CCL per i rami professionali della carrozzeria

Aggiungere ai preferiti
Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2020 fino al 30.11.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.04.2020 fino al 30.11.2021
Get As PDF
Campo d'applicazione geografico
9727
Vale per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni VD, VS, NE, JU, FR e del distretto amministrativo del Giura bernese (eccezione in tali Cantoni: i datori di lavoro e i dipendenti membri di una delle parti contraenti); Nel Cantone di GE senza l'art. 36 (Salari minimi) e l’art. 37 (Trattative salariali).

Articolo 3.1
Campo d'applicazione geografico
10356
Vale per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni VD, VS, NE, JU, FR e del distretto amministrativo del Giura bernese (eccezione in tali Cantoni: i datori di lavoro e i dipendenti membri di una delle parti contraenti); Nel Cantone di GE senza l'art. 36 (Salari minimi) e l’art. 37 (Trattative salariali).

Articolo 3.1
Campo d'applicazione geografico
10606
Vale per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni VD, VS, NE, JU, FR e del distretto amministrativo del Giura bernese (eccezione in tali Cantoni: i datori di lavoro e i dipendenti membri di una delle parti contraenti); Nel Cantone di GE senza l'art. 36 (Salari minimi) e l’art. 37 (Trattative salariali).

Articolo 3.1
Campo d'applicazione geografico
10722
Vale per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni VD, VS, NE, JU, FR e del distretto amministrativo del Giura bernese (eccezione in tali Cantoni: i datori di lavoro e i dipendenti membri di una delle parti contraenti); Nel Cantone di GE senza l'art. 36 (Salari minimi) e l’art. 37 (Trattative salariali).

Articolo 3.1
Campo d'applicazione aziendale
9727
Il CCL si applica a tutte le aziende associate all’USIC in tutta la Svizzera; a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozzeria, a tutti i settori artigianali affini di un’azienda.

Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
10356
Il CCL si applica a tutte le aziende associate all’USIC in tutta la Svizzera; a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozzeria, a tutti i settori artigianali affini di un’azienda.

Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
10606
Il CCL si applica a tutte le aziende associate all’USIC in tutta la Svizzera; a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozzeria, a tutti i settori artigianali affini di un’azienda.

Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
10722
Il CCL si applica a tutte le aziende associate all’USIC in tutta la Svizzera; a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozzeria, a tutti i settori artigianali affini di un’azienda.

Articolo 3.2
Campo d'applicazione personale
9727
Il CCL si applica a tutti i dipendenti delle aziende che rientrano nel campo d’applicazione aziendale e territoriale.

Dipendenti non sottoposti al CCL
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.

L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.

Articolo 3.3
Campo d'applicazione personale
10356
Il CCL si applica a tutti i dipendenti delle aziende che rientrano nel campo d’applicazione aziendale e territoriale.

Dipendenti non sottoposti al CCL
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.

L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.

Articolo 3.3
Campo d'applicazione personale
10606
Il CCL si applica a tutti i dipendenti delle aziende che rientrano nel campo d’applicazione aziendale e territoriale.

Dipendenti non sottoposti al CCL
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.

L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.

Articolo 3.3
Campo d'applicazione personale
10722
Il CCL si applica a tutti i dipendenti delle aziende che rientrano nel campo d’applicazione aziendale e territoriale.

Dipendenti non sottoposti al CCL
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.

L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.

Articolo 3.3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9727
L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, eccetuati i cantoni di Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura, Friburgo e il circondario amminstrativo del Giura bernese del cantone di Berna.

Obbligatorietà generale: articolo 1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10356
L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, eccetuati i cantoni di Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura, Friburgo e il circondario amminstrativo del Giura bernese del cantone di Berna.

Obbligatorietà generale: articolo 1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10606
L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, eccetuati i cantoni di Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura, Friburgo e il circondario amminstrativo del Giura bernese del cantone di Berna.

Obbligatorietà generale: articolo 1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10722
L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, eccetuati i cantoni di Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura, Friburgo e il circondario amminstrativo del Giura bernese del cantone di Berna.

Obbligatorietà generale: articolo 1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9727
L’obbligatorietà generale si applica a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozzeria. Sono considerati della carrozzeria:
– carrozzeria e costruzione di veicoli;
– selleria di carrozzeria;
– carrozzeria-lattoniere;
– verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;
– aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. levabolli);
– reparti di carrozzeria in aziende miste.

Obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10356
L’obbligatorietà generale si applica a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozzeria. Sono considerati della carrozzeria:
– carrozzeria e costruzione di veicoli;
– selleria di carrozzeria;
– carrozzeria-lattoniere;
– verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;
– aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. levabolli);
– reparti di carrozzeria in aziende miste.

Obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10606
L’obbligatorietà generale si applica a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozzeria. Sono considerati della carrozzeria:
– carrozzeria e costruzione di veicoli;
– selleria di carrozzeria;
– carrozzeria-lattoniere;
– verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;
– aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. levabolli);
– reparti di carrozzeria in aziende miste.

Obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10722
L’obbligatorietà generale si applica a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozzeria. Sono considerati della carrozzeria:
– carrozzeria e costruzione di veicoli;
– selleria di carrozzeria;
– carrozzeria-lattoniere;
– verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;
– aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. levabolli);
– reparti di carrozzeria in aziende miste.

Obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9727
Il CCL si applica a tutti i dipendenti delle aziende che rientrano nel campo d’applicazione aziendale e territoriale.

Dipendenti non sottoposti al CCL
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.

L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» si applicano anche alle persone in formazione.

Obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10356
Il CCL si applica a tutti i dipendenti delle aziende che rientrano nel campo d’applicazione aziendale e territoriale.

Dipendenti non sottoposti al CCL
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.

L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» si applicano anche alle persone in formazione.

Obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10606
Il CCL si applica a tutti i dipendenti delle aziende che rientrano nel campo d’applicazione aziendale e territoriale.

Dipendenti non sottoposti al CCL
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.

L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» si applicano anche alle persone in formazione.

Obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10722
Il CCL si applica a tutti i dipendenti delle aziende che rientrano nel campo d’applicazione aziendale e territoriale.

Dipendenti non sottoposti al CCL
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.

L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» si applicano anche alle persone in formazione.

Obbligatorietà generale: articolo 2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9727
Se nessuna delle parti contraenti lo revoca in tempo utile, il CCL si rinnova tacitamente di anno in anno con il medesimo termine semestrale di disdetta.

Articolo 17.2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10356
Se nessuna delle parti contraenti lo revoca in tempo utile, il CCL si rinnova tacitamente di anno in anno con il medesimo termine semestrale di disdetta.

Articolo 17.2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10606
Se nessuna delle parti contraenti lo revoca in tempo utile, il CCL si rinnova tacitamente di anno in anno con il medesimo termine semestrale di disdetta.

Articolo 17.2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10722
Se nessuna delle parti contraenti lo revoca in tempo utile, il CCL si rinnova tacitamente di anno in anno con il medesimo termine semestrale di disdetta.

Articolo 17.2
Informazioni organo paritetico
9727
Commissione paritetica nazionale (CPN) per i rami professionali della carrozzeria
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrozzeria.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni organo paritetico
10356

Commissione paritetica nazionale (CPN) per i rami professionali della carrozzeria
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrozzeria.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
 

Informazioni organo paritetico
10606

Commissione paritetica nazionale (CPN) per i rami professionali della carrozzeria
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrozzeria.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
 

Informazioni organo paritetico
10722

Commissione paritetica nazionale (CPN) per i rami professionali della carrozzeria
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrozzeria.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
 

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
9727
Commissione paritetica nazionale (CPN) per i rami professionali della carrozzeria
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrozzeria.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10356
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10606
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10722
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
9727
Commissione paritetica nazionale (CPN) per i rami professionali della carrozzeria
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrozzeria.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Salari / salari minimi
9727
Salari minimi ad eccezione del Cantone di Ginevra (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° ottobre 2018):
categoria di collaboratoriesperienzaall'ora, con 41 ore settimanaliall'ora, con 42 ore settimanalial mese
lavoratori con AFCnel primo anno dopo la procedura di qualificazioneCHF 24.20CHF 23.63CHF 4'300.--
lavoratori con CFPnel primo anno dopo l’ottenimento del certificatoCHF 21.81CHF 21.29CHF 3'875.--
lavoratori senza attestato-CHF 21.38CHF 20.88CHF 3800.--
* I leva bolle vengono trattati come lavoratori qualificati dopo un tirocinio di 4 anni (AFC).

I salari minimi orari si calcolano secondo l'articolo 34.2 CCL con il divisore di 177.7 o di 182 in rapporto al salario mensile.

Cantone di Ginevra 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2017):
Categoria di collaboratori Salario mensile
Per i lavoratori titolari AFC o CAP:
- nel 1° anno dopo la fine del tirocinio CHF 4'500.--
- dopo un anno di esperienza professionaleCHF 4'680.--
- dopo due anni di esperienza professionaleCHF 4'900.--
- dopo cinque anni di esperienza professionaleCHF 5'100.--
Per i lavoratori titolari di un CFP
– con meno di 2 anni di esperienza professionaleCHF 4'150.--
– con più di 2 anni di esperienza professionaleCHF 4'230.--
– dopo cinque anni di esperienza professionaleCHF 4'690.--
Per i lavoratori senza AFC o CAP:
- con meno di 2 anni di esperienza professionaleCHF 4'050.--
- con più di 2 anni di esperienza professionaleCHF 4'150.--
- con più di 5 anni di esperienza professionaleCHF 4'450.--
Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC
- 1° annoCHF 600.--
- 2° annoCHF 800.--
- 3° annoCHF 1'000.--
- 4° annoCHF 1'300.--
Apprendisti verniciare e carozzeria CFP:
- 1° annoCHF 600.--
- 2° annoCHF 800.--

Articolo 36; Appendice 8
Salari / salari minimi
10356
Salari minimi ad eccezione del Cantone di Ginevra (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° ottobre 2018):
categoria di collaboratoriesperienzaall'ora, con 41 ore settimanaliall'ora, con 42 ore settimanalial mese
lavoratori con AFCnel primo anno dopo la procedura di qualificazioneCHF 24.20CHF 23.63CHF 4'300.--
lavoratori con CFPnel primo anno dopo l’ottenimento del certificatoCHF 21.81CHF 21.29CHF 3'875.--
lavoratori senza attestato-CHF 21.38CHF 20.88CHF 3800.--
* I leva bolle vengono trattati come lavoratori qualificati dopo un tirocinio di 4 anni (AFC).

I salari minimi orari si calcolano secondo l'articolo 34.2 CCL con il divisore di 177.7 o di 182 in rapporto al salario mensile.

Cantone di Ginevra 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2017):
Categoria di collaboratori Salario mensile
Per i lavoratori titolari AFC o CAP:
- nel 1° anno dopo la fine del tirocinio CHF 4'500.--
- dopo un anno di esperienza professionaleCHF 4'680.--
- dopo due anni di esperienza professionaleCHF 4'900.--
- dopo cinque anni di esperienza professionaleCHF 5'100.--
Per i lavoratori titolari di un CFP
– con meno di 2 anni di esperienza professionaleCHF 4'150.--
– con più di 2 anni di esperienza professionaleCHF 4'230.--
– dopo cinque anni di esperienza professionaleCHF 4'690.--
Per i lavoratori senza AFC o CAP:
- con meno di 2 anni di esperienza professionaleCHF 4'050.--
- con più di 2 anni di esperienza professionaleCHF 4'150.--
- con più di 5 anni di esperienza professionaleCHF 4'450.--
Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC
- 1° annoCHF 600.--
- 2° annoCHF 800.--
- 3° annoCHF 1'000.--
- 4° annoCHF 1'300.--
Apprendisti verniciare e carozzeria CFP:
- 1° annoCHF 600.--
- 2° annoCHF 800.--

Articolo 36; Appendice 8
Salari / salari minimi
10606
Salari minimi ad eccezione del Cantone di Ginevra (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° ottobre 2018):
categoria di collaboratoriesperienzaall'ora, con 41 ore settimanaliall'ora, con 42 ore settimanalial mese
lavoratori con AFCnel primo anno dopo la procedura di qualificazioneCHF 24.20CHF 23.63CHF 4'300.--
lavoratori con CFPnel primo anno dopo l’ottenimento del certificatoCHF 21.81CHF 21.29CHF 3'875.--
lavoratori senza attestato-CHF 21.38CHF 20.88CHF 3800.--
* I leva bolle vengono trattati come lavoratori qualificati dopo un tirocinio di 4 anni (AFC).

I salari minimi orari si calcolano secondo l'articolo 34.2 CCL con il divisore di 177.7 o di 182 in rapporto al salario mensile.

Cantone di Ginevra 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2017):
Categoria di collaboratori Salario mensile
Per i lavoratori titolari AFC o CAP:
- nel 1° anno dopo la fine del tirocinio CHF 4'500.--
- dopo un anno di esperienza professionaleCHF 4'680.--
- dopo due anni di esperienza professionaleCHF 4'900.--
- dopo cinque anni di esperienza professionaleCHF 5'100.--
Per i lavoratori titolari di un CFP
– con meno di 2 anni di esperienza professionaleCHF 4'150.--
– con più di 2 anni di esperienza professionaleCHF 4'230.--
– dopo cinque anni di esperienza professionaleCHF 4'690.--
Per i lavoratori senza AFC o CAP:
- con meno di 2 anni di esperienza professionaleCHF 4'050.--
- con più di 2 anni di esperienza professionaleCHF 4'150.--
- con più di 5 anni di esperienza professionaleCHF 4'450.--
Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC
- 1° annoCHF 600.--
- 2° annoCHF 800.--
- 3° annoCHF 1'000.--
- 4° annoCHF 1'300.--
Apprendisti verniciare e carozzeria CFP:
- 1° annoCHF 600.--
- 2° annoCHF 800.--

Articolo 36; Appendice 8
Salari / salari minimi
10722
Salari minimi ad eccezione del Cantone di Ginevra (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° ottobre 2018):
categoria di collaboratoriesperienzaall'ora, con 41 ore settimanaliall'ora, con 42 ore settimanalial mese
lavoratori con AFCnel primo anno dopo la procedura di qualificazioneCHF 24.20CHF 23.63CHF 4'300.--
lavoratori con CFPnel primo anno dopo l’ottenimento del certificatoCHF 21.81CHF 21.29CHF 3'875.--
lavoratori senza attestato-CHF 21.38CHF 20.88CHF 3800.--
* I leva bolle vengono trattati come lavoratori qualificati dopo un tirocinio di 4 anni (AFC).

I salari minimi orari si calcolano secondo l'articolo 34.2 CCL con il divisore di 177.7 o di 182 in rapporto al salario mensile.

Cantone di Ginevra 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2017):
Categoria di collaboratori Salario mensile
Per i lavoratori titolari AFC o CAP:
- nel 1° anno dopo la fine del tirocinio CHF 4'500.--
- dopo un anno di esperienza professionaleCHF 4'680.--
- dopo due anni di esperienza professionaleCHF 4'900.--
- dopo cinque anni di esperienza professionaleCHF 5'100.--
Per i lavoratori titolari di un CFP
– con meno di 2 anni di esperienza professionaleCHF 4'150.--
– con più di 2 anni di esperienza professionaleCHF 4'230.--
– dopo cinque anni di esperienza professionaleCHF 4'690.--
Per i lavoratori senza AFC o CAP:
- con meno di 2 anni di esperienza professionaleCHF 4'050.--
- con più di 2 anni di esperienza professionaleCHF 4'150.--
- con più di 5 anni di esperienza professionaleCHF 4'450.--
Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC
- 1° annoCHF 600.--
- 2° annoCHF 800.--
- 3° annoCHF 1'000.--
- 4° annoCHF 1'300.--
Apprendisti verniciare e carozzeria CFP:
- 1° annoCHF 600.--
- 2° annoCHF 800.--

Articolo 36; Appendice 8
Categorie salariali
9727
Categorie salarialiPraticaDescrizione
lavoratori con AFCnel primo anno dopo la procedura di qualificazioneper i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell'attestato di fine tirocinio (AFC)
lavoratori con CFPnel primo anno dopo l'ottenimento del certificatoper i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP)
lavoratori senza attestatoa partire dal 20° anno di etàper i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria, a partire dal 20° anno di età

AFC: Attestato federale di capacità
CFP: Certificato federale di formazione pratica
PQ: Procedura di qualificazione = esami di fine tirocinio

Articolo 36; Appendice 8
Categorie salariali
10356
Categorie salarialiPraticaDescrizione
lavoratori con AFCnel primo anno dopo la procedura di qualificazioneper i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell'attestato di fine tirocinio (AFC)
lavoratori con CFPnel primo anno dopo l'ottenimento del certificatoper i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP)
lavoratori senza attestatoa partire dal 20° anno di etàper i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria, a partire dal 20° anno di età

AFC: Attestato federale di capacità
CFP: Certificato federale di formazione pratica
PQ: Procedura di qualificazione = esami di fine tirocinio

Articolo 36; Appendice 8
Categorie salariali
10606
Categorie salarialiPraticaDescrizione
lavoratori con AFCnel primo anno dopo la procedura di qualificazioneper i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell'attestato di fine tirocinio (AFC)
lavoratori con CFPnel primo anno dopo l'ottenimento del certificatoper i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP)
lavoratori senza attestatoa partire dal 20° anno di etàper i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria, a partire dal 20° anno di età

AFC: Attestato federale di capacità
CFP: Certificato federale di formazione pratica
PQ: Procedura di qualificazione = esami di fine tirocinio

Articolo 36; Appendice 8
Categorie salariali
10722
Categorie salarialiPraticaDescrizione
lavoratori con AFCnel primo anno dopo la procedura di qualificazioneper i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell'attestato di fine tirocinio (AFC)
lavoratori con CFPnel primo anno dopo l'ottenimento del certificatoper i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP)
lavoratori senza attestatoa partire dal 20° anno di etàper i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria, a partire dal 20° anno di età

AFC: Attestato federale di capacità
CFP: Certificato federale di formazione pratica
PQ: Procedura di qualificazione = esami di fine tirocinio

Articolo 36; Appendice 8
Aumento salariale
9727
2019 (ad eccezione del Cantone di Ginevra) (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2019):
Tutte le imprese … utilizzano lo 0,4% dell’intera massa salariale AVS dei lavoratori
… con giorno di riferimento 31.12.2018, per concedere aumenti salariali generali a favore dei lavoratori e lo 0,6% dell’intera massa salariale AVS dei lavoratori … con giorno di riferimento 31.12.2018, per concedere aumenti salariali individuali a favore dei lavoratori.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.



Articolo 36.2; Appendice 8
Aumento salariale
10356
2019 (ad eccezione del Cantone di Ginevra) (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2019):
Tutte le imprese … utilizzano lo 0,4% dell’intera massa salariale AVS dei lavoratori
… con giorno di riferimento 31.12.2018, per concedere aumenti salariali generali a favore dei lavoratori e lo 0,6% dell’intera massa salariale AVS dei lavoratori … con giorno di riferimento 31.12.2018, per concedere aumenti salariali individuali a favore dei lavoratori.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.



Articolo 36.2; Appendice 8
Aumento salariale
10606
2019 (ad eccezione del Cantone di Ginevra) (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2019):
Tutte le imprese … utilizzano lo 0,4% dell’intera massa salariale AVS dei lavoratori
… con giorno di riferimento 31.12.2018, per concedere aumenti salariali generali a favore dei lavoratori e lo 0,6% dell’intera massa salariale AVS dei lavoratori … con giorno di riferimento 31.12.2018, per concedere aumenti salariali individuali a favore dei lavoratori.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.



Articolo 36.2; Appendice 8
Aumento salariale
10722
2019 (ad eccezione del Cantone di Ginevra) (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2019):
Tutte le imprese … utilizzano lo 0,4% dell’intera massa salariale AVS dei lavoratori
… con giorno di riferimento 31.12.2018, per concedere aumenti salariali generali a favore dei lavoratori e lo 0,6% dell’intera massa salariale AVS dei lavoratori … con giorno di riferimento 31.12.2018, per concedere aumenti salariali individuali a favore dei lavoratori.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.



Articolo 36.2; Appendice 8
Tredicesima mensilità
9727
Il datore di lavoro deve versare al lavoratore, al più tardi nel mese di dicembre, un’indennità di fine anno pari al 100% del salario mensile medio.

Cantone di Ginevra 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.12.2015):
Tutti i lavoratori che sottostanno al CCL hanno diritto a un’intera tredicesima mensilità
(100 %) pro rata temporis; la tredicesima mensilità è dovuta anche agli apprendisti.

Articolo 38.1; Appendice 7.3: articolo 5
Tredicesima mensilità
10356
Il datore di lavoro deve versare al lavoratore, al più tardi nel mese di dicembre, un’indennità di fine anno pari al 100% del salario mensile medio.

Cantone di Ginevra 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.12.2015):
Tutti i lavoratori che sottostanno al CCL hanno diritto a un’intera tredicesima mensilità
(100 %) pro rata temporis; la tredicesima mensilità è dovuta anche agli apprendisti.

Articolo 38.1; Appendice 7.3: articolo 5
Tredicesima mensilità
10606
Il datore di lavoro deve versare al lavoratore, al più tardi nel mese di dicembre, un’indennità di fine anno pari al 100% del salario mensile medio.

Cantone di Ginevra 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.12.2015):
Tutti i lavoratori che sottostanno al CCL hanno diritto a un’intera tredicesima mensilità
(100 %) pro rata temporis; la tredicesima mensilità è dovuta anche agli apprendisti.

Articolo 38.1; Appendice 7.3: articolo 5
Tredicesima mensilità
10722
Il datore di lavoro deve versare al lavoratore, al più tardi nel mese di dicembre, un’indennità di fine anno pari al 100% del salario mensile medio.

Cantone di Ginevra 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.12.2015):
Tutti i lavoratori che sottostanno al CCL hanno diritto a un’intera tredicesima mensilità
(100 %) pro rata temporis; la tredicesima mensilità è dovuta anche agli apprendisti.

Articolo 38.1; Appendice 7.3: articolo 5
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
9727
Il datore di lavoro deve versare al lavoratore, al più tardi nel mese di dicembre, un’indennità di fine anno pari al 100% del salario mensile medio.

Cantone di Ginevra 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.12.2015):
Tutti i lavoratori che sottostanno al CCL hanno diritto a un’intera tredicesima mensilità
(100 %) pro rata temporis; la tredicesima mensilità è dovuta anche agli apprendisti.

Articolo 38.1; Appendice 7.3: articolo 5
Premio per anzianità di servizio
9727
Il datore di lavoro deve versare al lavoratore, al più tardi nel mese di dicembre, un’indennità di fine anno pari al 100% del salario mensile medio.

Cantone di Ginevra 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.12.2015):
Tutti i lavoratori che sottostanno al CCL hanno diritto a un’intera tredicesima mensilità
(100 %) pro rata temporis; la tredicesima mensilità è dovuta anche agli apprendisti.

Articolo 38.1; Appendice 7.3: articolo 5
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9727
Tipo di lavoro Supplemento
Lavoro notturno (23:00-06:00)
- temporaneo (inferiore a 25 notti per anno civile) 50%
- periodico o regolare (pari o superiore a 25 notti per anno civile)compensazione di tempo equivalente al 10% oppure ad un supplemento di tempo libero pari al 10%
Lavoro domenicale e festivo (23:00-23:00)50%

Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo (art. 26.5 CCL) devono essere compensate con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso della settimana seguente. Inoltre rimangono applicabili le disposizioni della legge sul lavoro (LL), in particolare il supplemento salariale del 50%.

Articoli 26.4 – 26.6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10356
Tipo di lavoro Supplemento
Lavoro notturno (23:00-06:00)
- temporaneo (inferiore a 25 notti per anno civile) 50%
- periodico o regolare (pari o superiore a 25 notti per anno civile)compensazione di tempo equivalente al 10% oppure ad un supplemento di tempo libero pari al 10%
Lavoro domenicale e festivo (23:00-23:00)50%

Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo (art. 26.5 CCL) devono essere compensate con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso della settimana seguente. Inoltre rimangono applicabili le disposizioni della legge sul lavoro (LL), in particolare il supplemento salariale del 50%.

Articoli 26.4 – 26.6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10606
Tipo di lavoro Supplemento
Lavoro notturno (23:00-06:00)
- temporaneo (inferiore a 25 notti per anno civile) 50%
- periodico o regolare (pari o superiore a 25 notti per anno civile)compensazione di tempo equivalente al 10% oppure ad un supplemento di tempo libero pari al 10%
Lavoro domenicale e festivo (23:00-23:00)50%

Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo (art. 26.5 CCL) devono essere compensate con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso della settimana seguente. Inoltre rimangono applicabili le disposizioni della legge sul lavoro (LL), in particolare il supplemento salariale del 50%.

Articoli 26.4 – 26.6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10722
Tipo di lavoro Supplemento
Lavoro notturno (23:00-06:00)
- temporaneo (inferiore a 25 notti per anno civile) 50%
- periodico o regolare (pari o superiore a 25 notti per anno civile)compensazione di tempo equivalente al 10% oppure ad un supplemento di tempo libero pari al 10%
Lavoro domenicale e festivo (23:00-23:00)50%

Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo (art. 26.5 CCL) devono essere compensate con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso della settimana seguente. Inoltre rimangono applicabili le disposizioni della legge sul lavoro (LL), in particolare il supplemento salariale del 50%.

Articoli 26.4 – 26.6
Rimborso spese
9727
Lavori fuori sede: indennizzo di tutte le spese

Articolo 39.1
Rimborso spese
10356
Lavori fuori sede: indennizzo di tutte le spese

Articolo 39.1
Rimborso spese
10606
Lavori fuori sede: indennizzo di tutte le spese

Articolo 39.1
Rimborso spese
10722
Lavori fuori sede: indennizzo di tutte le spese

Articolo 39.1
Orario di lavoro
9727
ore annueore mensiliore settimanali
2132177.741
218418242

D'intesa con l'intero personale o con i suoi rappresentanti, le aziende Hanno la possibilità di fissare la durata del lavoro (durata normale del lavoro) fino a un massimo di 42 ore settimanali, aumentando di conseguenza i giorni vacanza (conformemente all'art. 27 CCL).

Articoli 23.1 e 26.2
Orario di lavoro
10356
ore annueore mensiliore settimanali
2132177.741
218418242

D'intesa con l'intero personale o con i suoi rappresentanti, le aziende Hanno la possibilità di fissare la durata del lavoro (durata normale del lavoro) fino a un massimo di 42 ore settimanali, aumentando di conseguenza i giorni vacanza (conformemente all'art. 27 CCL).

Articoli 23.1 e 26.2
Orario di lavoro
10606
ore annueore mensiliore settimanali
2132177.741
218418242

D'intesa con l'intero personale o con i suoi rappresentanti, le aziende Hanno la possibilità di fissare la durata del lavoro (durata normale del lavoro) fino a un massimo di 42 ore settimanali, aumentando di conseguenza i giorni vacanza (conformemente all'art. 27 CCL).

Articoli 23.1 e 26.2
Orario di lavoro
10722
ore annueore mensiliore settimanali
2132177.741
218418242

D'intesa con l'intero personale o con i suoi rappresentanti, le aziende Hanno la possibilità di fissare la durata del lavoro (durata normale del lavoro) fino a un massimo di 42 ore settimanali, aumentando di conseguenza i giorni vacanza (conformemente all'art. 27 CCL).

Articoli 23.1 e 26.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
9727
È considerato lavoro straordinario quello che supera la durata del lavoro fissata a livello d'azienda secondo l'art. 23.1 CCL, fino ad un limite di 50 ore settimanali. Le ore straordinarie devono essere compensate con tempo libero di uguale durata al massimo entro i primi sei mesi dell'anno civile seguente. Un'eventuale compensazione in denaro viene effettuata in base alla prassi aziendale. D’intesa con l’intero personale o con i suoi rappresentanti, le aziende hanno la possibilità di fissare la durata del lavoro (durata normale del lavoro) fino a un massimo di 42 ore settimanali, aumentando di conseguenza i giorni di vacanza (conformemente all’art. 27).

Articolo 26.1 – 26.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
10356
È considerato lavoro straordinario quello che supera la durata del lavoro fissata a livello d'azienda secondo l'art. 23.1 CCL, fino ad un limite di 50 ore settimanali. Le ore straordinarie devono essere compensate con tempo libero di uguale durata al massimo entro i primi sei mesi dell'anno civile seguente. Un'eventuale compensazione in denaro viene effettuata in base alla prassi aziendale. D’intesa con l’intero personale o con i suoi rappresentanti, le aziende hanno la possibilità di fissare la durata del lavoro (durata normale del lavoro) fino a un massimo di 42 ore settimanali, aumentando di conseguenza i giorni di vacanza (conformemente all’art. 27).

Articolo 26.1 – 26.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
10606
È considerato lavoro straordinario quello che supera la durata del lavoro fissata a livello d'azienda secondo l'art. 23.1 CCL, fino ad un limite di 50 ore settimanali. Le ore straordinarie devono essere compensate con tempo libero di uguale durata al massimo entro i primi sei mesi dell'anno civile seguente. Un'eventuale compensazione in denaro viene effettuata in base alla prassi aziendale. D’intesa con l’intero personale o con i suoi rappresentanti, le aziende hanno la possibilità di fissare la durata del lavoro (durata normale del lavoro) fino a un massimo di 42 ore settimanali, aumentando di conseguenza i giorni di vacanza (conformemente all’art. 27).

Articolo 26.1 – 26.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
10722
È considerato lavoro straordinario quello che supera la durata del lavoro fissata a livello d'azienda secondo l'art. 23.1 CCL, fino ad un limite di 50 ore settimanali. Le ore straordinarie devono essere compensate con tempo libero di uguale durata al massimo entro i primi sei mesi dell'anno civile seguente. Un'eventuale compensazione in denaro viene effettuata in base alla prassi aziendale. D’intesa con l’intero personale o con i suoi rappresentanti, le aziende hanno la possibilità di fissare la durata del lavoro (durata normale del lavoro) fino a un massimo di 42 ore settimanali, aumentando di conseguenza i giorni di vacanza (conformemente all’art. 27).

Articolo 26.1 – 26.3
Vacanze
9727
Durata delle vacanze per anno civile (in giorni lavorativi):
Categoria di etàcon 41 ore settimanalicon 42 ore settimanali
fino a 20 anni compiuti 25 giorni30 giorni
dopo il compimento dei 20 anni20 giorni25 giorni
dopo il compimento dei 50 anni25 giorni30 giorni
dopo il compimento dei 60 anni ed almeno 5 anni di servizio nell'azienda30 giorni35 giorni
Il diritto alle vacanze è calcolato a partire dal mese seguente il compimento degli anni.

Apprendisti cantone di Ginevra:
ApprendistatoVacanza
1° anno (indipende dell'età)6 settimane
2°, 3° e 4° anno (indipende dell'età)5 settimane

Articolo 27
Vacanze
10356
Durata delle vacanze per anno civile (in giorni lavorativi):
Categoria di etàcon 41 ore settimanalicon 42 ore settimanali
fino a 20 anni compiuti 25 giorni30 giorni
dopo il compimento dei 20 anni20 giorni25 giorni
dopo il compimento dei 50 anni25 giorni30 giorni
dopo il compimento dei 60 anni ed almeno 5 anni di servizio nell'azienda30 giorni35 giorni
Il diritto alle vacanze è calcolato a partire dal mese seguente il compimento degli anni.

Apprendisti cantone di Ginevra:
ApprendistatoVacanza
1° anno (indipende dell'età)6 settimane
2°, 3° e 4° anno (indipende dell'età)5 settimane

Articolo 27
Vacanze
10606
Durata delle vacanze per anno civile (in giorni lavorativi):
Categoria di etàcon 41 ore settimanalicon 42 ore settimanali
fino a 20 anni compiuti 25 giorni30 giorni
dopo il compimento dei 20 anni20 giorni25 giorni
dopo il compimento dei 50 anni25 giorni30 giorni
dopo il compimento dei 60 anni ed almeno 5 anni di servizio nell'azienda30 giorni35 giorni
Il diritto alle vacanze è calcolato a partire dal mese seguente il compimento degli anni.

Apprendisti cantone di Ginevra:
ApprendistatoVacanza
1° anno (indipende dell'età)6 settimane
2°, 3° e 4° anno (indipende dell'età)5 settimane

Articolo 27
Vacanze
10722
Durata delle vacanze per anno civile (in giorni lavorativi):
Categoria di etàcon 41 ore settimanalicon 42 ore settimanali
fino a 20 anni compiuti 25 giorni30 giorni
dopo il compimento dei 20 anni20 giorni25 giorni
dopo il compimento dei 50 anni25 giorni30 giorni
dopo il compimento dei 60 anni ed almeno 5 anni di servizio nell'azienda30 giorni35 giorni
Il diritto alle vacanze è calcolato a partire dal mese seguente il compimento degli anni.

Apprendisti cantone di Ginevra:
ApprendistatoVacanza
1° anno (indipende dell'età)6 settimane
2°, 3° e 4° anno (indipende dell'età)5 settimane

Articolo 27
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9727
Occasione Giorni compensati
Matrimonio2 giorni
Matrimonio di un figlio1 giorno
Nascita di un figlio1 giorno
Decesso del coniuge, di un figlio, figliastro o figlio adottivo3 giorni
Decesso di un fratello o una sorella o dei genitori, suoceri, nonni o nipoti o del genitore sostitutivo nelle famiglie allargate1 giorno
Riforma militare 1/2 giorno
Giornata d’informazione per l’arruolamento1 giorno
Trasloco della propria economia domestica, purché il rapporto di lavoro non sia stato disdetto1 giorno

Articolo 32.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10356
Occasione Giorni compensati
Matrimonio2 giorni
Matrimonio di un figlio1 giorno
Nascita di un figlio1 giorno
Decesso del coniuge, di un figlio, figliastro o figlio adottivo3 giorni
Decesso di un fratello o una sorella o dei genitori, suoceri, nonni o nipoti o del genitore sostitutivo nelle famiglie allargate1 giorno
Riforma militare 1/2 giorno
Giornata d’informazione per l’arruolamento1 giorno
Trasloco della propria economia domestica, purché il rapporto di lavoro non sia stato disdetto1 giorno

Articolo 32.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10606
Occasione Giorni compensati
Matrimonio2 giorni
Matrimonio di un figlio1 giorno
Nascita di un figlio1 giorno
Decesso del coniuge, di un figlio, figliastro o figlio adottivo3 giorni
Decesso di un fratello o una sorella o dei genitori, suoceri, nonni o nipoti o del genitore sostitutivo nelle famiglie allargate1 giorno
Riforma militare 1/2 giorno
Giornata d’informazione per l’arruolamento1 giorno
Trasloco della propria economia domestica, purché il rapporto di lavoro non sia stato disdetto1 giorno

Articolo 32.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10722
Occasione Giorni compensati
Matrimonio2 giorni
Matrimonio di un figlio1 giorno
Nascita di un figlio1 giorno
Decesso del coniuge, di un figlio, figliastro o figlio adottivo3 giorni
Decesso di un fratello o una sorella o dei genitori, suoceri, nonni o nipoti o del genitore sostitutivo nelle famiglie allargate1 giorno
Riforma militare 1/2 giorno
Giornata d’informazione per l’arruolamento1 giorno
Trasloco della propria economia domestica, purché il rapporto di lavoro non sia stato disdetto1 giorno

Articolo 32.1
Giorni festivi retribuiti
9727
Quando il lavoratore percepisce i giorni festivi fissati dal diritto cantonale non vi è alcuna trattenuta sul salario. Ciò vale per otto giorni festivi cantonali all’anno e per il giorno del 1° agosto,

È considerato lavoro domenicale e nei giorni festivi quello effettuato la domenica e nei giorni festivi fissati in base al diritto cantonale oppure federale. Il lavoro svolto di domenica e nei giorni festivi deve essere pagato con un'indennità del 50%.

Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo devono essere compensate in primo luogo con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso dei sei mesi seguenti. Se una compensazione in tempo libero non è realizzabile, tali ore devono essere retribuite con un'indemnità di salario del 50%.

Articolo 26.5 – 26.6, 29.1
Giorni festivi retribuiti
10356
Quando il lavoratore percepisce i giorni festivi fissati dal diritto cantonale non vi è alcuna trattenuta sul salario. Ciò vale per otto giorni festivi cantonali all’anno e per il giorno del 1° agosto,

È considerato lavoro domenicale e nei giorni festivi quello effettuato la domenica e nei giorni festivi fissati in base al diritto cantonale oppure federale. Il lavoro svolto di domenica e nei giorni festivi deve essere pagato con un'indennità del 50%.

Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo devono essere compensate in primo luogo con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso dei sei mesi seguenti. Se una compensazione in tempo libero non è realizzabile, tali ore devono essere retribuite con un'indemnità di salario del 50%.

Articolo 26.5 – 26.6, 29.1
Giorni festivi retribuiti
10606
Quando il lavoratore percepisce i giorni festivi fissati dal diritto cantonale non vi è alcuna trattenuta sul salario. Ciò vale per otto giorni festivi cantonali all’anno e per il giorno del 1° agosto,

È considerato lavoro domenicale e nei giorni festivi quello effettuato la domenica e nei giorni festivi fissati in base al diritto cantonale oppure federale. Il lavoro svolto di domenica e nei giorni festivi deve essere pagato con un'indennità del 50%.

Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo devono essere compensate in primo luogo con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso dei sei mesi seguenti. Se una compensazione in tempo libero non è realizzabile, tali ore devono essere retribuite con un'indemnità di salario del 50%.

Articolo 26.5 – 26.6, 29.1
Giorni festivi retribuiti
10722
Quando il lavoratore percepisce i giorni festivi fissati dal diritto cantonale non vi è alcuna trattenuta sul salario. Ciò vale per otto giorni festivi cantonali all’anno e per il giorno del 1° agosto,

È considerato lavoro domenicale e nei giorni festivi quello effettuato la domenica e nei giorni festivi fissati in base al diritto cantonale oppure federale. Il lavoro svolto di domenica e nei giorni festivi deve essere pagato con un'indennità del 50%.

Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo devono essere compensate in primo luogo con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso dei sei mesi seguenti. Se una compensazione in tempo libero non è realizzabile, tali ore devono essere retribuite con un'indemnità di salario del 50%.

Articolo 26.5 – 26.6, 29.1
Congedo di formazione
9727
I lavoratori, così come i membri della commissione d'azienda e quelli del Consiglio di fondazione delle istituzioni di previdenza eletti dai lavoratori, hanno diritto a due giorni di lavoro remunerato all'anno per il perfezionamento professionale specifico. Tale diritto è trasferibile ai tre anni successivi. La partecipazione ad un corso dev'essere discussa per tempo con il datore di lavoro. Dopo l'avvenuta partecipazione ad un corso bisogna presentare il relativo attestato di frequenza.



Articolo 22.1
Congedo di formazione
10356
I lavoratori, così come i membri della commissione d'azienda e quelli del Consiglio di fondazione delle istituzioni di previdenza eletti dai lavoratori, hanno diritto a due giorni di lavoro remunerato all'anno per il perfezionamento professionale specifico. Tale diritto è trasferibile ai tre anni successivi. La partecipazione ad un corso dev'essere discussa per tempo con il datore di lavoro. Dopo l'avvenuta partecipazione ad un corso bisogna presentare il relativo attestato di frequenza.



Articolo 22.1
Congedo di formazione
10606
I lavoratori, così come i membri della commissione d'azienda e quelli del Consiglio di fondazione delle istituzioni di previdenza eletti dai lavoratori, hanno diritto a due giorni di lavoro remunerato all'anno per il perfezionamento professionale specifico. Tale diritto è trasferibile ai tre anni successivi. La partecipazione ad un corso dev'essere discussa per tempo con il datore di lavoro. Dopo l'avvenuta partecipazione ad un corso bisogna presentare il relativo attestato di frequenza.



Articolo 22.1
Congedo di formazione
10722
I lavoratori, così come i membri della commissione d'azienda e quelli del Consiglio di fondazione delle istituzioni di previdenza eletti dai lavoratori, hanno diritto a due giorni di lavoro remunerato all'anno per il perfezionamento professionale specifico. Tale diritto è trasferibile ai tre anni successivi. La partecipazione ad un corso dev'essere discussa per tempo con il datore di lavoro. Dopo l'avvenuta partecipazione ad un corso bisogna presentare il relativo attestato di frequenza.



Articolo 22.1
Malattia
9727
Malattia:
80% per 720 giorni
I premi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.



Articoli 41 – 43
Malattia
10356
Malattia:
80% per 720 giorni
I premi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.

Articoli 41 e 42
Malattia
10606
Malattia:
80% per 720 giorni
I premi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.

Articoli 41 e 42
Malattia
10722
Malattia:
80% per 720 giorni
I premi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.

Articoli 41 e 42
Infortunio
9727
Malattia:
80% per 720 giorni
I premi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.



Articoli 41 – 43
Congedo maternità / paternità / parentale
9727
Congedo paternità: 1 giorno

Articolo 32.1
Congedo maternità / paternità / parentale
10356
Congedo paternità: 1 giorno

Articolo 32.1
Congedo maternità / paternità / parentale
10606
Congedo paternità: 1 giorno

Articolo 32.1
Congedo maternità / paternità / parentale
10722
Congedo paternità: 1 giorno

Articolo 32.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
9727
Tipo di servizio % del salario
Scuola reclute:
- celibi senza obbligo di mantenimento 50%
- coniugati e celibi con obblighi di mantenimento 80%
Altri periodi di servizio:
- fino ad un massimo di 4 settimane per anno civile100%
- per gli ulteriori periodi di servizio 80%
Militari in ferma continuata: 1 mese100%, poi prestazioni IPG

Articolo 44.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
10356
Tipo di servizio % del salario
Scuola reclute:
- celibi senza obbligo di mantenimento 50%
- coniugati e celibi con obblighi di mantenimento 80%
Altri periodi di servizio:
- fino ad un massimo di 4 settimane per anno civile100%
- per gli ulteriori periodi di servizio 80%
Militari in ferma continuata: 1 mese100%, poi prestazioni IPG

Articolo 44.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
10606
Tipo di servizio % del salario
Scuola reclute:
- celibi senza obbligo di mantenimento 50%
- coniugati e celibi con obblighi di mantenimento 80%
Altri periodi di servizio:
- fino ad un massimo di 4 settimane per anno civile100%
- per gli ulteriori periodi di servizio 80%
Militari in ferma continuata: 1 mese100%, poi prestazioni IPG

Articolo 44.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
10722
Tipo di servizio % del salario
Scuola reclute:
- celibi senza obbligo di mantenimento 50%
- coniugati e celibi con obblighi di mantenimento 80%
Altri periodi di servizio:
- fino ad un massimo di 4 settimane per anno civile100%
- per gli ulteriori periodi di servizio 80%
Militari in ferma continuata: 1 mese100%, poi prestazioni IPG

Articolo 44.1
Regolamentazioni in materia di pensionamento
9727
Possibilità del pensionamento flessibile dal compimento del 55° anno d’età.

Articolo 31
Pensionamento anticipato
9727
Possibilità del pensionamento flessibile dal compimento del 55° anno d’età.

Articolo 31
Pensionamento anticipato
10356
Possibilità del pensionamento flessibile dal compimento del 55° anno d’età.

Articolo 31
Pensionamento anticipato
10606
Possibilità del pensionamento flessibile dal compimento del 55° anno d’età.

Articolo 31
Pensionamento anticipato
10722
Possibilità del pensionamento flessibile dal compimento del 55° anno d’età.

Articolo 31
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9727
I lavoratori e i datori di lavoro (per ogni lavoratore) versano un contributo mensile di CHF 30.-- (un contributo di spese di applicazione di CHF 10.--/mensili e un contributo professionale di CHF 20.--/mensili)

Articolo 18.1 – 18.3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10356
I lavoratori e i datori di lavoro (per ogni lavoratore) versano un contributo mensile di CHF 30.-- (un contributo di spese di applicazione di CHF 10.--/mensili e un contributo professionale di CHF 20.--/mensili)

Articolo 18.1 – 18.3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10606
I lavoratori e i datori di lavoro (per ogni lavoratore) versano un contributo mensile di CHF 30.-- (un contributo di spese di applicazione di CHF 10.--/mensili e un contributo professionale di CHF 20.--/mensili)

Articolo 18.1 – 18.3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10722
I lavoratori e i datori di lavoro (per ogni lavoratore) versano un contributo mensile di CHF 30.-- (un contributo di spese di applicazione di CHF 10.--/mensili e un contributo professionale di CHF 20.--/mensili)

Articolo 18.1 – 18.3
Apprendisti
9727
Subordinazione al CCL:
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.

Vacanze (a norma di legge):
Fino al 20° anno d’età compiuto: 25 giorni lavorativi
Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività giovanili volontarie): 5 giorni di formazione (non retribuiti)

Raccomandazione salariale USIC (carrozziere verniciatore; carrozziere lattoniere e fabbro di veicoli; a seconda dell’anno di tirocinio, salario mensile lordo)
Regione Salario mensile
Argovia:
- 1° anno di tirocinio CHF 600.--
- 2° anno di tirocinio CHF 750.--
- 3° anno di tirocinio CHF 900.--
- 4° anno di tirocinio CHF 1'100.--
Berna:
- 1° anno di tirocinio CHF 500.--
- 2° anno di tirocinio CHF 650.-- (tirocinio supplementare: CHF 1'200.--)
- 3° anno di tirocinio CHF 900.-- (tirocinio supplementare: CHF 1'500.--)
- 4° anno di tirocinio CHF 1'200.-- (tirocinio supplementare: CHF 1'800.--)
Grigioni (formazione come fabbro di veicoli solo in casi eccezionali):
- 1° anno di tirocinio CHF 550.--
- 2° anno di tirocinio CHF 650.--
- 3° anno di tirocinio CHF 850.--
- 4° anno di tirocinio CHF 1'100.--
Mittelland:
- 1° anno di tirocinio CHF 500.--
- 2° anno di tirocinioCHF 650.--
- 3° anno di tirocinio CHF 800.--
- 4° anno di tirocinio CHF 1'000.--
Svizzera nord-occidentale:
- 1° anno di tirocinio CHF 700.--
- 2° anno di tirocinio CHF 900.--
- 3° anno di tirocinio CHF 1'100.--
- 4° anno di tirocinio CHF 1'400.--
Svizzera orientale:
- 1° anno di tirocinio CHF 550.--
- 2° anno di tirocinio CHF 700.--
- 3° anno di tirocinio CHF 850.--
- 4° anno di tirocinio CHF 1'100.--
Ticino:
- 1° anno di tirocinio CHF 582.--
- 2° anno di tirocinio CHF 672.--
- 3° anno di tirocinio CHF 850.--
- 4° anno di tirocinio CHF 1'077.--
Svizzera centrale:
- 1° anno di tirocinio CHF 650--
- 2° anno di tirocinio CHF 800.-- (tirocinio supplementare: CHF 1'200.--)
- 3° anno di tirocinio CHF 1'000.-- (tirocinio supplementare: CHF 1'500.--)
- 4° anno di tirocinio CHF 1'200.-- (tirocinio supplementare: CHF 1'800.--)
Zurigo:
- 1° anno di tirocinio CHF 750.-- (tirocinio supplementare: +20%)
- 2° anno di tirocinio CHF 900.-- (tirocinio supplementare: +20%)
- 3° anno di tirocinio CHF 1'050.-- (tirocinio supplementare: +20%)
- 4° anno di tirocinio CHF 1'250.-- (tirocinio supplementare: +20%)

Cantone di Ginevra
ApprendistatoVacanza
1° anno (indipende dell'età)6 settimane
2°, 3° e 4° anno (indipende dell'età)5 settimane

A partire dal 1.1.2014 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2014):
Categoria di collaboratori Salario mensile
Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC
- 1° annoCHF 600.--
- 2° annoCHF 800.--
- 3° annoCHF 1'000.--
- 4° annoCHF 1'300.--
Apprendisti verniciare e carozzeria CFP:
- 1° annoCHF 600.--
- 2° annoCHF 800.--

Articolo 3, articolo 27.1; accordi salariali 2014 e 2016 (appendice 8); 329a+e CO, Informazioni USIC del 14.4.2011
Apprendisti
10356
Subordinazione al CCL:
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.

Vacanze (a norma di legge):
– Fino al 20° anno d’età compiuto: 25 giorni lavorativi
– Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività giovanili volontarie): 5 giorni di formazione (non retribuiti)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantone di Ginevra
Apprendistato Vacanza
1° anno (indipende dell'età) 6 settimane
2°, 3° e 4° anno (indipende dell'età) 5 settimane

A partire dal 1.1.2014 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2014):
Categoria di collaboratori Salario mensile
Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC  
- 1° anno CHF 600.--
- 2° anno CHF 800.--
- 3° anno CHF 1'000.--
- 4° anno CHF 1'300.--
Apprendisti verniciare e carozzeria CFP:  
- 1° anno CHF 600.--
- 2° anno CHF 800.--

Articolo 3, articolo 27.1, 329a+e CO;
Apprendisti
10606
Subordinazione al CCL:
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.

Vacanze (a norma di legge):
– Fino al 20° anno d’età compiuto: 25 giorni lavorativi
– Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività giovanili volontarie): 5 giorni di formazione (non retribuiti)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantone di Ginevra
Apprendistato Vacanza
1° anno (indipende dell'età) 6 settimane
2°, 3° e 4° anno (indipende dell'età) 5 settimane

A partire dal 1.1.2014 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2014):
Categoria di collaboratori Salario mensile
Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC  
- 1° anno CHF 600.--
- 2° anno CHF 800.--
- 3° anno CHF 1'000.--
- 4° anno CHF 1'300.--
Apprendisti verniciare e carozzeria CFP:  
- 1° anno CHF 600.--
- 2° anno CHF 800.--

Articolo 3, articolo 27.1, 329a+e CO;
Apprendisti
10722
Subordinazione al CCL:
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.

Vacanze (a norma di legge):
– Fino al 20° anno d’età compiuto: 25 giorni lavorativi
– Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività giovanili volontarie): 5 giorni di formazione (non retribuiti)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantone di Ginevra
Apprendistato Vacanza
1° anno (indipende dell'età) 6 settimane
2°, 3° e 4° anno (indipende dell'età) 5 settimane

A partire dal 1.1.2014 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2014):
Categoria di collaboratori Salario mensile
Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC  
- 1° anno CHF 600.--
- 2° anno CHF 800.--
- 3° anno CHF 1'000.--
- 4° anno CHF 1'300.--
Apprendisti verniciare e carozzeria CFP:  
- 1° anno CHF 600.--
- 2° anno CHF 800.--

Articolo 3, articolo 27.1, 329a+e CO;
Giovani dipendenti
9727
Subordinazione al CCL:
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.

Vacanze (a norma di legge):
Fino al 20° anno d’età compiuto: 25 giorni lavorativi
Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività giovanili volontarie): 5 giorni di formazione (non retribuiti)

Raccomandazione salariale USIC (carrozziere verniciatore; carrozziere lattoniere e fabbro di veicoli; a seconda dell’anno di tirocinio, salario mensile lordo)
Regione Salario mensile
Argovia:
- 1° anno di tirocinio CHF 600.--
- 2° anno di tirocinio CHF 750.--
- 3° anno di tirocinio CHF 900.--
- 4° anno di tirocinio CHF 1'100.--
Berna:
- 1° anno di tirocinio CHF 500.--
- 2° anno di tirocinio CHF 650.-- (tirocinio supplementare: CHF 1'200.--)
- 3° anno di tirocinio CHF 900.-- (tirocinio supplementare: CHF 1'500.--)
- 4° anno di tirocinio CHF 1'200.-- (tirocinio supplementare: CHF 1'800.--)
Grigioni (formazione come fabbro di veicoli solo in casi eccezionali):
- 1° anno di tirocinio CHF 550.--
- 2° anno di tirocinio CHF 650.--
- 3° anno di tirocinio CHF 850.--
- 4° anno di tirocinio CHF 1'100.--
Mittelland:
- 1° anno di tirocinio CHF 500.--
- 2° anno di tirocinioCHF 650.--
- 3° anno di tirocinio CHF 800.--
- 4° anno di tirocinio CHF 1'000.--
Svizzera nord-occidentale:
- 1° anno di tirocinio CHF 700.--
- 2° anno di tirocinio CHF 900.--
- 3° anno di tirocinio CHF 1'100.--
- 4° anno di tirocinio CHF 1'400.--
Svizzera orientale:
- 1° anno di tirocinio CHF 550.--
- 2° anno di tirocinio CHF 700.--
- 3° anno di tirocinio CHF 850.--
- 4° anno di tirocinio CHF 1'100.--
Ticino:
- 1° anno di tirocinio CHF 582.--
- 2° anno di tirocinio CHF 672.--
- 3° anno di tirocinio CHF 850.--
- 4° anno di tirocinio CHF 1'077.--
Svizzera centrale:
- 1° anno di tirocinio CHF 650--
- 2° anno di tirocinio CHF 800.-- (tirocinio supplementare: CHF 1'200.--)
- 3° anno di tirocinio CHF 1'000.-- (tirocinio supplementare: CHF 1'500.--)
- 4° anno di tirocinio CHF 1'200.-- (tirocinio supplementare: CHF 1'800.--)
Zurigo:
- 1° anno di tirocinio CHF 750.-- (tirocinio supplementare: +20%)
- 2° anno di tirocinio CHF 900.-- (tirocinio supplementare: +20%)
- 3° anno di tirocinio CHF 1'050.-- (tirocinio supplementare: +20%)
- 4° anno di tirocinio CHF 1'250.-- (tirocinio supplementare: +20%)

Cantone di Ginevra
ApprendistatoVacanza
1° anno (indipende dell'età)6 settimane
2°, 3° e 4° anno (indipende dell'età)5 settimane

A partire dal 1.1.2014 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2014):
Categoria di collaboratori Salario mensile
Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC
- 1° annoCHF 600.--
- 2° annoCHF 800.--
- 3° annoCHF 1'000.--
- 4° annoCHF 1'300.--
Apprendisti verniciare e carozzeria CFP:
- 1° annoCHF 600.--
- 2° annoCHF 800.--

Articolo 3, articolo 27.1; accordi salariali 2014 e 2016 (appendice 8); 329a+e CO, Informazioni USIC del 14.4.2011
Giovani dipendenti
10356

Vacanze (a norma di legge):
– Fino al 20° anno d’età compiuto: 25 giorni lavorativi
– Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività giovanili volontarie): 5 giorni di formazione (non retribuiti)

Articolo 27.1; 329a+e CO

Giovani dipendenti
10606

Vacanze (a norma di legge):
– Fino al 20° anno d’età compiuto: 25 giorni lavorativi
– Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività giovanili volontarie): 5 giorni di formazione (non retribuiti)

Articolo 27.1; 329a+e CO

Giovani dipendenti
10722

Vacanze (a norma di legge):
– Fino al 20° anno d’età compiuto: 25 giorni lavorativi
– Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività giovanili volontarie): 5 giorni di formazione (non retribuiti)

Articolo 27.1; 329a+e CO

Termini di disdetta
9727
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il tempo di prova (1 mese) 7 giorni
Nel 1° anno di servizio 1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
Dal 10° anno di servizio 3 mesi

Articolo 48
Termini di disdetta
10356
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il tempo di prova (1 mese) 7 giorni
Nel 1° anno di servizio 1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
Dal 10° anno di servizio 3 mesi

Articolo 48
Termini di disdetta
10606
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il tempo di prova (1 mese) 7 giorni
Nel 1° anno di servizio 1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
Dal 10° anno di servizio 3 mesi

Articolo 48
Termini di disdetta
10722
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il tempo di prova (1 mese) 7 giorni
Nel 1° anno di servizio 1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
Dal 10° anno di servizio 3 mesi

Articolo 48
Rappresentanza dei lavoratori
9727
Sindacato Unia
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei lavoratori
10356
Sindacato Unia
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei lavoratori
10606
Sindacato Unia
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei lavoratori
10722
Sindacato Unia
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei datori di lavoro
9727
USIC – Unione Svizzera dei Carrozzieri
Rappresentanza dei datori di lavoro
10356
USIC – Unione Svizzera dei Carrozzieri
Rappresentanza dei datori di lavoro
10606
USIC – Unione Svizzera dei Carrozzieri
Rappresentanza dei datori di lavoro
10722
USIC – Unione Svizzera dei Carrozzieri
Compiti organi paritetici
9727
La Commissione Paritetica Nazionale (CPN) ha quali compiti:
a) di vigilare sull’applicazione e sull’esecuzione di questo CCL;
b) di promuovere la collaborazione fra le parti;
c) di occuparsi delle trattative salariali secondo gli articoli 36 e 37 CCL;
d) di occuparsi delle trattative contrattuali;
e) di promuovere il perfezionamento professionale;
f) di realizzare misure nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute;
g) di emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione del CCL. La CPN può delegare questo compito alla CPP;
h) di emanare le istruzioni organizzative ed amministrative relative alla tassazione dei contributi professionali e delle spese di applicazione per le commissioni paritetiche professionali eventualmente esistenti;
i) di designare la cassa incaricata dell’incasso dei contributi professionali e delle spese di applicazione;
k) di giudicare e decidere in caso di divergenze di opinione e di controversie tra le parti, risp. tra le loro sezioni, riguardanti l’applicazione e l’interpretazione di disposizioni del presente CCL o di una delle appendici che ne sono parte integrante;
l) di determinare e di incassare i costi di controllo, i richiami e le sanzioni contrattuali;
m) di giudicare in materia di assoggettamento di un datore di lavoro al contratto;
n) di regolare e gestire il fondo per la formazione professionale;
o) di trattare i problemi sottoposti dalle commissioni paritetiche
eventualmente esistenti, purchè essi
– escano dal quadro dell’azienda
– si riferiscano all’interpretazione del CCL
– siano di interesse generale;
p) di occuparsi di qualsiasi altro problema o compito che le venga sottoposto;
q) di regolamentare le soluzioni specifiche alle singole aziende in caso di problemi economici.

Articolo 8.3
Compiti organi paritetici
10356
La Commissione Paritetica Nazionale (CPN) ha quali compiti:
a) di vigilare sull’applicazione e sull’esecuzione di questo CCL;
b) di promuovere la collaborazione fra le parti;
c) di occuparsi delle trattative salariali secondo gli articoli 36 e 37 CCL;
d) di occuparsi delle trattative contrattuali;
e) di promuovere il perfezionamento professionale;
f) di realizzare misure nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute;
g) di emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione del CCL. La CPN può delegare questo compito alla CPP;
h) di emanare le istruzioni organizzative ed amministrative relative alla tassazione dei contributi professionali e delle spese di applicazione per le commissioni paritetiche professionali eventualmente esistenti;
i) di designare la cassa incaricata dell’incasso dei contributi professionali e delle spese di applicazione;
k) di giudicare e decidere in caso di divergenze di opinione e di controversie tra le parti, risp. tra le loro sezioni, riguardanti l’applicazione e l’interpretazione di disposizioni del presente CCL o di una delle appendici che ne sono parte integrante;
l) di determinare e di incassare i costi di controllo, i richiami e le sanzioni contrattuali;
m) di giudicare in materia di assoggettamento di un datore di lavoro al contratto;
n) di regolare e gestire il fondo per la formazione professionale;
o) di trattare i problemi sottoposti dalle commissioni paritetiche
eventualmente esistenti, purchè essi
– escano dal quadro dell’azienda
– si riferiscano all’interpretazione del CCL
– siano di interesse generale;
p) di occuparsi di qualsiasi altro problema o compito che le venga sottoposto;
q) di regolamentare le soluzioni specifiche alle singole aziende in caso di problemi economici.

Articolo 8.3
Compiti organi paritetici
10606
La Commissione Paritetica Nazionale (CPN) ha quali compiti:
a) di vigilare sull’applicazione e sull’esecuzione di questo CCL;
b) di promuovere la collaborazione fra le parti;
c) di occuparsi delle trattative salariali secondo gli articoli 36 e 37 CCL;
d) di occuparsi delle trattative contrattuali;
e) di promuovere il perfezionamento professionale;
f) di realizzare misure nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute;
g) di emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione del CCL. La CPN può delegare questo compito alla CPP;
h) di emanare le istruzioni organizzative ed amministrative relative alla tassazione dei contributi professionali e delle spese di applicazione per le commissioni paritetiche professionali eventualmente esistenti;
i) di designare la cassa incaricata dell’incasso dei contributi professionali e delle spese di applicazione;
k) di giudicare e decidere in caso di divergenze di opinione e di controversie tra le parti, risp. tra le loro sezioni, riguardanti l’applicazione e l’interpretazione di disposizioni del presente CCL o di una delle appendici che ne sono parte integrante;
l) di determinare e di incassare i costi di controllo, i richiami e le sanzioni contrattuali;
m) di giudicare in materia di assoggettamento di un datore di lavoro al contratto;
n) di regolare e gestire il fondo per la formazione professionale;
o) di trattare i problemi sottoposti dalle commissioni paritetiche
eventualmente esistenti, purchè essi
– escano dal quadro dell’azienda
– si riferiscano all’interpretazione del CCL
– siano di interesse generale;
p) di occuparsi di qualsiasi altro problema o compito che le venga sottoposto;
q) di regolamentare le soluzioni specifiche alle singole aziende in caso di problemi economici.

Articolo 8.3
Compiti organi paritetici
10722
La Commissione Paritetica Nazionale (CPN) ha quali compiti:
a) di vigilare sull’applicazione e sull’esecuzione di questo CCL;
b) di promuovere la collaborazione fra le parti;
c) di occuparsi delle trattative salariali secondo gli articoli 36 e 37 CCL;
d) di occuparsi delle trattative contrattuali;
e) di promuovere il perfezionamento professionale;
f) di realizzare misure nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute;
g) di emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione del CCL. La CPN può delegare questo compito alla CPP;
h) di emanare le istruzioni organizzative ed amministrative relative alla tassazione dei contributi professionali e delle spese di applicazione per le commissioni paritetiche professionali eventualmente esistenti;
i) di designare la cassa incaricata dell’incasso dei contributi professionali e delle spese di applicazione;
k) di giudicare e decidere in caso di divergenze di opinione e di controversie tra le parti, risp. tra le loro sezioni, riguardanti l’applicazione e l’interpretazione di disposizioni del presente CCL o di una delle appendici che ne sono parte integrante;
l) di determinare e di incassare i costi di controllo, i richiami e le sanzioni contrattuali;
m) di giudicare in materia di assoggettamento di un datore di lavoro al contratto;
n) di regolare e gestire il fondo per la formazione professionale;
o) di trattare i problemi sottoposti dalle commissioni paritetiche
eventualmente esistenti, purchè essi
– escano dal quadro dell’azienda
– si riferiscano all’interpretazione del CCL
– siano di interesse generale;
p) di occuparsi di qualsiasi altro problema o compito che le venga sottoposto;
q) di regolamentare le soluzioni specifiche alle singole aziende in caso di problemi economici.

Articolo 8.3
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9727
I datori di lavoro che contravvengono al CCL vengono obbligati ad effettuare i pagamenti degli arretrati; possibilità di bloccare la partecipazione dell’azienda agli appalti pubblici o sovvenzionati dallo Stato e l’assunzione di manodopera straniera che necessita di permesso di lavoro; inoltre, possibilità di infliggere una sanzione contrattuale.
I lavoratori possono essere condannati al pagamento di una sanzione contrattuale.

Articolo 9
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10356
I datori di lavoro che contravvengono al CCL vengono obbligati ad effettuare i pagamenti degli arretrati; possibilità di bloccare la partecipazione dell’azienda agli appalti pubblici o sovvenzionati dallo Stato e l’assunzione di manodopera straniera che necessita di permesso di lavoro; inoltre, possibilità di infliggere una sanzione contrattuale.
I lavoratori possono essere condannati al pagamento di una sanzione contrattuale.

Articolo 9
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10606
I datori di lavoro che contravvengono al CCL vengono obbligati ad effettuare i pagamenti degli arretrati; possibilità di bloccare la partecipazione dell’azienda agli appalti pubblici o sovvenzionati dallo Stato e l’assunzione di manodopera straniera che necessita di permesso di lavoro; inoltre, possibilità di infliggere una sanzione contrattuale.
I lavoratori possono essere condannati al pagamento di una sanzione contrattuale.

Articolo 9
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10722
I datori di lavoro che contravvengono al CCL vengono obbligati ad effettuare i pagamenti degli arretrati; possibilità di bloccare la partecipazione dell’azienda agli appalti pubblici o sovvenzionati dallo Stato e l’assunzione di manodopera straniera che necessita di permesso di lavoro; inoltre, possibilità di infliggere una sanzione contrattuale.
I lavoratori possono essere condannati al pagamento di una sanzione contrattuale.

Articolo 9
Piani sociali
9727
Le aziende che hanno problemi economici, rispettivamente in presenza di situazioni straordinarie, hanno il diritto di richiedere una soluzione aziendale individuale.
Responsabile della gestione, rispettivamente della decisione circa tali richieste è la commissione CPN. È possibile fare ricorso contro le decisioni della commissione CPN presso il comitato direttore della CPN. Quest’ultimo decide definitivamente. La CPN viene informata in merito agli accordi presi.



Articoli 12.3 e 52
Piani sociali
10356
Le aziende che hanno problemi economici, rispettivamente in presenza di situazioni straordinarie, hanno il diritto di richiedere una soluzione aziendale individuale.
Responsabile della gestione, rispettivamente della decisione circa tali richieste è la commissione CPN. È possibile fare ricorso contro le decisioni della commissione CPN presso il comitato direttore della CPN. Quest’ultimo decide definitivamente. La CPN viene informata in merito agli accordi presi.



Articoli 12.3 e 52
Piani sociali
10606
Le aziende che hanno problemi economici, rispettivamente in presenza di situazioni straordinarie, hanno il diritto di richiedere una soluzione aziendale individuale.
Responsabile della gestione, rispettivamente della decisione circa tali richieste è la commissione CPN. È possibile fare ricorso contro le decisioni della commissione CPN presso il comitato direttore della CPN. Quest’ultimo decide definitivamente. La CPN viene informata in merito agli accordi presi.



Articoli 12.3 e 52
Piani sociali
10722
Le aziende che hanno problemi economici, rispettivamente in presenza di situazioni straordinarie, hanno il diritto di richiedere una soluzione aziendale individuale.
Responsabile della gestione, rispettivamente della decisione circa tali richieste è la commissione CPN. È possibile fare ricorso contro le decisioni della commissione CPN presso il comitato direttore della CPN. Quest’ultimo decide definitivamente. La CPN viene informata in merito agli accordi presi.



Articoli 12.3 e 52
Procedure di conciliazione e arbitrato
9727
{nonave}|Livello| Instituzione responsabile| |1° livello| Livello aziendale| |2° livello| Commissione paritetica professionale| |3° livello| Commissione Paritetica Nazionale| |4° livello| Tribunale arbitrale| *Articolo 11*{/nonave}
Procedure di conciliazione e arbitrato
10356
{nonave}|Livello| Instituzione responsabile| |1° livello| Livello aziendale| |2° livello| Commissione paritetica professionale| |3° livello| Commissione Paritetica Nazionale| |4° livello| Tribunale arbitrale| *Articolo 11*{/nonave}
Procedure di conciliazione e arbitrato
10606
{nonave}|Livello| Instituzione responsabile| |1° livello| Livello aziendale| |2° livello| Commissione paritetica professionale| |3° livello| Commissione Paritetica Nazionale| |4° livello| Tribunale arbitrale| *Articolo 11*{/nonave}
Procedure di conciliazione e arbitrato
10722
{nonave}|Livello| Instituzione responsabile| |1° livello| Livello aziendale| |2° livello| Commissione paritetica professionale| |3° livello| Commissione Paritetica Nazionale| |4° livello| Tribunale arbitrale| *Articolo 11*{/nonave}
Informazioni organo paritetico
Commissione Paritetica Nazionale (CPN) per il ramo professionale Svizzero della carrozzeria
Weltpoststrasse 20
Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 22 65
carrosseriegewerbe@plk.ch
https://www.cpn-carrozzeria.ch/it/home/

Informazioni rappresentanti dei lavoratori
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20
Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it

Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
18.13759 25.11.2025 25.11.2025
18.13535 31.03.2025 31.03.2025
18.13502 24.03.2025 01.01.2025
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
17.13131 28.10.2024 01.11.2024
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
16.13088 26.08.2024 26.08.2024
16.13082 20.08.2024 01.01.2024
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
15.12949 03.04.2024 03.04.2024
15.12946 28.03.2024 28.03.2024
15.12943 25.03.2024 01.07.2022
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
14.12877 20.02.2024 20.02.2024
14.12599 17.11.2023 17.11.2023
14.12561 07.11.2023 07.11.2023
14.12504 25.09.2023 25.09.2023
14.12393 27.06.2023 27.06.2023
14.12232 28.03.2023 28.03.2023
14.11896 28.12.2022 28.12.2022
14.11492 08.12.2021 08.12.2021
14.11473 30.11.2021 01.12.2021
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
13.11206 12.02.2021 12.02.2021
13.11197 11.02.2021 11.02.2021
13.11122 01.01.2020 01.01.2020