessario tenere un conto individuale presso la cassa di compensazione AVS competente, nonché il datore di lavoro.

Articolo 8b; Supplemento: Cifra 4

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
12551

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure che l'esperienza ha dimostrato essere necessarie, che sono adeguate alle condizioni date e che, sulla base dello stato della tecnica, possono essere attuate. Queste sono definite nelle linee guida CFSL «Sicurezza sul lavoro e tutela della salute nelle imprese dell'economia della carne» nella loro versione attuale. I lavoratori devono sostenere il datore di lavoro nell'attuazione delle misure da adottare. Essi devono seguire le istruzioni e utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza e di salute. Il datore di lavoro deve documentare le istruzioni del dipendente.

Articolo 39a

Apprendisti
12551

Gli apprendisti sono assoggettati al CCL,

Articoli 2 e 37

Termini di disdetta
12551
Conclusione del contratto di lavoro

La conclusione di contratti di lavoro deve avvenire per iscritto. Sono esentati dal requisito della forma scritta i contratti di lavoro a tempo determinato fino a una durata massima di tre mesi. Alla conclusione di un contratto di lavoro, deve essere esplicitamente richiamata l’attenzione di ciascun lavoratore sul presente CCL.

Periodo di prova

Il periodo di prova è pari generalmente a tre mesi, laddove è possibile concordare per iscritto un periodo di prova di durata inferiore. Il periodo di prova viene prolungato qualora sussista un’interruzione del lavoro dovuto a malattia, infortunio o inadempimento di un obbligo legale non volontario (ad es. servizio militare) (art. 335b Abs. 3 CO).

Rapporti di lavoro a tempo determinata

Se un rapporto di lavoro è concluso a tempo determinato, esso termina senza disdetta al momento convenuto. In un rapporto di lavoro concluso per tempo determinato il tempo di prova è pari a un mese con un termine di disdetta di sette giorni. Qualora un rapporto di lavoro concluso a tempo determinato venga prolungato, esso acquisisce la validità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il tempo di prova decade. Si considera quale inizio del rapporto di lavoro il primo giorno di impiego del rapporto di lavoro a tempo determinato.

Disdetta ordinaria

Durante il periodo di prova la disdetta può essere data da entrambe le parti con sette giorni civili di preavviso. La disdetta può essere data in qualsiasi momento. Trascorso il periodo di prova i termini di disdetta sono i seguenti, in ogni caso per la fine del mese corrispondente:

Anno di servizio Disdetta
Durante il tempo di prova (3 mesi) 7 giorni
Durante il tempo di prova di un rapporto di lavoro concluso per tempo determinato (1 mese) 7 giorni
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° e fino al 9° anno di servizio 2 mesi
dal termine del 9° anno di servizio 3 mesi

 

È possibile concordare per iscritto un termine di disdetta più lungo. La disdetta va inoltrata per iscritto, tramite lettera raccomandata, per la fine del mese corrispondente. Il rapporto di lavoro termina senza disdetta al più tardi alla fine del mese in cui il lavoratore raggiunge l’età pensionabile, salvo diversi accordi.

Articoli 12 - 15

Rappresentanza dei lavoratori
12551

Associazione svizzera del personale della macelleria (ASPM)

Rappresentanza dei datori di lavoro
12551
Unione Professionale Svizzera della Carne (UPSC)
Compiti organi paritetici
12551

Per l’applicazione del CCL esiste una Commissione paritetica. Alla Commissione paritetica compete l’applicazione del presente CCL. Ad essa sono delegati in particolare i seguenti compiti ed incarichi:

  1. promozione della formazione e del perfezionamento professionali nonché della sicurezza e della protezione della salute sul lavoro;
  2. mediazione per discordanze tra datori di lavoro e lavoratori;
  3. realizzazione di controlli in merito al rispetto del CCL;
  4. inflizione di una pena convenzionale in caso di inadempienza al CCL;
  5. incasso ed amministrazione del contributo ai costi d’applicazione;
  6. trasferimento dei costi del controllo aziendale sulle aziende controllate

Le parti contraenti hanno il comune diritto di esigere il rispetto delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati in base all’articolo 357b CO.

Articolo 8a

Conseguenza in caso di violazione contrattuale
12551

La Commissione paritetica può imporre ai datori di lavoro e ai lavoratori che contravvengono alle disposizioni del CCL di pagare le spese processuali (…).

Essa ha inoltre la facoltà di stabilire delle pene convenzionali per i seguenti importi massimi:

  1. in caso di inadempienza da parte del datore di lavoro fino ad un massimo di CHF 50'000.–.
  2. in caso di inadempienza da parte del lavoratore, fino a due mensilità di stipendio per ogni inadempienza.

La Commissione paritetica dovrà stabilire la pena convenzionale in modo tale da scoraggiare i datori di lavoro e i lavoratori inadempienti dal commettere in futuro nuove infrazioni al CCL. L’ammontare della pena convenzionale viene fissato secondo i seguenti criteri:

  1. importo delle prestazioni in denaro trattenute;
  2. infrazione delle disposizioni del CCL di tipo non pecuniario;
  3. rilevanza delle disposizioni non rispettate del CCL;
  4. infrazione delle disposizioni del CCL in caso di recidiva;
  5. adempimento degli obblighi in seguito a richiamo o mora.

Le entrate della Commissione paritetica derivanti dalle pene convenzionali servono per attuare e far rispettare il CCL.

Articolo 8c

Congedo per partecipare alle attività sindacali
12551

Partecipazione a commissioni d’esame per apprendisti, di professione o di maestria (inclusa l’attività di esperti), come pure a organi associativi svizzeri specifici per il settore: il tempo necessario

Articolo 36

Procedure di conciliazione e arbitrato
12551

Il giudizio sulle controversie è di competenza del giudice civile ordinario.

Articolo 9

Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
10.12551 21.04.2023 06.11.2023
10.12423 21.04.2023 17.07.2023
10.12280 21.04.2023 01.05.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
9.12067 30.11.2021 23.12.2022
9.11475 30.11.2021 01.12.2021
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
8.11330 23.12.2020 23.06.2021
8.11137 23.12.2020 01.01.2021