CCL concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere di falegname
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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2026 fino al 31.12.2027
Ultime modifiche
Prima pubblicazione della dichiarazione di obbligatorietà generale dal 1° gennaio 2026.Campo d'applicazione geografico
Il presente Contratto collettivo di lavoro (CCL) è valido per i Cantoni di Zurigo, Berna (escluso il circondario amministrativo del Giura bernese), Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea-Campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Ticino.
Il CCL è valido anche nelle regioni che hanno accordi aggiuntivi.
Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
Le disposizioni contrattuali dichiarati di obbligatorietà generale valgono per tutte le aziende (datori di lavoro), per i reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini.
Si considerano aziende di falegnameria o aziende che eseguono lavori di rami professionali affini, le falegnamerie di serramenta e le fabbriche di mobili, le falegnamerie di arredamenti d‘interni, di negozi e di laboratori, le fabbriche di finestre (legno, legno-metallo e materiali sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da cucina, le imprese per la costruzione delle saune, le aziende per la lavorazione delle superfici in legno, le aziende che eseguono lavori di falegnameria per rivestimenti di pareti e soffitti nonché isolamento, le aziende che eseguono soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (imprese di montaggio), le fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci, le vetrerie, le fabbriche di mordenti per il legno, le falegnamerie dell‘antiquariato.
Sono inoltre sottoposte al Contratto collettivo di lavoro tutte le aziende affiliate all‘Associazione padronale contraente. In casi motivati, la CPC può deliberare eccezioni a questo principio fondamentale.
Con riguardo alla necessaria unità aziendale, il CCL è valido per tutte le aziende previste ai sensi del capoverso 2 e per i diversi settori artigianali di queste aziende, se, in virtù dell’adesione ad un’altra associazione padronale, non sono espressamente assoggettati in modo generale e riguardo a tutti i lavoratori ad un altro CCL o se non sono esclusi dal presente CCL tramite una decisione della Commissione professionale paritetica centrale della falegnameria.
Se un‘azienda fa ricorso a collaboratori di un‘impresa di personale a prestito, l‘azienda presta attenzione, affinché l‘impresa di personale a prestito applichi a sua volta le condizioni salariali e di lavoro del CCL dichiarate di obbligatorietà generale.
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni .Paritetiche del CCL.
Articolo 2
Campo d'applicazione personale
Le disposizioni del presente Contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono valide per tutti i lavoratori occupati nelle aziende di cui all‘articolo 2 cpv. 2. Le disposizioni sono valide segnatamente anche per i preposti alla preparazione del lavoro, i collaboratori specializzati pianificazione, gli addetti al calcolo, i pianificatori CAD e i tecnici falegnami.
Non sono assoggettati al CCL:
- i maestri falegnami diplomati, se hanno funzioni direttive, i direttori
d‘azienda, i maestri d‘officina e i tecnici falegnami e capi progettisti (definizione ai sensi dell‘Appendice IV del CCL per il mestiere del
falegname), nonché altri collaboratori e collaboratrici che in base alla
loro posizione e responsabilità nell’azienda dispongono di ampi poteri
decisionali nella gestione aziendale o possono influenzare in modo
determinante le decisioni. - i collaboratori che lavorano nell’ambito dell’installazione, manutenzione
e riparazione dei sistemi informatici interni e della relativa infrastruttura
(tecnici di sistema, specialisti informatici e di rete, PC-Supporter, ecc.), - il personale commerciale e di vendita;
- le persone in formazione, ai sensi della legislazione federale sulla
formazione professionale.
Articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale fa stato per i Cantoni di Zurigo, Berna (esclusi i circondari di Courtelary, Moutier, La Neuveville), Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro (CCL) sono applicabili ai datori di lavoro (aziende, reparti aziendali e gruppi di montaggio) che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini.
Si considerano aziende di falegnameria o aziende che eseguono lavori di rami professionali affini, le falegnamerie di serramenta e le fabbriche di mobili, le falegnamerie di arredamenti d’interni, di negozi e di laboratori, le fabbriche di finestre (legno, legno-metallo e materiali sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da cucina, le imprese per la costruzione delle saune, le aziende per la lavorazione delle superfici in legno, le aziende che eseguono lavori di falegnameria per rivestimenti di pareti e soffitti nonché isolamento, le aziende che eseguono soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (imprese di montaggio), le fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci, le vetrerie, le fabbriche di mordenti per il legno e le falegnamerie dell’antiquariato.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono valide per i lavoratori occupati nelle aziende di cui al capoverso 2. Le disposizioni sono valide segnatamente anche per i preposti alla preparazione del lavoro, i collaboratori specializzati pianificazione, gli addetti al calcolo, i pianificatori CAD e i tecnici falegnami.
Sono esclusi:
- i maestri falegnami diplomati, se hanno funzioni direttive, i direttori
d’azienda, i maestri d’officina e i tecnici falegnami, nonché altri collaboratori e collaboratrici che in base alla loro posizione e responsabilità nell’azienda
dispongono di competenze decisionali di ampia portata o possono influenzare in modo determinante le decisioni; - i collaboratori che lavorano nell’ambito dell’installazione, manutenzione e riparazione dei sistemi informatici interni e della relativa infrastruttura (tecnici di sistema, specialisti informatici e di rete, PC-Supporter, ecc.);
- il personale commerciale e di vendita;
- le persone in formazione, ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Questo contratto collettivo di lavoro entra in vigore il 1° gennaio 2022 e vale fino al 31 dicembre 2025.
Ciascuna associazione contraente può disdire il presente contratto con effetto per tutte le associazioni. Se il contratto non viene disdetto per iscritto tre mesi prima della scadenza, si intende rinnovato per un ulteriore anno.
Articolo 15
Congedo di formazione
Per il perfezionamento professionale specifico del ramo il lavoratore ha diritto a tre giorni di lavoro rimunerato per ogni anno civile. È possibile riportare all’anno civile successivo solo un giorno di congedo di formazione.
La partecipazione ai corsi deve essere comprovata. Restano riservati ulteriori accordi tra il datore di lavoro e il lavoratore.
Articolo 4
Congedo maternità / paternità / parentale
Questo CCL è destinato esclusivamente per il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere di falegname.
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributo per il perfezionamento professionale e la protezione della salute, Scopo dei contributi
La Commissione professionale paritetica centrale, CPC, riscuote i seguenti contributi per la promozione del perfezionamento professionale dei lavoratori e per l’attuazione del programma di sicurezza «SIKO 2000» in conformità della direttiva CFCSL:
- Contributo ai costi di esecuzione
Si riscuote una quota di contributo ai costi di esecuzione per coprire le spese di amministrazione relative al disbrigo delle richieste di perfezionamento professionale. Questa spesa è inclusa come fattore di costo negli importi parziali in base ai punti b e c seguenti. - Fondo di perfezionamento professionale
Il fondo di perfezionamento professionale ha lo scopo di promuovere e sostenere il perfezionamento professionale dei lavoratori assoggettati al CCL. In particolare attraverso il rimborso di parte dei costi di corsi, indennità per perdita di guadagno e spese di viaggio. - Fondo per la protezione della salute
Il Fondo per la protezione della salute finanzia le attività della Commissione per la sicurezza «SIKO-S» ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 del presente CCL. Sono fra l’altro le misure di prevenzione degli infortuni e di protezione della salute nelle aziende, nonché la formazione dei responsabili per la sicurezza.
Sull’utilizzo delle quote di contributo, in conformità dello scopo di cui al cpv. 1, decide la CPC sulla base di regolamenti che lei stessa emana.
Una eventuale eccedenza di contributi può essere utilizzata, anche dopo la scadenza della Dichiarazione di obbligatorietà generale, solo per scopi sociali e generali a favore della categoria professionale del settore della falegnameria.
I datori di lavoro e i lavoratori non organizzati vanno trattati alla stessa stregua dei
datori di lavoro e dei lavoratori organizzati.
La CPC tiene la contabilità sull’utilizzo dei contributi.
Ammontare dei contributi
I contributi per il perfezionamento professionale e la protezione della salute vengono riscossi dalla Commissione professionale paritetica centrale assieme al contributo ai costi di esecuzione ai sensi dell’articolo 48 CCL per il mestieri del falegname.
| Per il datore di lavoro | A) Contributo per il presente CCL: | B) Se anche il CCL del settore Falegnameria è dichiarato di obbligatorietà generale, il contributo per entrambi i CCL ammonta complessivamente a: |
| a) Contributo di base | CHF 240.– all’anno | CHF 240.– all’anno |
| b) Contributo variabile | CHF 5.– al mese e per collaboratore |
CHF 10.– al mese e per collaboratore |
| Per il lavoratore | A) Contributo per il presente CCL: |
B) Se anche il CCL del settore Falegnameria è dichiarato di obbligatorietà generale, il contributo per entrambi i CCL ammonta complessivamente a: |
| a) Per lavoratori qualificati, collaboratori specializzati pianificazione, quadri medi, falegnami CFP, semiqualificati con perfezionamento e montatori |
CHF 14.– al mese | CHF 24.– al mese |
| b) Per montatori ausiliari e lavoratori ausiliari |
CHF 9.– pro Monat und Arbeitnehmenden | CHF 19.– al mese |
Riscossione dei contributi
Tutti i datori di lavoro e i lavoratori assoggettati al Contratto collettivo di lavoro sono tenuti a versare alla Commissione professionale paritetica centrale i contributi per il perfezionamento professionale e la protezione della salute. I contributi sono dovuti per il loro ammontare complessivo, ai sensi dell’articolo 11. Determinante per l’entità del contributo concernente le persone (art. 11 cpv. 2 cfr. 1b [importo variabile] e cfr. 2) è la durata del rapporto di lavoro durante l’anno civile. Il contributo è dovuto per ogni singolo mese di assunzione. Una frazione di mese è considerata come mese intero.
La CPC stabilisce le quote dei contributi in un Regolamento sulla riscossione dei contributi e il loro utilizzo.
Per i soci delle federazioni contraenti i contributi, ad eccezione della quota a favore del fondo di protezione della salute, sono compresi nella quota sociale.
Articoli 10, 11 e 12
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Al fine di poter proteggere la salute e di garantire la sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure che, in base alle esperienze fatte, sono necessarie, che sono adeguate alle circostanze e che sono applicabili per quanto riguarda il livello raggiunto dalla tecnica.
I lavoratori aiutano il datore di lavoro nell’applicazione delle misure da adottare, si attengono alle istruzioni e utilizzano in modo corretto gli impianti per la protezione della salute e i dispositivi di sicurezza.
Esiste una «Commissione per la sicurezza SIKO-S» composta pariteticamente, che si occupa delle problematiche della protezione della salute e della prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro e che definisce ed elabora soluzioni sostenibili. L’organo di vigilanza della «Commissione per la sicurezza SIKO-S» è la CPC.
La «Commissione per la sicurezza SIKO-S» definisce gli obiettivi periodici in merito alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute.
Programma di sicurezza SIKO 2000
La direttiva 6508 della «Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro» (CFCSL) obbliga i datori di lavoro, conformemente all’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), a ricorrere a medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza del lavoro, se questo è necessario per la protezione della salute dei lavoratori e per la loro sicurezza (art. 11a OPI).
Il programma di sicurezza «SIKO 2000» sulla sicurezza sul lavoro e la protezione della salute nel settore della falegnameria approvato dalla CFCSL in data 11 luglio 1997 per una durata indeterminata, è applicabile a tutte le imprese, conformemente all’art. 2 della decisione del Consiglio federale.
Il «programma di sicurezza SIKO-S» obbliga tutti i datori di lavoro e i relativi lavoratori, a garantire che i posti di lavoro siano il più possibile sicuri. Questo scopo di protezione è allo stesso tempo un compito di chi dirige come pure un interesse costante di ogni lavoratore.
Articoli 5 e 6
Fondo paritetico
La Commissione professionale paritetica centrale, CPC, riscuote i seguenti contributi per la promozione del perfezionamento professionale dei lavoratori e per l’attuazione del programma di sicurezza «SIKO 2000» in conformità della direttiva CFCSL:
- Contributo ai costi di esecuzione
Si riscuote una quota di contributo ai costi di esecuzione per coprire le spese di amministrazione relative al disbrigo delle richieste di perfezionamento professionale. Questa spesa è inclusa come fattore di costo negli importi parziali in base ai punti b e c seguenti. - Fondo di perfezionamento professionale
Il fondo di perfezionamento professionale ha lo scopo di promuovere e sostenere il perfezionamento professionale dei lavoratori assoggettati al CCL. In particolare attraverso il rimborso di parte dei costi di corsi, indennità per perdita di guadagno e spese di viaggio. - Fondo per la protezione della saluteIl
Fondo per la protezione della salute f inanzia le attività della Commissione per la sicurezza «SIKO-S» ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 del presente CCL. Sono fra l’altro le misure di prevenzione degli infortuni e di protezione della salute nelle aziende, nonché la formazione dei responsabili per la sicurezza.
Una eventuale eccedenza di contributi può essere utilizzata, anche dopo la scadenza della Dichiarazione di obbligatorietà generale, solo per scopi sociali e generali a favore della categoria professionale del settore della falegnameria.
I datori di lavoro e i lavoratori non organizzati vanno trattati alla stessa stregua dei datori di lavoro e dei lavoratori organizzati.
La CPC tiene la contabilità sull’utilizzo dei contributi.
Articolo 10
Organi paritetici
Pene convenzionali
Esiste sotto forma di associazione una Commissione professionale paritetica centrale.
Sono costituite delle Commissioni professionali paritetiche regionali.
Alla Commissione professionale paritetica centrale (CPC) spettano in modo particolare i seguenti compiti:
- Esecuzione di controlli per quanto riguarda il rispetto del Contratto collettivo di lavoro nelle aziende e addebito dei costi di controllo, se dal controllo risulta che il datore di lavoro o il lavoratore hanno violato le disposizioni del CCL
- Sorveglianza delle Commissioni professionali paritetiche regionali nonché approvazione dei loro regolamenti
- Sorveglianza dell’attività della Commissione per la sicurezza «SIKO-S»
- Riscossione dei contributi di perfezionamento professionale e dei contributi per la protezione della salute
- Gestione e utilizzo dei contributi di perfezionamento professionale nonché
decisioni relative all’assegnazione dei contributi di perfezionamento professionale - Inflizione e riscossione delle pene convenzionali.
Alle Commissioni professionali paritetiche regionali, che sono subordinate alla CPC, spettano in nome e per ordine della CPC i seguenti compiti:
- Esecuzione di controlli per quanto riguarda il rispetto del Contratto collettivo di lavoro nelle aziende e sui cantieri, nonché addebito dei costi di controllo e di procedura, se dal controllo risulta che il datore di lavoro o il lavoratore hanno violato le disposizioni del CCL.
- Inflizione e riscossione di pene convenzionali; fatta riserva delle pretese esigibili per via legale da parte della CPC;
- Mediazione in caso di divergenze di opinioni fra datori di lavoro e lavoratori.
- Esecuzione delle istruzioni impartite dalla Commissione professionale paritetica centrale.
La Commissione professionale paritetica è autorizzata ad imporre i suoi diritti per via legale.
Articolo 14
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Pene convenzionali
Sia la Commissione professionale paritetica centrale che quelle regionali possono infliggere a datori di lavoro e a lavoratori che violano gli obblighi previsti dal CCL una multa convenzionale che dovrà essere versata entro un mese dalla notifica della decisione.
La pena convenzionale deve essere in primo luogo determinata in modo tale da scoraggiare i datori di lavoro e i lavoratori colpevoli da future violazioni del Contratto collettivo di lavoro. La pena convenzionale può essere comminata fino a un ammontare di CHF 150'000.–.
Ai fini della determinazione dell’ammontare della pena convenzionale vengono considerati (cumulativamente) i seguenti criteri:
(...)
- in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro in
materia di prestazioni di carattere non monetario, (...) la gravità della violazione; - il numero di violazioni delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro
compiute e la loro gravità; - la recidiva riguardo alla violazione delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro;
- le dimensioni dell’azienda;
- il fatto che i datori di lavoro o i lavoratori colpevoli e messi in mora abbiano già, in parte o interamente, adempiuto i propri obblighi o meno;
- l’eventuale autodenuncia;
- la disponibilità a collaborare e la partecipazione delle aziende colpevoli.
A colui che non tiene la contabilità sulle ore di lavoro nell’impresa ai sensi del contratto collettivo di lavoro (…) sarà inflitta una pena convenzionale fino a CHF 4000.– . Nel caso di un controllo dell’orario di lavoro che risulta comprensibile, ma che non soddisfa tutte le condizioni del contratto collettivo di lavoro (…), la pena convenzionale può essere ridotta adeguatamente.
A colui che non conserva i documenti aziendali per 5 anni sarà inflitta una pena convenzionale fino a CHF 20’000.– .
A colui che, in occasione di un controllo, non presenta i documenti necessari e richiesti in anticipo per scritto dall’organo di controllo incaricato, impedendo così un regolare controllo, sarà inflitta una pena convenzionale fino a CHF 20'000.– .
In casi meno gravi CPC e CPR possono anche rinunciare a una pena convenzionale e ammonire il colpevole.
Sia la CPC sia le CPR possono imporre ai datori di lavoro o ai lavoratori che sono stati sottoposti a un controllo e che sono venuti meno agli obblighi contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, anche il versamento delle spese di controllo che si sono verificate e che possono essere provate (per spese sostenute sia da parte del mandatario sia da parte della CPC e delle CPR).
La CPC e le CPR possono ingiungere ai datori di lavoro e/o ai lavoratori che violano le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro il pagamento delle spese procedurali.
Le multe convenzionali sono da utilizzare per l‘esecuzione del Contratto collettivo di lavoro, eventuali eccedenze, dopo che è decorso il termine della dichiarazione di obbligatorietà generale, sono da impiegare per il perfezionamento professionale e per scopi sociali.
Restano riservati i diritti del lavoratore che ha subito danni.
Artikel 13
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
Questo CCL è destinato esclusivamente per il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere di falegname.
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