CCL per il personale occupato presso le Case per anziani ed altri enti del Canton Ticino (ROCA; precedentemente: Regolamento organico cantonale)

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2023 fino al 31.12.2024
Ultime modifiche
Aumento dei salari minimi a partire dal 1° gennaio 2023
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Campo d'applicazione geografico
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Cantone Ticino
Campo d'applicazione aziendale
13857
Associazione Melograno Casa dei Ciechi Lugano
  Casa anziani Tusculum Arogno
  Casa anziani Domus Hyperion Arogno
Ca’ Rezzonico - Fondazione Luogo Pio G. Riziero Rezzonico   Lugano
Casa anziani Greina - Società cooperativa costruzioni   Bellinzona
Casa Anziani Malcantonese - Fondazione G. e G. Rossi   Castelrotto
Casa Belsoggiorno   Ascona
Casa per anziani Caccia-Rusca   Morcote
Casa per Anziani Montesano   Orselina
Casa San Giorgio - Istituto per anziani   Brissago
Case di Riposo Opera femminile Don Guanella in Ticino Casa di riposo Don Guanella Castel S. Pietro
  Casa di riposo Don Guanella Maggia
  Casa di riposo San Giuseppe Tesserete
Consorzio intercomunale dell’Alto Vedeggio - Casa per anziani   Mezzovico
Ente Casa Anziani Biasca - Casa Petronilla   Biasca
Ente Case Anziani Mendrisiotto – ECAM   Mendrisio
  Casa di riposo S.F.S. Cabrini Rancate
  Casa per anziani Fondazione Antonio Torriani fu Leopoldo Mendrisio
  Casa per anziani Quiete - Fondazione I. e D. Ronchetti Mendrisio
  Casa per persone anziane Santa Lucia Arzo
  Fondazione Casa Girotondo Novazzano
  Istituto Santa Filomena Stabio
Fondazione AVAD - Centro sociosanitario di Vallemaggia   Cevio
Fondazione Casa Anziani Divina Provvidenza   Gordevio
Fondazione Casa Anziani Regionale San Donato   Intragna
Fondazione Casa Bianca Maria   Cadro
Fondazione Centro Sociale Onsernonese   Russo/Loco
Fondazione la Quercia   Acquarossa
Fondazione Opera Charitas - Casa anziani   Sonvico
Istituto Leventinese per anziani S. Croce   Faido
Istituto per anziani San Carlo   Locarno
Policentro anziani Losone   Losone
Unitas - Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana   Tenero


Articolo 1

Campo d'applicazione personale
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Il CCL ROCA si applica a tutto il personale delle CPA firmatarie, esclusi i direttori (salvo decisione contraria della CPA) ed i medici.  Sono pure esclusi i/le collaboratori/collaboratrici assunti/e con contratti d’occupazione temporanea finanziati in base alle disposizioni in materia di assistenza, disoccupazione e invalidità.

Per gli stagisti si applica l’allegato 3 del CCL ROCA.  

Restano riservate le prescrizioni federali o cantonali concernenti il lavoro e la formazione professionale (art. 342 cpv. 2 del CO).

Articolo 2

Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
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Il presente CCL ROCA entra in vigore il 1. luglio 2025 e scade il 31 dicembre 2025: esso si riterrà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno, e così di seguito, se non sarà disdetto 3 mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata alla controparte.

Tutti i firmatari del CCL ROCA autorizzano i loro rappresentanti nella CPC a concordare eventuali proroghe del termine di disdetta, volte a consentire di terminare eventuali trattative per il rinnovo del CCL ROCA.

Il presente CCL ROCA abroga il CCL ROCA del 1.1.2022. 

Articoli 54.1, 54.2 e 54.4

Salari / salari minimi
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Salari minimi a partire dal 1° gennaio 2025 (per il prestito di personale valevoli dal 23 gennaio 2025)
Classe stipendio Salario orario medio con 13.a mensilità Salario minimo mensile
10 CHF 22.22 CHF 2'993.45
11 CHF 23.17 CHF 3'137.50
12 CHF 24.12 CHF 3'282.20
13 CHF 25.07 CHF 3'426.60
14 CHF 26.05 CHF 3'576.65
15 CHF 27.01 CHF 3'722.35
16 CHF 28.12 CHF 3'892.45
17 CHF 29.66 CHF 4'126.05
18 CHF 31.19 CHF 4'359.10
19 CHF 32.66 CHF 4'553.75
20 CHF 33.67 CHF 4'626.40
21 CHF 35.01 CHF 4'739.15
22 CHF 36.66 CHF 4'950.90
23 CHF 38.30 CHF 5'141.60
24 CHF 40.68 CHF 5'503.10
25 CHF 42.44 CHF 5'734.25
26 CHF 44.86 CHF 6'042.05
27 CHF 45.92 CHF 6'178.50
28 CHF 47.00 CHF 6'261.60
29 CHF 49.03 CHF 6'488.90
30 CHF 51.06 CHF 6'716.55
31 CHF 53.10 CHF 6'864.75
32 CHF 55.23 CHF 7'102.10
33 CHF 58.54 CHF 7'517.95
34 CHF 60.84 CHF 7'780.80


Lo stipendio orario si ottiene dividendo il salario medio mensile della classe, nella quale il dipendente è inserito per le ore di lavoro previste dalla CPA (165, divisore già comprensivo dell’indennizzo dei giorni festivi infrasettimanali).


Indennità per responsabilità e indennità manuali

Per responsabilità di reparto o di équipe, in particolare per la funzione di caporeparto non in possesso della formazione post-diploma, come pure per compiti particolari (infermiera insegnante, ecc.) è prevista un’indennità che può variare da CHF 100.-- a CHF 200.-- al mese. L’indennità viene versata sull’arco di 12 mesi ed è proporzionale al grado d’occupazione del dipendente. L’indennità si applica unicamente a dipendenti che assumono responsabilità di conduzione superiori a quelle previste dalla propria funzione.

L’indennità per funzioni manuali segnata con * è pari a CHF 2’240.-- annui. L’indennità è versata in 12 mensilità ed è assicurata alla cassa pensioni.

Stipendio minimo

Per rispettare il salario minimo l’inizio della carriera per il personale ai servizi generali non può essere inferiore alla classe 12+1 aumento (cui si aggiunge l’indennità per funzioni manuali) e per il personale amministrativo non può essere inferiore alla classe 13+1 aumento.

Allegato 1: articolo 1; Allegato 2; Vecchia scala stipendi cantonale; Scala stipendi 2025; stipendi orari 2025

Categorie salariali
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Personale Funzione Classe Anni
Personale direttivo direttore CPA con oltre 50 posti letto 32a 3 anni
33a 3 anni
34a 1 anno
35a  
direttore CPA fino a 50 posti letto 30a 3 anni
31a 3 anni
32a 3 anni
33a 3 anni
34a 3 anni
35a  
direttore aggiunto amministrativo 28a 2 anni
29a  
responsabile CPA 30a  
Personale amministrativo economo contabile 24a 2 anni
25a  
contabile 23a  
segretario aggiunto 21a 3 anni
22a  
personale amministrativo con responsabilità (formazione triennale o superiore) 14a 1 anno
15a 1 anno
16a 1 anno
17a 1 anno
18a 2 anni
19a  
personale ausiliario amministrativo (formazione biennale o senza diploma) 13a 1 anno
14a 1 anno
15a 1 anno
16a 1 anno
17a 1 anno
18a 2 anni
19a  
Operatori 1 infermiere responsabile settore cure 27a 2 anni
28a 2 anni
29a  
infermiere vice responsabile settore cure 25a 2 anni
26a  
infermiere caporeparto post-diploma 25a 2 anni
26a  
infermiere CRS livello ll / infermiere in cure generali 23a 2 anni
24a 2 anni
25a  
infermiere CRS livello I 22a 2 anni
23a  
operatore sociosanitario/assistente geriatrico 19a 1 anno
20a 2 anni
21a 2 anni
22a  
assistente di cura / ACSS/ OSA 18a  
assistente di farmacia con AFC 18a  
ausiliario di cura non diplomato (120 ore) 15a 2 anni
16a  
Operatori 2 fisioterapista/ergoterapista (bachlor SUP) 24a 1 anno
25a  
specialista in attivazione (diploma SSS) 23a  
animatore (diploma SSS) 23a  
massaggiatore medicale (APF) 21a  
animatore con titolo socio sanitario o sociale 18a 2 anni
19a  
animatore 15a 2 anni
16a  
Personale ai servizi genenali 1 responsabile servizi generali (diploma SSS)/governante 23a  
responsabile economia domestica/governante (+ indennità) 17a 1 anno
18a 2 anni
19a  
custode/manutentore con AFC (+ indennità) 17a 1 anno
18a 2 anni
19a  
custode/manutentore con pratica professionale (+ indennità) 17a  
impiegato del settore alberghiero - economia domestica AFC (+ indennità) 13a  
ausiliario economia domestica (+ indennità) 12a 2 anni
13a  
Personale ai servizi genenali 2 capo cucina (+ indennità) 22a  
cuoco in dietetica (AFC o APF) (+ indennità) 20a 2 anni
21a  
cuoco (AFC) (+ indennità) 17a 1 anno
18a 2 anni
19a  
aiuto cuoco/addetto di cucina (CFP) (+ indennità) 17a  
impiegato del settore alberghiero - economia domestica AFC (+ indennità) 13a  
ausiliario settore alberghiero (+ indennità) 12a 2 anni
13a  


Allegato 2

Aumento salariale
13857

Gli stipendi vengono adeguati all’indice del costo della vita secondo le disposizioni applicate ai/alle collaboratori/collaboratrici del Canton Ticino.

Al momento dell’assunzione la CPA può anticipare tutto o parte degli aumenti annuali della corrispondente classe, tenendo conto dell’attività professionale svolta o della qualificazione raggiunta presso altri datori di lavoro. Indicativamente la CPA si orienta come segue:

  1. anni d’esperienza analoga alla funzione: coefficiente 1;
  2.  anni d’esperienza parzialmente analoga alla funzione:coefficiente 0,4-0,6 in base alla valutazione della CPA
  3. anni d’esperienza senza relazione con la funzione: coefficiente 0. 

Il personale che passa da una CPA all’altra o che passa da un altro istituto socio-sanitario cantonale a una CPA ha diritto per funzione analoga al riconoscimento di tutti gli anni computati precedentemente.

In ogni caso gli anni di formazione o di tirocinio non sono conteggiati.

Il/la collaboratore/collaboratrice matura l’aumento all’inizio dell’anno civile, se nell’anno precedente ha effettuato almeno 6 mesi di lavoro presso la CPA o presso un altro istituto socio-sanitario cantonale. Il congedo pagato per maternità o un altro genitore, rispettivamente adozione è considerato attività lavorativa.

In caso di valutazione negativa del/della collaboratore/collaboratrice la CPA può negare l’aumento annuale con decisione scritta, dandogli l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso. Contro la decisione è data facoltà di ricorso alla CPC entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Articolo 24

Tredicesima mensilità
13857

La CPA versa ai/alle collaboratori/collaboratrici la tredicesima mensilità entro fine dicembre di ogni anno.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse costituito o sciolto nel corso dell’anno, la CPA la versa proporzionalmente alla durata entro la fine del rapporto di lavoro

Articolo 26

Premio per anzianità di servizio
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Gratifica per anzianità di servizio

Dopo 10 anni di servizio consecutivi prestati presso la medesima CPA il/la collaboratore/collaboratrice ha diritto ad una gratifica per anzianità di servizio. In seguito tale gratifica sarà corrisposta dopo 5 anni di servizio completi. 

Sono considerati nel calcolo del periodo di servizio i congedi pagati degli artt. 38 e 39. Non sono considerati nel calcolo del periodo di servizio: periodi di apprendistato e stage, congedi non pagati, congedi pagati dell’art. 40, nonché periodi di malattia o infortunio di durata superiore a 90 giorni. 

La gratifica è pari ad un mese di stipendio e va pagata nel mese successivo a quello in cui è maturato il diritto. La gratifica è calcolata prendendo lo stipendio (classe, aumento, indennità salariale dell’allegato 2 CCL ROCA) dell’ultimo mese del periodo computabile ed applicandovi la percentuale media d’occupazione nel periodo determinante. L’assegno figli non è considerato nel calcolo della gratifica.

Il/la collaboratore/collaboratrice può richiedere alla CPA di convertire, in tutto o in parte, la gratifica in un corrispondente periodo di congedo: in merito la CPA decide considerando le esigenze di servizio.

Articolo 29

Versamento del salario
13857
Modalità di pagamento dello stipendio e delle indennità

Lo stipendio, l’assegno figli e le altre indennità sono pagati mensilmente.

Lo stipendio deve essere accreditato sul conto del/della collaboratore/collaboratrice entro la fine di ogni mese. Per il personale a ore vedi allegato 1 CCL ROCA.

Per chi inizia l’attività lavorativa nel corso del mese la retribuzione è calcolata proporzionalmente al periodo di servizio (salario mensile diviso 30 e moltiplicato per i giorni di calendario successivi all’assunzione).

Articolo 27

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
13857
Indennità e compensazione per lavoro notturno

 Al/alla collaboratore/collaboratrice che lavora nelle fasce notturne 21.00-23.00 e 6.00-7.00 viene riconosciuta un’indennità di CHF 6.60 orari.

Per il lavoro svolto tra le 23.00 e le 6.00 è applicabile l’art. 17b della legge federale sul lavoro, ritenuto che la compensazione in tempo da accordare al/alla collaboratore/collaboratrice è del 10%: rimane riservata l’eccezione per chi lavora al massimo 1 ora, tra le 23.00 e le 24.00 oppure tra le 5.00 e le 6.00, che continua a beneficiare del pagamento dell’indennità di CHF 6.60 orari. La compensazione in tempo di lavoro va applicata al/alla collaboratore/collaboratrice per il quale, all’inizio dell’anno, la CPA prevede ragionevolmente che effettui almeno 25 notti.

ll/la collaboratore/collaboratrice impiegato al massimo per 24 notti in un anno civile ha diritto, in luogo della compensazione in tempo, ad un supplemento salariale del 25%.

Per il/la collaboratore/collaboratrice pagato a mese che effettua meno di 25 notti all’anno, il supplemento salariale del 25% viene pagato con la seguente formula, che esclude il calcolo della 13a sul supplemento:

  • stipendio mensile al 100% x ore notturne effettuate x 0.25 / 165 ore

Lo stipendio mensile corrisponde a 1/13 di quello annuo al 100%.

Lo stipendio del personale a ore è definito dall’allegato 1 CCL ROCA.

Casi particolari:

  1. Se la CPA prevedeva che un/una collaboratore/collaboratrice avrebbe effettuato meno di 25 notti all’anno e lo ha indennizzato con il supplemento salariale, ma nel corso dell’anno il/la collaboratore/collaboratrice ha superato le 25 notti, il lavoratore conserva il supplemento salariale del 25% e riceve la compensazione in tempo del 10% a partire dalla 25esima notte;
  2. se la CPA prevedeva che un collaboratore/collaboratrice avrebbe effettuato più di 25 notti all’anno e gli ha dato la compensazione in tempo delle ore notturne, ma a seguito di partenza o per altri motivi il/la collaboratore/collaboratrice ha effettuato meno di 25 notti, la CPA può conservare la compensazione in tempo, senza bisogno di ricalcolare il tutto.
Indennità per lavoro festivo

Il/la collaboratore/collaboratrice che presta servizio festivo (sabato, domenica e giorni festivi ufficiali) è corrisposta un’indennità di CHF 5.60 all’ora. L’indennità per lavoro festivo non viene versata in caso il/la collaboratore/collaboratrice benefici dell’indennità per lavoro notturno oppure della compensazione per lavoro notturno oppure ancora del supplemento per lavoro notturno.

Indennità onnicomprensive

L’indennità di CHF 6.60 orari per le fasce notturne e l’indennità di CHF 5.60 orari per il servizio festivo comprendono il supplemento salariale per ogni e qualsiasi tipo di assenza, come ad esempio per la retribuzione della gratifica per anzianità di servizio e premio fedeltà (art. 29 CCL ROCA), delle vacanze (art. 36 CCL ROCA, a tacitazione delle pretese derivanti dall’art. 329 d cpv. 1 CO), dei congedi (artt. 38 e 39 CCL ROCA), per l’assenza per servizio militare, protezione civile e vari (art. 40 CCL ROCA) e dell’assenza per malattia e infortunio.

Articolo 31

Servizio di picchetto
13857

Sono applicabili le disposizioni federali sul lavoro (Legge federale sul lavoro e relative ordinanze).

Se il servizio di picchetto è prestato nella CPA, tutto il tempo di lavoro messo a disposizione è considerato tempo di lavoro.

Se il servizio di picchetto è prestato fuori dalla CPA, il tempo messo a disposizione è computato nella misura dell’attività effettivamente svolta; in questo caso la durata del tragitto per recarsi sul luogo di lavoro e ritorno va computata nel tempo di lavoro. Rimane applicabile l’art. 8a OLL2 sul tempo di intervento inferiore a 30 minuti.

Il servizio di picchetto prestato fuori dalla CPA viene compensato con un congedo adeguato oppure con un’indennità di CHF 75.– per servizio fino a 24 ore e di CHF 37.50 per servizio fino a 6 ore. La maggiorazione del compenso per lavoro straordinario e le indennità per lavoro festivo e notturno sono riconosciute al/alla collaboratore/collaboratrice di picchetto che lavora a seguito di chiamata.

Articolo 32

Rimborso spese
13857
Rimborso spese

In caso di servizio fuori sede autorizzato dalla Direzione la CPA rimborsa al/alla collaboratore/collaboratrice mensilmente le spese di vitto, alloggio e trasferte, in base agli importi riconosciuti  ai/alle collaboratori/collaboratrici del Canton Ticino.

Articolo 24

Orario di lavoro
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Durata del lavoro

La durata ordinaria settimanale del lavoro è di 40 ore nella media di sei mesi. Eccezionalmente può estendersi fino a 48 ore settimanali per un massimo di 6 giorni consecutivi di lavoro: in questo caso il dipendente ha diritto a 2 giorni di libero consecutivi.

La ripartizione sull’arco della settimana e la definizione dell’orario giornaliero sono di competenza della Direzione della CPA, che può adottare disposizioni particolari a seconda delle esigenze di servizio, previa informazione del personale.

La CPA può introdurre l’orario di lavoro flessibile per determinati servizi: in tal caso emana un regolamento per l’orario flessibile, che viene discusso preliminarmente con la Commissione interna del personale e con i sindacati firmatari del CCL ROCA.

In caso di necessità i/le collaboratori/collaboratrici sono tenuti/e a prestare lavoro straordinario su ordine del responsabile del servizio o della direzione della CPA. Nel caso di una settimana con turni di lavoro per un totale di 48 ore lo straordinario è limitato ad un massimo di 2 ore.

Giorni di riposo e pause

Il/La collaboratore/collaboratrice ha diritto a 2 giorni di riposo settimanali della durata di 24 ore e di regola consecutivi: il/la collaboratore/collaboratrice può godere separatamente dei 2 giorni d’intesa con la CPA. La CPA deve garantire al/alla collaboratore/collaboratrice 2 domeniche di riposo al mese, di cui 1 sabato e domenica consecutivi sull’arco di 3 settimane.

Il lavoro giornaliero deve essere interrotto da pause di:

  • un quarto d’ora se il lavoro giornaliero dura più di 5 1/2 ore;
  • mezz’ora se il lavoro giornaliero dura più di 7 ore;
  • un’ora se il lavoro giornaliero dura più di 9 ore.

Le pause che durano più di mezz’ora possono essere frazionate.

Dette pause non devono essere remunerate, a meno che al/alla collaboratore/collaboratrice non sia consentito di lasciare il posto di lavoro durante la pausa.

Articoli 11 e 33 

Lavoro straordinario / ore supplementari
13857
Lavoro straordinario e ore pianificate

Sono straordinarie le ore oltre il turno di lavoro giornaliero e non preavvisate con almeno 24 ore di anticipo, che il/la collaboratore/collaboratrice deve effettuare su ordine del responsabile designato dalla Direzione della CPA o del caposervizio. Questo principio vale anche per il personale a tempo parziale, soggetto all’allegato 1 del CCL ROCA. La Direzione può autorizzare a posteriori gli straordinari nei casi giustificati. Le ore straordinarie devono sempre rivestire un carattere eccezionale.

Le ore straordinarie devono essere compensate con altrettanto tempo libero il più presto possibile, ma al massimo entro 6 mesi: trascorsi i 6 mesi esse vanno pagate al/alla collaboratore/collaboratrice. È riconosciuta una maggiorazione del compenso per ore straordinarie effettuate nei seguenti orari:

  • 25% per interventi effettuati tra le 07.00 e le 21.00 nei giorni lavorativi;
  • 50% per interventi effettuati tra le 21.00 e le 07.00 nei giorni lavorativi, come pure durante i giorni di libero programmato.

La maggiorazione va goduta in tempo libero; tuttavia con l’accordo del/della collaboratore/collaboratrice può essere retribuita. 

La formula per il pagamento di tali ore è:

  • stipendio mensile al 100% / 173 ore

Lo stipendio mensile corrisponde a 1/13 di quello annuo al 100%.

Le modifiche di turno di lavoro concordate direttamente fra collaboratori/collaboratrici e che vengono avallate dalla Direzione della CPA o dal caporeparto non danno luogo a compensi per straordinario.

Il compenso del 50% per interventi effettuati durante il libero programmato è riconosciuto anche al personale che lavora secondo calendario e che è chiamato dalla CPA a prestazioni straordinarie durante i giorni di libero.

Articolo 30

Contratto di lavoro
13857
Assunzione

Il rapporto di lavoro è formalizzato mediante il contratto d’assunzione. Il rapporto è a tempo indeterminato. Sono possibili assunzioni a tempo determinato per necessità e situazioni particolari della CPA. Le CPA si impegnano a non utilizzare il contratto a tempo determinato per estendere il periodo di prova.

Al momento dell’assunzione il/la collaboratore/collaboratrice riceverà un esemplare del contratto d’assunzione indicante la funzione, la durata, il periodo di prova, la classe e l’aumento (scatto), la retribuzione lorda, il grado d’occupazione e le altre condizioni di servizio. Inoltre riceverà il mansionario, il CCL ROCA e il regolamento interno secondo le modalità in uso presso la .

Articolo 3.1 e 3.2

Periodo di prova
13857
Periodo di prova

I primi 3 mesi d’impiego sono considerati periodo di prova.

Il periodo di prova, se viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente è prolungato automaticamente per un periodo corrispondente.

Articoli 4.1 e 4.2

Vacanze
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Durata

Il/la collaboratore/collaboratrice ha diritto a 4 settimane di vacanza all’anno, riservati i capoversi successivi:

Età/anno di servizio Vacanze
fino all’anno (e compreso lo stesso) del compimento dei 20 anni 5 settimane
a partire dall’anno in cui raggiunge 10 anni di servizio completi presso CPA aderenti al CCL ROCA 5 settimane
a partire dall’anno del compimento dei 40 anni 5 settimane
a partire dall’anno del compimento dei 50 anni 6 settimane


In caso di rapporto di lavoro inferiore ad un anno civile le vacanze sono ridotte proporzionalmente

Modalità

I turni delle vacanze sono stabiliti da un piano generale, che deve essere approvato dalla Direzione della CPA, che può delegare tale compito: il piano delle vacanze tiene conto delle esigenze di servizio e dei desideri del personale e va comunicato ai/alle collaboratori/ collaboratrici entro la fine di aprile di ogni anno.

Le vacanze annuali devono essere effettuate entro la fine dell’anno in cui sono maturate: eccezionalmente, in particolare per esigenze di servizio fatte valere dalla Direzione della CPA, possono essere utilizzate entro il mese di maggio dell’anno successivo.

Le vacanze non possono essere compensate con denaro. Tuttavia le vacanze vengono pagate al/alla collaboratore/collaboratrice in fine di rapporto di lavoro, se non possono essere godute, in base alla formula seguente:

  • stipendio mensile x giorni di vacanza non goduti / 21,7

Lo stipendio mensile corrisponde a 1/13 di quello annuo.

Le vacanze devono essere, di regola, assegnate durante il corrispondente anno di lavoro e comprendere almeno due settimane consecutive.

Le cure termo-climatiche o di riposo, che permettono al/alla collaboratore/collaboratrice di muoversi liberamente o con limitazioni insignificanti, sono computate quale vacanza, se non sono ordinate dal medico con un certificato circostanziato.

È assolutamente vietato eseguire lavori remunerati durante le vacanze.

Riduzione

In caso di assenza consecutiva o non consecutiva per più di 30 giorni nel corso di un anno civile la CPA riduce le vacanze del/della collaboratore/collaboratrice di 1/12 per ogni altro mese intero. Per favorire la ripresa lavorativa a del/della collaboratore/collaboratrice colpito/a da grave malattia o infortunio, la CPA adotta disposizioni più favorevoli.

I giorni di assenza non sono riportati da un anno civile all’altro.

I congedi  pagati degli articoli 29, 38, 39 e 40 CCL ROCA, come pure la malattia fino a 2 mesi durante la gravidanza (art. 329b cpv. 3 lett. a CO) non sono computati come assenza ai fini della riduzione delle vacanze.

Congedi non pagati

La CPA può concedere al/alla collaboratore/collaboratrice un congedo totale o parziale con deduzione di stipendio e relativi supplementi e indennità.

La formula per la detrazione salariale in caso di congedo non pagato è la seguente:

  • stipendio mensile* x giorni di congedo lavorativi / giorni lavorativi mensili senza infrasettimanali * 1/13 dello stipendio annuo

Articoli 35 - 38

Giorni di congedo retribuiti (assenze)
13857

Il personale ha diritto ai seguenti congedi straordinari pagati, non deducibili dalle vacanze, ritenuto che il calcolo delle ore di congedo è proporzionale al grado d’occupazione del/della collaboratore/collaboratrice:

   
a) in caso di matrimonio da godere entro l’anno, a partire dalla data di celebrazione dell’autorità civile 5 giorni lavorativi
b) in caso di decesso di figli, coniuge, partner registrato o convivente 5 giorni lavorativi
c) in caso di decesso di genitori, fratelli o sorelle 3 giorni lavorativi
d) in caso di decesso di nonni, suoceri, generi, cognati e zii (congedo legato all’evento) 1 giorno
e) per matrimoni di figli, genitori, sorelle e fratelli, per trasloco (congedi legati all’evento) 1 giorno
f) per affari pubblici, per affari e formazioni sindacali, per compiti svolti come presidente o segretario di una commissione del personale CPA: sono congedi legati all’evento e, cumulati con il congedo della lettera g, non possono eccedere 12 giorni all’anno su richiesta scritta, compatibilmente con le esigenze di servizio al massimo 12 giorni all’anno
g) per il congedo gioventù (art. 329e CO) e per attività di sportivo d’élite possessore della Swiss Olympic Card: sono congedi legati all’evento e, cumulati con il congedo della lettera f, non possono eccedere 12 giorni all’anno compatibilmente con le esigenze di servizio al massimo 8 giorni all’anno
h) per il funerale di un collega di lavoro o di bisnonni, nipoti e cugini di primo grado, per ispezioni militari, nonché per visite e cure mediche, specialistiche e dentistiche non prevedibili effettuate nel Cantone e per i frontalieri nella Provincia di residenza (ritenuto che le visite non siano considerate assenza per malattia; le visite e cure prevedibili di regola devono essere effettuate durante il tempo libero): sono congedi legati all’evento previo permesso della Direzione CPA il tempo strettamente necessario, ma al massimo mezza giornata
i) per comparse davanti ad autorità. il tempo necessario


La CPA applica inoltre l’art. 36 Legge federale sul lavoro (lavoratori con responsabilità familiari) e l’art. 329h CO (congedo di assistenza ai famigliari). Il datore di lavoro, determinando le ore del lavoro e del riposo, deve prestare particolare riguardo ai lavoratori con responsabilità familiari. Sono considerate responsabilità familiari l’educazione dei figli fino all’età di 15 anni e l’assistenza di congiunti o di persone prossime che necessitano di cure. Tali lavoratori possono essere occupati in un lavoro straordinario solo con il loro consenso. Su richiesta, deve essere accordata loro una pausa meridiana di almeno un’ora e mezzo. Su presentazione di un certificato medico, il datore di lavoro deve concedere ai lavoratori un congedo per l’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo è limitato alla durata necessaria per l’assistenza, ma al massimo a tre giorni per evento. Salvo che per i figli, il congedo di assistenza ammonta al massimo a dieci giorni all’anno. Il pagamento del congedo è al 100%.

La CPA applica infine il congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio (art. 329i CO). Il lavoratore che ha diritto a un’indennità di assistenza ai sensi degli articoli 16n–16s Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno a causa di gravi problemi di salute di suo figlio dovuti a malattia o infortunio ha diritto a un congedo di assistenza massimo di 14 settimane. Il congedo di assistenza deve essere preso entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera. Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo di assistenza massimo di sette settimane. Essi possono concordare una ripartizione diversa del congedo. Il congedo può essere preso in una sola volta o in singoli giorni. Il datore di lavoro deve essere informato senza indugio delle modalità di fruizione del congedo e di eventuali modifiche.

Articolo 38

Giorni festivi retribuiti
13857
Personale che lavora secondo calendario

Valgono i giorni festivi ufficiali di calendario indicati dal Cantone. Se questi giorni cadono mentre il/la collaboratore/collaboratrice è in vacanza, rimane acquisito il diritto al recupero (in base al grado di occupazione), purché non cadano in sabato o domenica.

Inoltre sono festivi il pomeriggio della vigilia di Natale, il pomeriggio della vigilia di Capodanno e la mezza giornata di Carnevale (il martedì grasso al pomeriggio o la mattina del mercoledì delle Ceneri): questi giorni non danno diritto a recuperi se il/la collaboratore/collaboratrice è in vacanza, in malattia, in infortunio o beneficia di un congedo. Per chi lavora a tempo parziale il godimento e recupero è proporzionale al grado d’occupazione.

Personale che lavora a turni

Al personale che lavora a turni sono riconosciute 13,5 feste infrasettimanali all’anno.

Indennità onnicomprensive

L’indennità di CHF 6.60 orari per le fasce notturne e l’indennità di CHF 5.60 orari per il servizio festivo comprendono il supplemento salariale per ogni e qualsiasi tipo di assenza, come ad esempio per la retribuzione della gratifica per anzianità di servizio e premio fedeltà (art. 29 CCL ROCA), delle vacanze (art. 36 CCL ROCA, a tacitazione delle pretese derivanti dall’art. 329 d cpv. 1 CO), dei congedi (artt. 38 e 39 CCL ROCA), per l’assenza per servizio militare, protezione civile e vari (art. 40 CCL ROCA) e dell’assenza per malattia e infortunio.

Articoli 31 e 34

Congedo di formazione
13857

Le CPA promuovono l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale. In particolare la CPA e il/la collaboratore/collaboratrice effettuano assieme ogni anno una valutazione e un bilancio professionale.

Le CPA promuovono corsi di formazione obbligatori e compatibilmente alle esigenze di servizio permettono pure le formazioni non obbligatorie.

Articolo 45

Malattia
13857
Stipendio in caso di malattia, infortunio, obbligo legale

Al/alla collaboratore/collaboratrice che è impedito/a di lavorare per malattia e infortunio non professionali, adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, la CPA versa durante 30 giorni il 100% del salario ed in seguito il 90% fino a 730 giorni al massimo.

Al/alla collaboratore/collaboratrice che è impedito/a di lavorare per malattia e infortunio professionali, la CPA versa il 100% del salario fino a 730 giorni al massimo: i contributi sociali continuano ad essere dovuti per quanto non vi siano disposizioni legali contrarie.

Gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi successivi. Per il periodo successivo il/la collaboratore/collaboratrice può richiedere gli assegni familiari quale persona senza attività lucrativa.

Il/la collaboratore/collaboratrice deve trasmettere alla CPA l’autorizzazione del medico per uscite di casa e assenze dal domicilio durante la malattia e l’infortunio.

Le prestazioni garantite dal presente articolo possono essere ridotte o rifiutate in base ai principi della legislazione federale, in particolare Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (Capitolo 3, sezione 3 – Riduzione e rifiuto di prestazioni) e Legge federale assicurazione contro gli infortuni (Titolo terzo, capitolo 3 – Riduzione e rifiuto di prestazioni assicurative per motivi particolari).

Premi assicurazione perdita di guadagno per malattia

La CPA deve assicurare i propri i/le collaboratori/collaboratrici per la perdita di guadagno in caso di malattia con una polizza LAMal In alternativa la CPA può assicurare il/le collaboratori/collaboratrici con un’assicurazione LCA che garantisca il rispetto del Catalogo di prestazioni IGM ASA Ticino (allegato 7).

I premi sono a carico della CPA.

Per ridurre i costi eccessivi dell’assicurazione, la CPA può derogare al capoverso precedente, sentito il parere del personale, introducendo un premio a carico del collaboratore nella misura del 50%, ma fino ad un massimo del 1,5% del salario.

La CPA versa al/la collaboratore/collaboratrice in servizio al 31.12 un importo pari al 100% del premio pagato da quest’ultimo durante l’anno civile, se i suoi giorni di assenza sono stati inferiori a 3, pari all’ 80% se sono stati uguali o superiori a 3 ed inferiori a 6, ed infine pari al 50% se sono stati uguali o superiori a 6 e inferiori a 11 (i parametri sono ridotti proporzionalmente in caso di servizio inferiore a 12 mesi). Nel calcolo dei giorni di malattia non si considerano i giorni di libero. Il versamento avviene nel corso dell’anno successivo.

Articoli  41 e 42

Infortunio
13857
Stipendio in caso di malattia, infortunio, obbligo legale

Al/alla collaboratore/collaboratrice che è impedito/a di lavorare per malattia e infortunio non professionali, adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, la CPA versa durante 30 giorni il 100% del salario ed in seguito il 90% fino a 730 giorni al massimo.

Al/alla collaboratore/collaboratrice che è impedito/a di lavorare per malattia e infortunio professionali, la CPA versa il 100% del salario fino a 730 giorni al massimo: i contributi sociali continuano ad essere dovuti per quanto non vi siano disposizioni legali contrarie.

Gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi successivi. Per il periodo successivo il/la collaboratore/collaboratrice può richiedere gli assegni familiari quale persona senza attività lucrativa.

Il/la collaboratore/collaboratrice deve trasmettere alla CPA l’autorizzazione del medico per uscite di casa e assenze dal domicilio durante la malattia e l’infortunio.

Le prestazioni garantite dal presente articolo possono essere ridotte o rifiutate in base ai principi della legislazione federale, in particolare Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (Capitolo 3, sezione 3 – Riduzione e rifiuto di prestazioni) e Legge federale assicurazione contro gli infortuni (Titolo terzo, capitolo 3 – Riduzione e rifiuto di prestazioni assicurative per motivi particolari).

Premio assicurazione infortuni

Tutto il personale è assicurato contro gli infortuni professionali e non professionali, comprese le malattie professionali, secondo la Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni.

I premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico della CPA, mentre quelli per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del/della collaboratore/collaboratrice.

Articoli 41 e 44

Congedo maternità / paternità / parentale
13857
Congedi maternità, adozione, per l’altro genitore e allattamento

Dopo il parto la lavoratrice ha diritto a un congedo di maternità di 16 settimane pagate al 100% sulla base del grado d’occupazione precedente al parto; fino a 2 settimane possono essere anticipate prima del parto dalla collaboratrice. In caso di degenza ospedaliera del neonato il congedo di maternità è prolungato in misura equivalente al prolungamento della durata del versamento dell’indennità di maternità. In caso di decesso dell’altro genitore nei sei mesi successivi alla nascita del figlio la collaboratrice ha diritto a due settimane supplementari di congedo; tale congedo può essere preso in settimane o in giorni entro un termine quadro di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al decesso. Gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi successivi; per il periodo successivo, il salariato può richiedere gli assegni familiari quale persona senza attività lucrativa.

La CPA applica la legge cantonale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione, ritenuto tuttavia che il congedo del/della collaboratore/collaboratrice è pagato al 100% sulla base del grado d’occupazione precedente all’adozione.

Ha diritto a un congedo di tre settimane pagato al 100% sulla base del grado d’occupazione precedente:

  1. il collaboratore che è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;
  2. la collaboratrice che è l’altro genitore legale al momento della nascita del figlio.

Il congedo può essere preso in settimane o giorni entro sei mesi dalla nascita del figlio. Tale termine è sospeso durante il congedo secondo l’articolo 329gbis CO (congedo in caso di morte della madre).

In caso di maternità o di adozione la collaboratrice può beneficiare di congedo continuato non pagato, totale o parziale, per un massimo di 18 mesi a partire dalla fine del congedo pagato; in alternativa il congedo può essere ottenuto dall’altro genitore. La richiesta deve essere formulata prima dell’inizio del congedo pagato, indicando la durata del congedo non pagato.

Congedo allattamento retribuito

La CPA deve concedere alle madri allattanti il tempo previsto per allattare ai sensi dell’art. 60 OLL1:

  1. per una durata del lavoro giornaliero fino a 4 ore: almeno 30 minuti;
  2. per una durata del lavoro giornaliero superiore a 4 ore: almeno 60 minuti;
  3. per una durata del lavoro giornaliero superiore a 7 ore: almeno 90 minuti.

Articolo 39

Servizio militare / civile / di protezione civile
13857

Stipendio in caso di assenza per servizio obbligatorio

In caso di interruzione del lavoro dovuta a servizio obbligatorio secondo la legislazione svizzera è versato lo stipendio integrale per una durata massima di 30 giorni nel corso di un anno.

Sono considerati servizio obbligatorio in particolare:

  1. la scuola reclute;
  2. il servizio di avanzamento;
  3. i corsi di ripetizione;
  4. il servizio della Croce Rossa;
  5. la protezione civile obbligatoria;
  6. il servizio civile sostitutivo.

Tutte le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge sono versate alla CPA.

Se la CPA chiede al/alla collaboratore/collaboratrice di farsi dispensare da un servizio obbligatorio, l’eventuale tassa viene pagata dalla CPA.

Indennità onnicomprensive

L’indennità di Fr. 6.60 orari per le fasce notturne e l’indennità di Fr. 5.60 orari per il servizio festivo comprendono il supplemento salariale per ogni e qualsiasi tipo di assenza, come ad esempio per la retribuzione della gratifica per anzianità di servizio e premio fedeltà (art. 29 CCL ROCA), delle vacanze (art. 36 CCL ROCA, a tacitazione delle pretese derivanti dall’art. 329 d cpv. 1 CO), dei congedi (artt. 38 e 39 CCL ROCA), per l’assenza per servizio militare, protezione civile e vari (art. 40 CCL ROCA) e dell’assenza per malattia e infortunio.

Articoli 31 e 40

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
13857
Contributo di solidarietà e quote sindacali

Il/la collaboratore/collaboratrice non affiliato/a ad un sindacato contraente del CCL ROCA è tenuto/a al pagamento di un contributo di solidarietà di CHF 20. mensili. Il personale religioso soggetto al CCL ROCA, i/le collaboratori/collaboratrici a tempo parziale ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 CCL ROCA, nonché i/le collaboratori/collaboratrici impiegati/e a tempo determinato sono pure tenuti/e al pagamento dell’intero contributo previsto dal presente capoverso.

Il/la collaboratore/collaboratrice a tempo parziale ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 CCL ROCA è tenuto/a al pagamento di un contributo di solidarietà di CHF 10. mensili, qualora non sia membro di un sindacato contraente del CCL ROCA.

Gli allievi delle scuole sociosanitarie, gli apprendisti di qualsiasi professione, nonché il personale occupato per stage e volontariato sono esenti dal contributo di solidarietà.

La CPA trattiene il contributo di solidarietà sul salario mensile del/della collaboratore/collaboratrice e lo riversa ogni trimestre alla CPC.

Il segretariato della CPC verifica la corretta trattenuta del contributo di solidarietà.

Le quote sindacali devono essere superiori di 1/3 al contributo di solidarietà.

La CPA trattiene la quota dei sindacati contraenti del CCL ROCA dallo stipendio mensile dietro provvigione del 4% delle somme incassate e le riversa ogni trimestre al sindacato.

Articolo 48

Disposizioni antidiscriminazione
13857
Protezione del/della collaboratore/collaboratrice

La CPA deve rispettare e proteggere la personalità e l’integrità del/della collaboratore/collboratrice e deve avere riguardo per la sua salute e la sua sicurezza.

Articolo 23

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
13857
Protezione del/della collaboratore/collaboratrice

La CPA deve rispettare e proteggere la personalità e l’integrità del/della collaboratore/collboratrice e deve avere riguardo per la sua salute e la sua sicurezza.

Articolo 23

Apprendisti
13857
Subordinazione al CCL

Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Vacanze (confrome alle legge)
  • fino all’anno (e compreso lo stesso) del compimento dei 20 anni: 5 settimani
  • congedo giovanile (fino a 30 anni di età, per svolgere del volontariato nel campo delle attività giovanili, senza diritto alla retribuzione): 8 giorni all'anno

Articoli 2.1 e 35; CO 329a+e

Giovani dipendenti
13857
Vacanze (confrome alle legge)
  • fino all’anno (e compreso lo stesso) del compimento dei 20 anni: 5 settimani
  • congedo giovanile (fino a 30 anni di età, per svolgere del volontariato nel campo delle attività giovanili, senza diritto alla retribuzione): 8 giorni all'anno

Articoli 35; CO 329a+e

Termini di disdetta
13857

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto, in ogni momento, con 7 giorni di preavviso.

Disdetta dopo il periodo di prova

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese e in seguito con preavviso di tre mesi, riservato il preavviso di cui all’art. 9 CCL ROCA.

Per il personale direttivo il contratto d’assunzione può prevedere la disdetta con un termine di preavviso fino a 6 mesi.

Se la CPA disdice il contratto di lavoro ed il/la collaboratore/collaboratrice ha diritto a un congedo per l’altro genitore ai sensi dell’articolo 329g CO prima della fine del rapporto di lavoro, il termine di disdetta è prolungato del numero di giorni di congedo non ancora presi.

La disdetta della CPA e del dipendente deve essere data per iscritto. La disdetta della CPA deve essere motivata.

Nei contratti a tempo determinato la fine del rapporto di lavoro avviene senza necessità di disdetta, riservate le norme riguardanti i contratti a catena.

Dopo il periodo di prova la CPA non può disdire il rapporto di lavoro nei periodi di protezione previsti dall’art. 336c CO ed in caso di malattia o infortunio del/della collaboratore/collaboratrice nei periodi di protezione previsti dall’art. 8 CCL ROCA.

La disdetta data dalla CPA durante uno dei periodi di protezione stabiliti dall’art. 336c CO e dall’art. 8 CCL ROCA è nulla. Se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all’inizio del periodo è sospeso in base all’art. 336c CO e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo: è applicabile il cpv. 3 dell’art. 336c CO

In caso di disdetta data dalla CPA per incapacità di svolgere i compiti da parte del/della collaboratore/collaboratrice o per il comportamento del/della collaboratore/collaboratrice, la CPA dovrà seguire la procedura prescritta dall’art. 21 CCL ROCA.

Il rapporto di lavoro cessa alla fine del mese in cui il collaboratore raggiunge l’età pensionabile ordinaria dell’AVS, senza bisogno di disdetta.

Disdetta per causa grave

La CPA e il/la collaboratore/collaboratrice possono sciogliere in ogni tempo il rapporto di lavoro con effetto immediato e comunicazione scritta, se ricorrono gli estremi della disdetta per causa grave ai sensi degli art. 337 e seg. CO.

Articoli 4.3, 6 e 7

Rappresentanza dei lavoratori
13857

Organizzazione cristiano sociale ticinese - OCST
Sindacati indipendenti ticinesi - SIT
Sindacato del personale dei servizi pubblici e sociosanitari - VPOD Ticino

Rappresentanza dei datori di lavoro
13857
Associazione Melograno Casa dei Ciechi Lugano
  Casa anziani Tusculum Arogno
  Casa anziani Domus Hyperion Arogno
Ca’ Rezzonico - Fondazione Luogo Pio G. Riziero Rezzonico   Lugano
Casa anziani Greina - Società cooperativa costruzioni   Bellinzona
Casa Anziani Malcantonese - Fondazione G. e G. Rossi   Castelrotto
Casa Belsoggiorno   Ascona
Casa per anziani Caccia-Rusca   Morcote
Casa per Anziani Montesano   Orselina
Casa San Giorgio - Istituto per anziani   Brissago
Case di Riposo Opera femminile Don Guanella in Ticino Casa di riposo Don Guanella Castel S. Pietro
  Casa di riposo Don Guanella Maggia
  Casa di riposo San Giuseppe Tesserete
Consorzio intercomunale dell’Alto Vedeggio - Casa per anziani   Mezzovico
Ente Casa Anziani Biasca - Casa Petronilla   Biasca
Ente Case Anziani Mendrisiotto – ECAM   Mendrisio
  Casa di riposo S.F.S. Cabrini Rancate
  Casa per anziani Fondazione Antonio Torriani fu Leopoldo Mendrisio
  Casa per anziani Quiete - Fondazione I. e D. Ronchetti Mendrisio
  Casa per persone anziane Santa Lucia Arzo
  Fondazione Casa Girotondo Novazzano
  Istituto Santa Filomena Stabio
Fondazione AVAD - Centro sociosanitario di Vallemaggia   Cevio
Fondazione Casa Anziani Divina Provvidenza   Gordevio
Fondazione Casa Anziani Regionale San Donato   Intragna
Fondazione Casa Bianca Maria   Cadro
Fondazione Centro Sociale Onsernonese   Russo/Loco
Fondazione la Quercia   Acquarossa
Fondazione Opera Charitas - Casa anziani   Sonvico
Istituto Leventinese per anziani S. Croce   Faido
Istituto per anziani San Carlo   Locarno
Policentro anziani Losone   Losone
Unitas - Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana   Tenero
Fondo paritetico
13857

Gli importi incassati dalla CPC servono:

  1. a pagare le spese di elaborazione, di applicazione e di controllo del CCL ROCA;
  2. a coprire le spese della CPC e e del Tribunale arbitrale di ricorso;
  3. per scopi di perfezionamento professionale (v. allegato 4 CCL ROCA: Regolamento sussidi alla formazione) e d’interesse generale della comunità contrattuale.

È esclusa in ogni caso la ripartizione dei proventi della carta professionale fra le parti contraenti.

Articolo 49

Organi paritetici
13857
Commissione paritetica cantonale

Le CPA firmatarie designano a maggioranza i propri membri e supplenti nella CPC in un’assemblea annuale convocata dal presidente della CPC. I Sindacati designano 1 membro per organizzazione, rispettivamente 1 supplente cadauno per le organizzazioni con il maggiore numero di affiliati. I membri della CPC rappresentano le parti per discutere ed eventualmente proporre alle parti contraenti le modifiche del CCL ROCA che si rendono necessarie.

Un regolamento adottato dalle parti contraenti determina i compiti, la procedura, l’organizzazione e la composizione della CPC (allegato 6 CCL ROCA)

Le competenze della CPC riguardano:

  1. la conciliazione;
  2. la decisione in prima istanza di tutte le controversie derivanti dall’applicazione del CCL ROCA e riguardanti il rapporto di lavoro tra CPA e collaboratori/collaboratrici;
  3. la vigilanza e il controllo presso le CPA dell’applicazione del CCL ROCA;
  4. assumere eventuali mandati per il controllo presso le CPA ed enti non firmatari del CCL ROCA conferiti dall’autorità;
  5. il rilascio di pareri e consigli su tutte le questioni inerenti i rapporti tra le CPA e il personale, rispettivamente l’interpretazione del CCL ROCA;
  6. l’applicazione delle sanzioni per le infrazioni al CCL ROCA;
  7. l’istituzione del Tribunale arbitrale di ricorso, con la nomina di un arbitro e di un sostituto, scelti possibilmente tra magistrati oppure ex magistrati;
  8. decidere d’attivare la procedura per il decreto d’obbligatorietà;
  9. decidere se stare in lite;
  10. proporre alle parti firmatarie la modifica del CCL ROCA.

Le decisioni della CPC, per essere valide e operanti, devono essere adottate dalla maggioranza dei voti emessi. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Articolo 51

Compiti organi paritetici
13857

La CPC ha in particolare i seguenti compiti:

  1. vigilare sull’applicazione e l’interpretazione del CCL ROCA;
  2. procedere di propria iniziativa o a richiesta di una delle parti firmatarie a controlli sull’applicazione del CCL ROCA (ad es. per i contratti, i salari, le prestazioni sociali, ecc.);
  3. assumere eventuali mandati per il controllo presso le CPA ed enti non firmatari del CCL ROCA conferiti dall’autorità;
  4. fungere da organo consultivo per questioni riguardanti i rapporti tra le CPA ed il rispettivo personale;
  5. esaminare e, se competente, pronunciarsi su ogni istanza presentata:
  1. dalle singole CPA,
  2. dai sindacati contraenti,
  3. dalle Commissioni interne del personale delle CPA;

 f. decidere, in prima istanza, tutte le controversie derivanti dall’applicazione del CCL ROCA e dal rapporto d’impiego;
g. convocare annualmente tutti i membri firmatari del CCL ROCA per esporre l’attività svolta dalla CPC, per discutere sulle questioni     generali concernenti il settore sociosanitario, per render conto delle spese incorse e per discuterne ai fini del miglioramento dei rapporti   tra le parti;
h. accettare nuove parti;
i. mdecidere se stare in lite;
l. poter proporre alle parti modifiche del CCL ROCA. 
m. attivare la richiesta per la procedura d’obbligatorietà generale del CCL ROCA.

Allegato 6: articolo 5

Istanza di ricorso
13857
Tribunale arbitrale di ricorso

La durata della carica è analoga a quella prevista per la CPC.

Il Tribunale arbitrale di ricorso è l’autorità preposta ad esaminare tutti i ricorsi contro le decisioni della CPC.

Il termine di ricorso è di 30 giorni a far tempo dalla notificazione del ricorso.

Il Tribunale arbitrale di ricorso è a tutti gli effetti un tribunale arbitrale. Il lodo è impugnabile al Tribunale cantonale: si applica l’art. 390 del Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile).

La procedura applicabile è quella prevista dalla parte terza del Codice di procedura civile (Arbitrato, art. 353 e seguenti).

Il Tribunale arbitrale di ricorso dovrà emanare la propria decisione entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.

Articolo 52

Congedo per partecipare alle attività sindacali
13857

Su richiesta scritta, compatibilmente con le esigenze di servizio al massimo 12 giorni all’anno per affari pubblici, per affari e formazioni sindacali, per compiti svolti come presidente o segretario di una commissione del personale CPA: sono congedi legati all’evento e, cumulati con il congedo della lettera g, non possono eccedere 12 giorni all’anno.

Articolo 38.1, let. f

Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
13857
Commissione interna del personale

La Commissione interna del personale (C.I.) è composta da 3 a 5 membri, nominata a scrutinio segreto dal personale.

La C.I. è organo consultivo della Direzione della CPA e può chiedere di essere sentita dalla stessa sulle questioni generali, che interessano i/le collaboratori/collaboratrici e l’organizzazione del lavoro della CPA.

La C.I. può essere assistita dai sindacati firmatari del CCL ROCA.

Il funzionamento della C.I. è retto dal Regolamento della Commissione interna del personale (allegato 5 CCL ROCA).

Articolo 50

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