CCL per i rami professionali della carrozzeria
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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.04.2020 fino al 30.11.2021
Campo d'applicazione geografico
Articolo 3.1
Campo d'applicazione geografico
Articolo 3.1
Campo d'applicazione geografico
Articolo 3.1
Campo d'applicazione geografico
Articolo 3.1
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 3.2
Campo d'applicazione personale
Dipendenti non sottoposti al CCL
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.
Articolo 3.3
Campo d'applicazione personale
Dipendenti non sottoposti al CCL
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.
Articolo 3.3
Campo d'applicazione personale
Dipendenti non sottoposti al CCL
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.
Articolo 3.3
Campo d'applicazione personale
Dipendenti non sottoposti al CCL
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.
Articolo 3.3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Obbligatorietà generale: articolo 1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Obbligatorietà generale: articolo 1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Obbligatorietà generale: articolo 1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Obbligatorietà generale: articolo 1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
– carrozzeria e costruzione di veicoli;
– selleria di carrozzeria;
– carrozzeria-lattoniere;
– verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;
– aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. levabolli);
– reparti di carrozzeria in aziende miste.
Obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
– carrozzeria e costruzione di veicoli;
– selleria di carrozzeria;
– carrozzeria-lattoniere;
– verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;
– aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. levabolli);
– reparti di carrozzeria in aziende miste.
Obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
– carrozzeria e costruzione di veicoli;
– selleria di carrozzeria;
– carrozzeria-lattoniere;
– verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;
– aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. levabolli);
– reparti di carrozzeria in aziende miste.
Obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
– carrozzeria e costruzione di veicoli;
– selleria di carrozzeria;
– carrozzeria-lattoniere;
– verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;
– aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. levabolli);
– reparti di carrozzeria in aziende miste.
Obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Dipendenti non sottoposti al CCL
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» si applicano anche alle persone in formazione.
Obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Dipendenti non sottoposti al CCL
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» si applicano anche alle persone in formazione.
Obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Dipendenti non sottoposti al CCL
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» si applicano anche alle persone in formazione.
Obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Dipendenti non sottoposti al CCL
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» si applicano anche alle persone in formazione.
Obbligatorietà generale: articolo 2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 17.2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 17.2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 17.2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 17.2
Informazioni organo paritetico
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrozzeria.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica nazionale (CPN) per i rami professionali della carrozzeria
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrozzeria.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica nazionale (CPN) per i rami professionali della carrozzeria
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrozzeria.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica nazionale (CPN) per i rami professionali della carrozzeria
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrozzeria.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrozzeria.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrozzeria.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Salari / salari minimi
| categoria di collaboratori | esperienza | all'ora, con 41 ore settimanali | all'ora, con 42 ore settimanali | al mese |
|---|---|---|---|---|
| lavoratori con AFC | nel primo anno dopo la procedura di qualificazione | CHF 24.20 | CHF 23.63 | CHF 4'300.-- |
| lavoratori con CFP | nel primo anno dopo l’ottenimento del certificato | CHF 21.81 | CHF 21.29 | CHF 3'875.-- |
| lavoratori senza attestato | - | CHF 21.38 | CHF 20.88 | CHF 3800.-- |
I salari minimi orari si calcolano secondo l'articolo 34.2 CCL con il divisore di 177.7 o di 182 in rapporto al salario mensile.
Cantone di Ginevra 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2017):
| Categoria di collaboratori | Salario mensile |
|---|---|
| Per i lavoratori titolari AFC o CAP: | |
| - nel 1° anno dopo la fine del tirocinio | CHF 4'500.-- |
| - dopo un anno di esperienza professionale | CHF 4'680.-- |
| - dopo due anni di esperienza professionale | CHF 4'900.-- |
| - dopo cinque anni di esperienza professionale | CHF 5'100.-- |
| Per i lavoratori titolari di un CFP | |
| – con meno di 2 anni di esperienza professionale | CHF 4'150.-- |
| – con più di 2 anni di esperienza professionale | CHF 4'230.-- |
| – dopo cinque anni di esperienza professionale | CHF 4'690.-- |
| Per i lavoratori senza AFC o CAP: | |
| - con meno di 2 anni di esperienza professionale | CHF 4'050.-- |
| - con più di 2 anni di esperienza professionale | CHF 4'150.-- |
| - con più di 5 anni di esperienza professionale | CHF 4'450.-- |
| Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC | |
| - 1° anno | CHF 600.-- |
| - 2° anno | CHF 800.-- |
| - 3° anno | CHF 1'000.-- |
| - 4° anno | CHF 1'300.-- |
| Apprendisti verniciare e carozzeria CFP: | |
| - 1° anno | CHF 600.-- |
| - 2° anno | CHF 800.-- |
Articolo 36; Appendice 8
Salari / salari minimi
| categoria di collaboratori | esperienza | all'ora, con 41 ore settimanali | all'ora, con 42 ore settimanali | al mese |
|---|---|---|---|---|
| lavoratori con AFC | nel primo anno dopo la procedura di qualificazione | CHF 24.20 | CHF 23.63 | CHF 4'300.-- |
| lavoratori con CFP | nel primo anno dopo l’ottenimento del certificato | CHF 21.81 | CHF 21.29 | CHF 3'875.-- |
| lavoratori senza attestato | - | CHF 21.38 | CHF 20.88 | CHF 3800.-- |
I salari minimi orari si calcolano secondo l'articolo 34.2 CCL con il divisore di 177.7 o di 182 in rapporto al salario mensile.
Cantone di Ginevra 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2017):
| Categoria di collaboratori | Salario mensile |
|---|---|
| Per i lavoratori titolari AFC o CAP: | |
| - nel 1° anno dopo la fine del tirocinio | CHF 4'500.-- |
| - dopo un anno di esperienza professionale | CHF 4'680.-- |
| - dopo due anni di esperienza professionale | CHF 4'900.-- |
| - dopo cinque anni di esperienza professionale | CHF 5'100.-- |
| Per i lavoratori titolari di un CFP | |
| – con meno di 2 anni di esperienza professionale | CHF 4'150.-- |
| – con più di 2 anni di esperienza professionale | CHF 4'230.-- |
| – dopo cinque anni di esperienza professionale | CHF 4'690.-- |
| Per i lavoratori senza AFC o CAP: | |
| - con meno di 2 anni di esperienza professionale | CHF 4'050.-- |
| - con più di 2 anni di esperienza professionale | CHF 4'150.-- |
| - con più di 5 anni di esperienza professionale | CHF 4'450.-- |
| Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC | |
| - 1° anno | CHF 600.-- |
| - 2° anno | CHF 800.-- |
| - 3° anno | CHF 1'000.-- |
| - 4° anno | CHF 1'300.-- |
| Apprendisti verniciare e carozzeria CFP: | |
| - 1° anno | CHF 600.-- |
| - 2° anno | CHF 800.-- |
Articolo 36; Appendice 8
Salari / salari minimi
| categoria di collaboratori | esperienza | all'ora, con 41 ore settimanali | all'ora, con 42 ore settimanali | al mese |
|---|---|---|---|---|
| lavoratori con AFC | nel primo anno dopo la procedura di qualificazione | CHF 24.20 | CHF 23.63 | CHF 4'300.-- |
| lavoratori con CFP | nel primo anno dopo l’ottenimento del certificato | CHF 21.81 | CHF 21.29 | CHF 3'875.-- |
| lavoratori senza attestato | - | CHF 21.38 | CHF 20.88 | CHF 3800.-- |
I salari minimi orari si calcolano secondo l'articolo 34.2 CCL con il divisore di 177.7 o di 182 in rapporto al salario mensile.
Cantone di Ginevra 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2017):
| Categoria di collaboratori | Salario mensile |
|---|---|
| Per i lavoratori titolari AFC o CAP: | |
| - nel 1° anno dopo la fine del tirocinio | CHF 4'500.-- |
| - dopo un anno di esperienza professionale | CHF 4'680.-- |
| - dopo due anni di esperienza professionale | CHF 4'900.-- |
| - dopo cinque anni di esperienza professionale | CHF 5'100.-- |
| Per i lavoratori titolari di un CFP | |
| – con meno di 2 anni di esperienza professionale | CHF 4'150.-- |
| – con più di 2 anni di esperienza professionale | CHF 4'230.-- |
| – dopo cinque anni di esperienza professionale | CHF 4'690.-- |
| Per i lavoratori senza AFC o CAP: | |
| - con meno di 2 anni di esperienza professionale | CHF 4'050.-- |
| - con più di 2 anni di esperienza professionale | CHF 4'150.-- |
| - con più di 5 anni di esperienza professionale | CHF 4'450.-- |
| Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC | |
| - 1° anno | CHF 600.-- |
| - 2° anno | CHF 800.-- |
| - 3° anno | CHF 1'000.-- |
| - 4° anno | CHF 1'300.-- |
| Apprendisti verniciare e carozzeria CFP: | |
| - 1° anno | CHF 600.-- |
| - 2° anno | CHF 800.-- |
Articolo 36; Appendice 8
Salari / salari minimi
| categoria di collaboratori | esperienza | all'ora, con 41 ore settimanali | all'ora, con 42 ore settimanali | al mese |
|---|---|---|---|---|
| lavoratori con AFC | nel primo anno dopo la procedura di qualificazione | CHF 24.20 | CHF 23.63 | CHF 4'300.-- |
| lavoratori con CFP | nel primo anno dopo l’ottenimento del certificato | CHF 21.81 | CHF 21.29 | CHF 3'875.-- |
| lavoratori senza attestato | - | CHF 21.38 | CHF 20.88 | CHF 3800.-- |
I salari minimi orari si calcolano secondo l'articolo 34.2 CCL con il divisore di 177.7 o di 182 in rapporto al salario mensile.
Cantone di Ginevra 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2017):
| Categoria di collaboratori | Salario mensile |
|---|---|
| Per i lavoratori titolari AFC o CAP: | |
| - nel 1° anno dopo la fine del tirocinio | CHF 4'500.-- |
| - dopo un anno di esperienza professionale | CHF 4'680.-- |
| - dopo due anni di esperienza professionale | CHF 4'900.-- |
| - dopo cinque anni di esperienza professionale | CHF 5'100.-- |
| Per i lavoratori titolari di un CFP | |
| – con meno di 2 anni di esperienza professionale | CHF 4'150.-- |
| – con più di 2 anni di esperienza professionale | CHF 4'230.-- |
| – dopo cinque anni di esperienza professionale | CHF 4'690.-- |
| Per i lavoratori senza AFC o CAP: | |
| - con meno di 2 anni di esperienza professionale | CHF 4'050.-- |
| - con più di 2 anni di esperienza professionale | CHF 4'150.-- |
| - con più di 5 anni di esperienza professionale | CHF 4'450.-- |
| Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC | |
| - 1° anno | CHF 600.-- |
| - 2° anno | CHF 800.-- |
| - 3° anno | CHF 1'000.-- |
| - 4° anno | CHF 1'300.-- |
| Apprendisti verniciare e carozzeria CFP: | |
| - 1° anno | CHF 600.-- |
| - 2° anno | CHF 800.-- |
Articolo 36; Appendice 8
Categorie salariali
| Categorie salariali | Pratica | Descrizione |
|---|---|---|
| lavoratori con AFC | nel primo anno dopo la procedura di qualificazione | per i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell'attestato di fine tirocinio (AFC) |
| lavoratori con CFP | nel primo anno dopo l'ottenimento del certificato | per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP) |
| lavoratori senza attestato | a partire dal 20° anno di età | per i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria, a partire dal 20° anno di età |
AFC: Attestato federale di capacità
CFP: Certificato federale di formazione pratica
PQ: Procedura di qualificazione = esami di fine tirocinio
Articolo 36; Appendice 8
Categorie salariali
| Categorie salariali | Pratica | Descrizione |
|---|---|---|
| lavoratori con AFC | nel primo anno dopo la procedura di qualificazione | per i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell'attestato di fine tirocinio (AFC) |
| lavoratori con CFP | nel primo anno dopo l'ottenimento del certificato | per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP) |
| lavoratori senza attestato | a partire dal 20° anno di età | per i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria, a partire dal 20° anno di età |
AFC: Attestato federale di capacità
CFP: Certificato federale di formazione pratica
PQ: Procedura di qualificazione = esami di fine tirocinio
Articolo 36; Appendice 8
Categorie salariali
| Categorie salariali | Pratica | Descrizione |
|---|---|---|
| lavoratori con AFC | nel primo anno dopo la procedura di qualificazione | per i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell'attestato di fine tirocinio (AFC) |
| lavoratori con CFP | nel primo anno dopo l'ottenimento del certificato | per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP) |
| lavoratori senza attestato | a partire dal 20° anno di età | per i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria, a partire dal 20° anno di età |
AFC: Attestato federale di capacità
CFP: Certificato federale di formazione pratica
PQ: Procedura di qualificazione = esami di fine tirocinio
Articolo 36; Appendice 8
Categorie salariali
| Categorie salariali | Pratica | Descrizione |
|---|---|---|
| lavoratori con AFC | nel primo anno dopo la procedura di qualificazione | per i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell'attestato di fine tirocinio (AFC) |
| lavoratori con CFP | nel primo anno dopo l'ottenimento del certificato | per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP) |
| lavoratori senza attestato | a partire dal 20° anno di età | per i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria, a partire dal 20° anno di età |
AFC: Attestato federale di capacità
CFP: Certificato federale di formazione pratica
PQ: Procedura di qualificazione = esami di fine tirocinio
Articolo 36; Appendice 8
Aumento salariale
Tutte le imprese … utilizzano lo 0,4% dell’intera massa salariale AVS dei lavoratori
… con giorno di riferimento 31.12.2018, per concedere aumenti salariali generali a favore dei lavoratori e lo 0,6% dell’intera massa salariale AVS dei lavoratori … con giorno di riferimento 31.12.2018, per concedere aumenti salariali individuali a favore dei lavoratori.
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.
Articolo 36.2; Appendice 8
Aumento salariale
Tutte le imprese … utilizzano lo 0,4% dell’intera massa salariale AVS dei lavoratori
… con giorno di riferimento 31.12.2018, per concedere aumenti salariali generali a favore dei lavoratori e lo 0,6% dell’intera massa salariale AVS dei lavoratori … con giorno di riferimento 31.12.2018, per concedere aumenti salariali individuali a favore dei lavoratori.
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.
Articolo 36.2; Appendice 8
Aumento salariale
Tutte le imprese … utilizzano lo 0,4% dell’intera massa salariale AVS dei lavoratori
… con giorno di riferimento 31.12.2018, per concedere aumenti salariali generali a favore dei lavoratori e lo 0,6% dell’intera massa salariale AVS dei lavoratori … con giorno di riferimento 31.12.2018, per concedere aumenti salariali individuali a favore dei lavoratori.
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.
Articolo 36.2; Appendice 8
Aumento salariale
Tutte le imprese … utilizzano lo 0,4% dell’intera massa salariale AVS dei lavoratori
… con giorno di riferimento 31.12.2018, per concedere aumenti salariali generali a favore dei lavoratori e lo 0,6% dell’intera massa salariale AVS dei lavoratori … con giorno di riferimento 31.12.2018, per concedere aumenti salariali individuali a favore dei lavoratori.
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.
Articolo 36.2; Appendice 8
Tredicesima mensilità
Cantone di Ginevra 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.12.2015):
Tutti i lavoratori che sottostanno al CCL hanno diritto a un’intera tredicesima mensilità
(100 %) pro rata temporis; la tredicesima mensilità è dovuta anche agli apprendisti.
Articolo 38.1; Appendice 7.3: articolo 5
Tredicesima mensilità
Cantone di Ginevra 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.12.2015):
Tutti i lavoratori che sottostanno al CCL hanno diritto a un’intera tredicesima mensilità
(100 %) pro rata temporis; la tredicesima mensilità è dovuta anche agli apprendisti.
Articolo 38.1; Appendice 7.3: articolo 5
Tredicesima mensilità
Cantone di Ginevra 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.12.2015):
Tutti i lavoratori che sottostanno al CCL hanno diritto a un’intera tredicesima mensilità
(100 %) pro rata temporis; la tredicesima mensilità è dovuta anche agli apprendisti.
Articolo 38.1; Appendice 7.3: articolo 5
Tredicesima mensilità
Cantone di Ginevra 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.12.2015):
Tutti i lavoratori che sottostanno al CCL hanno diritto a un’intera tredicesima mensilità
(100 %) pro rata temporis; la tredicesima mensilità è dovuta anche agli apprendisti.
Articolo 38.1; Appendice 7.3: articolo 5
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
Cantone di Ginevra 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.12.2015):
Tutti i lavoratori che sottostanno al CCL hanno diritto a un’intera tredicesima mensilità
(100 %) pro rata temporis; la tredicesima mensilità è dovuta anche agli apprendisti.
Articolo 38.1; Appendice 7.3: articolo 5
Premio per anzianità di servizio
Cantone di Ginevra 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.12.2015):
Tutti i lavoratori che sottostanno al CCL hanno diritto a un’intera tredicesima mensilità
(100 %) pro rata temporis; la tredicesima mensilità è dovuta anche agli apprendisti.
Articolo 38.1; Appendice 7.3: articolo 5
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Tipo di lavoro | Supplemento |
|---|---|
| Lavoro notturno (23:00-06:00) | |
| - temporaneo (inferiore a 25 notti per anno civile) | 50% |
| - periodico o regolare (pari o superiore a 25 notti per anno civile) | compensazione di tempo equivalente al 10% oppure ad un supplemento di tempo libero pari al 10% |
| Lavoro domenicale e festivo (23:00-23:00) | 50% |
Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo (art. 26.5 CCL) devono essere compensate con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso della settimana seguente. Inoltre rimangono applicabili le disposizioni della legge sul lavoro (LL), in particolare il supplemento salariale del 50%.
Articoli 26.4 – 26.6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Tipo di lavoro | Supplemento |
|---|---|
| Lavoro notturno (23:00-06:00) | |
| - temporaneo (inferiore a 25 notti per anno civile) | 50% |
| - periodico o regolare (pari o superiore a 25 notti per anno civile) | compensazione di tempo equivalente al 10% oppure ad un supplemento di tempo libero pari al 10% |
| Lavoro domenicale e festivo (23:00-23:00) | 50% |
Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo (art. 26.5 CCL) devono essere compensate con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso della settimana seguente. Inoltre rimangono applicabili le disposizioni della legge sul lavoro (LL), in particolare il supplemento salariale del 50%.
Articoli 26.4 – 26.6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Tipo di lavoro | Supplemento |
|---|---|
| Lavoro notturno (23:00-06:00) | |
| - temporaneo (inferiore a 25 notti per anno civile) | 50% |
| - periodico o regolare (pari o superiore a 25 notti per anno civile) | compensazione di tempo equivalente al 10% oppure ad un supplemento di tempo libero pari al 10% |
| Lavoro domenicale e festivo (23:00-23:00) | 50% |
Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo (art. 26.5 CCL) devono essere compensate con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso della settimana seguente. Inoltre rimangono applicabili le disposizioni della legge sul lavoro (LL), in particolare il supplemento salariale del 50%.
Articoli 26.4 – 26.6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Tipo di lavoro | Supplemento |
|---|---|
| Lavoro notturno (23:00-06:00) | |
| - temporaneo (inferiore a 25 notti per anno civile) | 50% |
| - periodico o regolare (pari o superiore a 25 notti per anno civile) | compensazione di tempo equivalente al 10% oppure ad un supplemento di tempo libero pari al 10% |
| Lavoro domenicale e festivo (23:00-23:00) | 50% |
Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo (art. 26.5 CCL) devono essere compensate con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso della settimana seguente. Inoltre rimangono applicabili le disposizioni della legge sul lavoro (LL), in particolare il supplemento salariale del 50%.
Articoli 26.4 – 26.6
Rimborso spese
Articolo 39.1
Rimborso spese
Articolo 39.1
Rimborso spese
Articolo 39.1
Rimborso spese
Articolo 39.1
Orario di lavoro
| ore annue | ore mensili | ore settimanali |
|---|---|---|
| 2132 | 177.7 | 41 |
| 2184 | 182 | 42 |
D'intesa con l'intero personale o con i suoi rappresentanti, le aziende Hanno la possibilità di fissare la durata del lavoro (durata normale del lavoro) fino a un massimo di 42 ore settimanali, aumentando di conseguenza i giorni vacanza (conformemente all'art. 27 CCL).
Articoli 23.1 e 26.2
Orario di lavoro
| ore annue | ore mensili | ore settimanali |
|---|---|---|
| 2132 | 177.7 | 41 |
| 2184 | 182 | 42 |
D'intesa con l'intero personale o con i suoi rappresentanti, le aziende Hanno la possibilità di fissare la durata del lavoro (durata normale del lavoro) fino a un massimo di 42 ore settimanali, aumentando di conseguenza i giorni vacanza (conformemente all'art. 27 CCL).
Articoli 23.1 e 26.2
Orario di lavoro
| ore annue | ore mensili | ore settimanali |
|---|---|---|
| 2132 | 177.7 | 41 |
| 2184 | 182 | 42 |
D'intesa con l'intero personale o con i suoi rappresentanti, le aziende Hanno la possibilità di fissare la durata del lavoro (durata normale del lavoro) fino a un massimo di 42 ore settimanali, aumentando di conseguenza i giorni vacanza (conformemente all'art. 27 CCL).
Articoli 23.1 e 26.2
Orario di lavoro
| ore annue | ore mensili | ore settimanali |
|---|---|---|
| 2132 | 177.7 | 41 |
| 2184 | 182 | 42 |
D'intesa con l'intero personale o con i suoi rappresentanti, le aziende Hanno la possibilità di fissare la durata del lavoro (durata normale del lavoro) fino a un massimo di 42 ore settimanali, aumentando di conseguenza i giorni vacanza (conformemente all'art. 27 CCL).
Articoli 23.1 e 26.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
Articolo 26.1 – 26.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
Articolo 26.1 – 26.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
Articolo 26.1 – 26.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
Articolo 26.1 – 26.3
Vacanze
| Categoria di età | con 41 ore settimanali | con 42 ore settimanali |
|---|---|---|
| fino a 20 anni compiuti | 25 giorni | 30 giorni |
| dopo il compimento dei 20 anni | 20 giorni | 25 giorni |
| dopo il compimento dei 50 anni | 25 giorni | 30 giorni |
| dopo il compimento dei 60 anni ed almeno 5 anni di servizio nell'azienda | 30 giorni | 35 giorni |
Apprendisti cantone di Ginevra:
| Apprendistato | Vacanza |
|---|---|
| 1° anno (indipende dell'età) | 6 settimane |
| 2°, 3° e 4° anno (indipende dell'età) | 5 settimane |
Articolo 27
Vacanze
| Categoria di età | con 41 ore settimanali | con 42 ore settimanali |
|---|---|---|
| fino a 20 anni compiuti | 25 giorni | 30 giorni |
| dopo il compimento dei 20 anni | 20 giorni | 25 giorni |
| dopo il compimento dei 50 anni | 25 giorni | 30 giorni |
| dopo il compimento dei 60 anni ed almeno 5 anni di servizio nell'azienda | 30 giorni | 35 giorni |
Apprendisti cantone di Ginevra:
| Apprendistato | Vacanza |
|---|---|
| 1° anno (indipende dell'età) | 6 settimane |
| 2°, 3° e 4° anno (indipende dell'età) | 5 settimane |
Articolo 27
Vacanze
| Categoria di età | con 41 ore settimanali | con 42 ore settimanali |
|---|---|---|
| fino a 20 anni compiuti | 25 giorni | 30 giorni |
| dopo il compimento dei 20 anni | 20 giorni | 25 giorni |
| dopo il compimento dei 50 anni | 25 giorni | 30 giorni |
| dopo il compimento dei 60 anni ed almeno 5 anni di servizio nell'azienda | 30 giorni | 35 giorni |
Apprendisti cantone di Ginevra:
| Apprendistato | Vacanza |
|---|---|
| 1° anno (indipende dell'età) | 6 settimane |
| 2°, 3° e 4° anno (indipende dell'età) | 5 settimane |
Articolo 27
Vacanze
| Categoria di età | con 41 ore settimanali | con 42 ore settimanali |
|---|---|---|
| fino a 20 anni compiuti | 25 giorni | 30 giorni |
| dopo il compimento dei 20 anni | 20 giorni | 25 giorni |
| dopo il compimento dei 50 anni | 25 giorni | 30 giorni |
| dopo il compimento dei 60 anni ed almeno 5 anni di servizio nell'azienda | 30 giorni | 35 giorni |
Apprendisti cantone di Ginevra:
| Apprendistato | Vacanza |
|---|---|
| 1° anno (indipende dell'età) | 6 settimane |
| 2°, 3° e 4° anno (indipende dell'età) | 5 settimane |
Articolo 27
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio | 2 giorni |
| Matrimonio di un figlio | 1 giorno |
| Nascita di un figlio | 1 giorno |
| Decesso del coniuge, di un figlio, figliastro o figlio adottivo | 3 giorni |
| Decesso di un fratello o una sorella o dei genitori, suoceri, nonni o nipoti o del genitore sostitutivo nelle famiglie allargate | 1 giorno |
| Riforma militare | 1/2 giorno |
| Giornata d’informazione per l’arruolamento | 1 giorno |
| Trasloco della propria economia domestica, purché il rapporto di lavoro non sia stato disdetto | 1 giorno |
Articolo 32.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio | 2 giorni |
| Matrimonio di un figlio | 1 giorno |
| Nascita di un figlio | 1 giorno |
| Decesso del coniuge, di un figlio, figliastro o figlio adottivo | 3 giorni |
| Decesso di un fratello o una sorella o dei genitori, suoceri, nonni o nipoti o del genitore sostitutivo nelle famiglie allargate | 1 giorno |
| Riforma militare | 1/2 giorno |
| Giornata d’informazione per l’arruolamento | 1 giorno |
| Trasloco della propria economia domestica, purché il rapporto di lavoro non sia stato disdetto | 1 giorno |
Articolo 32.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio | 2 giorni |
| Matrimonio di un figlio | 1 giorno |
| Nascita di un figlio | 1 giorno |
| Decesso del coniuge, di un figlio, figliastro o figlio adottivo | 3 giorni |
| Decesso di un fratello o una sorella o dei genitori, suoceri, nonni o nipoti o del genitore sostitutivo nelle famiglie allargate | 1 giorno |
| Riforma militare | 1/2 giorno |
| Giornata d’informazione per l’arruolamento | 1 giorno |
| Trasloco della propria economia domestica, purché il rapporto di lavoro non sia stato disdetto | 1 giorno |
Articolo 32.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio | 2 giorni |
| Matrimonio di un figlio | 1 giorno |
| Nascita di un figlio | 1 giorno |
| Decesso del coniuge, di un figlio, figliastro o figlio adottivo | 3 giorni |
| Decesso di un fratello o una sorella o dei genitori, suoceri, nonni o nipoti o del genitore sostitutivo nelle famiglie allargate | 1 giorno |
| Riforma militare | 1/2 giorno |
| Giornata d’informazione per l’arruolamento | 1 giorno |
| Trasloco della propria economia domestica, purché il rapporto di lavoro non sia stato disdetto | 1 giorno |
Articolo 32.1
Giorni festivi retribuiti
È considerato lavoro domenicale e nei giorni festivi quello effettuato la domenica e nei giorni festivi fissati in base al diritto cantonale oppure federale. Il lavoro svolto di domenica e nei giorni festivi deve essere pagato con un'indennità del 50%.
Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo devono essere compensate in primo luogo con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso dei sei mesi seguenti. Se una compensazione in tempo libero non è realizzabile, tali ore devono essere retribuite con un'indemnità di salario del 50%.
Articolo 26.5 – 26.6, 29.1
Giorni festivi retribuiti
È considerato lavoro domenicale e nei giorni festivi quello effettuato la domenica e nei giorni festivi fissati in base al diritto cantonale oppure federale. Il lavoro svolto di domenica e nei giorni festivi deve essere pagato con un'indennità del 50%.
Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo devono essere compensate in primo luogo con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso dei sei mesi seguenti. Se una compensazione in tempo libero non è realizzabile, tali ore devono essere retribuite con un'indemnità di salario del 50%.
Articolo 26.5 – 26.6, 29.1
Giorni festivi retribuiti
È considerato lavoro domenicale e nei giorni festivi quello effettuato la domenica e nei giorni festivi fissati in base al diritto cantonale oppure federale. Il lavoro svolto di domenica e nei giorni festivi deve essere pagato con un'indennità del 50%.
Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo devono essere compensate in primo luogo con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso dei sei mesi seguenti. Se una compensazione in tempo libero non è realizzabile, tali ore devono essere retribuite con un'indemnità di salario del 50%.
Articolo 26.5 – 26.6, 29.1
Giorni festivi retribuiti
È considerato lavoro domenicale e nei giorni festivi quello effettuato la domenica e nei giorni festivi fissati in base al diritto cantonale oppure federale. Il lavoro svolto di domenica e nei giorni festivi deve essere pagato con un'indennità del 50%.
Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo devono essere compensate in primo luogo con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso dei sei mesi seguenti. Se una compensazione in tempo libero non è realizzabile, tali ore devono essere retribuite con un'indemnità di salario del 50%.
Articolo 26.5 – 26.6, 29.1
Congedo di formazione
Articolo 22.1
Congedo di formazione
Articolo 22.1
Congedo di formazione
Articolo 22.1
Congedo di formazione
Articolo 22.1
Malattia
80% per 720 giorni
I premi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.
Articoli 41 – 43
Malattia
80% per 720 giorni
I premi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.
Articoli 41 e 42
Malattia
80% per 720 giorni
I premi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.
Articoli 41 e 42
Malattia
80% per 720 giorni
I premi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.
Articoli 41 e 42
Infortunio
80% per 720 giorni
I premi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.
Articoli 41 – 43
Congedo maternità / paternità / parentale
Articolo 32.1
Congedo maternità / paternità / parentale
Articolo 32.1
Congedo maternità / paternità / parentale
Articolo 32.1
Congedo maternità / paternità / parentale
Articolo 32.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | % del salario |
|---|---|
| Scuola reclute: | |
| - celibi senza obbligo di mantenimento | 50% |
| - coniugati e celibi con obblighi di mantenimento | 80% |
| Altri periodi di servizio: | |
| - fino ad un massimo di 4 settimane per anno civile | 100% |
| - per gli ulteriori periodi di servizio | 80% |
| Militari in ferma continuata: 1 mese | 100%, poi prestazioni IPG |
Articolo 44.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | % del salario |
|---|---|
| Scuola reclute: | |
| - celibi senza obbligo di mantenimento | 50% |
| - coniugati e celibi con obblighi di mantenimento | 80% |
| Altri periodi di servizio: | |
| - fino ad un massimo di 4 settimane per anno civile | 100% |
| - per gli ulteriori periodi di servizio | 80% |
| Militari in ferma continuata: 1 mese | 100%, poi prestazioni IPG |
Articolo 44.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | % del salario |
|---|---|
| Scuola reclute: | |
| - celibi senza obbligo di mantenimento | 50% |
| - coniugati e celibi con obblighi di mantenimento | 80% |
| Altri periodi di servizio: | |
| - fino ad un massimo di 4 settimane per anno civile | 100% |
| - per gli ulteriori periodi di servizio | 80% |
| Militari in ferma continuata: 1 mese | 100%, poi prestazioni IPG |
Articolo 44.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | % del salario |
|---|---|
| Scuola reclute: | |
| - celibi senza obbligo di mantenimento | 50% |
| - coniugati e celibi con obblighi di mantenimento | 80% |
| Altri periodi di servizio: | |
| - fino ad un massimo di 4 settimane per anno civile | 100% |
| - per gli ulteriori periodi di servizio | 80% |
| Militari in ferma continuata: 1 mese | 100%, poi prestazioni IPG |
Articolo 44.1
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Articolo 31
Pensionamento anticipato
Articolo 31
Pensionamento anticipato
Articolo 31
Pensionamento anticipato
Articolo 31
Pensionamento anticipato
Articolo 31
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Articolo 18.1 – 18.3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Articolo 18.1 – 18.3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Articolo 18.1 – 18.3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Articolo 18.1 – 18.3
Apprendisti
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.
Vacanze (a norma di legge):
Fino al 20° anno d’età compiuto: 25 giorni lavorativi
Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività giovanili volontarie): 5 giorni di formazione (non retribuiti)
Raccomandazione salariale USIC (carrozziere verniciatore; carrozziere lattoniere e fabbro di veicoli; a seconda dell’anno di tirocinio, salario mensile lordo)
| Regione | Salario mensile |
|---|---|
| Argovia: | |
| - 1° anno di tirocinio | CHF 600.-- |
| - 2° anno di tirocinio | CHF 750.-- |
| - 3° anno di tirocinio | CHF 900.-- |
| - 4° anno di tirocinio | CHF 1'100.-- |
| Berna: | |
| - 1° anno di tirocinio | CHF 500.-- |
| - 2° anno di tirocinio | CHF 650.-- (tirocinio supplementare: CHF 1'200.--) |
| - 3° anno di tirocinio | CHF 900.-- (tirocinio supplementare: CHF 1'500.--) |
| - 4° anno di tirocinio | CHF 1'200.-- (tirocinio supplementare: CHF 1'800.--) |
| Grigioni (formazione come fabbro di veicoli solo in casi eccezionali): | |
| - 1° anno di tirocinio | CHF 550.-- |
| - 2° anno di tirocinio | CHF 650.-- |
| - 3° anno di tirocinio | CHF 850.-- |
| - 4° anno di tirocinio | CHF 1'100.-- |
| Mittelland: | |
| - 1° anno di tirocinio | CHF 500.-- |
| - 2° anno di tirocinio | CHF 650.-- |
| - 3° anno di tirocinio | CHF 800.-- |
| - 4° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- |
| Svizzera nord-occidentale: | |
| - 1° anno di tirocinio | CHF 700.-- |
| - 2° anno di tirocinio | CHF 900.-- |
| - 3° anno di tirocinio | CHF 1'100.-- |
| - 4° anno di tirocinio | CHF 1'400.-- |
| Svizzera orientale: | |
| - 1° anno di tirocinio | CHF 550.-- |
| - 2° anno di tirocinio | CHF 700.-- |
| - 3° anno di tirocinio | CHF 850.-- |
| - 4° anno di tirocinio | CHF 1'100.-- |
| Ticino: | |
| - 1° anno di tirocinio | CHF 582.-- |
| - 2° anno di tirocinio | CHF 672.-- |
| - 3° anno di tirocinio | CHF 850.-- |
| - 4° anno di tirocinio | CHF 1'077.-- |
| Svizzera centrale: | |
| - 1° anno di tirocinio | CHF 650-- |
| - 2° anno di tirocinio | CHF 800.-- (tirocinio supplementare: CHF 1'200.--) |
| - 3° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- (tirocinio supplementare: CHF 1'500.--) |
| - 4° anno di tirocinio | CHF 1'200.-- (tirocinio supplementare: CHF 1'800.--) |
| Zurigo: | |
| - 1° anno di tirocinio | CHF 750.-- (tirocinio supplementare: +20%) |
| - 2° anno di tirocinio | CHF 900.-- (tirocinio supplementare: +20%) |
| - 3° anno di tirocinio | CHF 1'050.-- (tirocinio supplementare: +20%) |
| - 4° anno di tirocinio | CHF 1'250.-- (tirocinio supplementare: +20%) |
Cantone di Ginevra
| Apprendistato | Vacanza |
|---|---|
| 1° anno (indipende dell'età) | 6 settimane |
| 2°, 3° e 4° anno (indipende dell'età) | 5 settimane |
A partire dal 1.1.2014 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2014):
| Categoria di collaboratori | Salario mensile |
|---|---|
| Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC | |
| - 1° anno | CHF 600.-- |
| - 2° anno | CHF 800.-- |
| - 3° anno | CHF 1'000.-- |
| - 4° anno | CHF 1'300.-- |
| Apprendisti verniciare e carozzeria CFP: | |
| - 1° anno | CHF 600.-- |
| - 2° anno | CHF 800.-- |
Articolo 3, articolo 27.1; accordi salariali 2014 e 2016 (appendice 8); 329a+e CO, Informazioni USIC del 14.4.2011
Apprendisti
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.
Vacanze (a norma di legge):
– Fino al 20° anno d’età compiuto: 25 giorni lavorativi
– Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività giovanili volontarie): 5 giorni di formazione (non retribuiti)
Cantone di Ginevra
| Apprendistato | Vacanza |
|---|---|
| 1° anno (indipende dell'età) | 6 settimane |
| 2°, 3° e 4° anno (indipende dell'età) | 5 settimane |
A partire dal 1.1.2014 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2014):
| Categoria di collaboratori | Salario mensile |
|---|---|
| Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC | |
| - 1° anno | CHF 600.-- |
| - 2° anno | CHF 800.-- |
| - 3° anno | CHF 1'000.-- |
| - 4° anno | CHF 1'300.-- |
| Apprendisti verniciare e carozzeria CFP: | |
| - 1° anno | CHF 600.-- |
| - 2° anno | CHF 800.-- |
Articolo 3, articolo 27.1, 329a+e CO;
Apprendisti
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.
Vacanze (a norma di legge):
– Fino al 20° anno d’età compiuto: 25 giorni lavorativi
– Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività giovanili volontarie): 5 giorni di formazione (non retribuiti)
Cantone di Ginevra
| Apprendistato | Vacanza |
|---|---|
| 1° anno (indipende dell'età) | 6 settimane |
| 2°, 3° e 4° anno (indipende dell'età) | 5 settimane |
A partire dal 1.1.2014 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2014):
| Categoria di collaboratori | Salario mensile |
|---|---|
| Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC | |
| - 1° anno | CHF 600.-- |
| - 2° anno | CHF 800.-- |
| - 3° anno | CHF 1'000.-- |
| - 4° anno | CHF 1'300.-- |
| Apprendisti verniciare e carozzeria CFP: | |
| - 1° anno | CHF 600.-- |
| - 2° anno | CHF 800.-- |
Articolo 3, articolo 27.1, 329a+e CO;
Apprendisti
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.
Vacanze (a norma di legge):
– Fino al 20° anno d’età compiuto: 25 giorni lavorativi
– Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività giovanili volontarie): 5 giorni di formazione (non retribuiti)
Cantone di Ginevra
| Apprendistato | Vacanza |
|---|---|
| 1° anno (indipende dell'età) | 6 settimane |
| 2°, 3° e 4° anno (indipende dell'età) | 5 settimane |
A partire dal 1.1.2014 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2014):
| Categoria di collaboratori | Salario mensile |
|---|---|
| Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC | |
| - 1° anno | CHF 600.-- |
| - 2° anno | CHF 800.-- |
| - 3° anno | CHF 1'000.-- |
| - 4° anno | CHF 1'300.-- |
| Apprendisti verniciare e carozzeria CFP: | |
| - 1° anno | CHF 600.-- |
| - 2° anno | CHF 800.-- |
Articolo 3, articolo 27.1, 329a+e CO;
Giovani dipendenti
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.
Vacanze (a norma di legge):
Fino al 20° anno d’età compiuto: 25 giorni lavorativi
Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività giovanili volontarie): 5 giorni di formazione (non retribuiti)
Raccomandazione salariale USIC (carrozziere verniciatore; carrozziere lattoniere e fabbro di veicoli; a seconda dell’anno di tirocinio, salario mensile lordo)
| Regione | Salario mensile |
|---|---|
| Argovia: | |
| - 1° anno di tirocinio | CHF 600.-- |
| - 2° anno di tirocinio | CHF 750.-- |
| - 3° anno di tirocinio | CHF 900.-- |
| - 4° anno di tirocinio | CHF 1'100.-- |
| Berna: | |
| - 1° anno di tirocinio | CHF 500.-- |
| - 2° anno di tirocinio | CHF 650.-- (tirocinio supplementare: CHF 1'200.--) |
| - 3° anno di tirocinio | CHF 900.-- (tirocinio supplementare: CHF 1'500.--) |
| - 4° anno di tirocinio | CHF 1'200.-- (tirocinio supplementare: CHF 1'800.--) |
| Grigioni (formazione come fabbro di veicoli solo in casi eccezionali): | |
| - 1° anno di tirocinio | CHF 550.-- |
| - 2° anno di tirocinio | CHF 650.-- |
| - 3° anno di tirocinio | CHF 850.-- |
| - 4° anno di tirocinio | CHF 1'100.-- |
| Mittelland: | |
| - 1° anno di tirocinio | CHF 500.-- |
| - 2° anno di tirocinio | CHF 650.-- |
| - 3° anno di tirocinio | CHF 800.-- |
| - 4° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- |
| Svizzera nord-occidentale: | |
| - 1° anno di tirocinio | CHF 700.-- |
| - 2° anno di tirocinio | CHF 900.-- |
| - 3° anno di tirocinio | CHF 1'100.-- |
| - 4° anno di tirocinio | CHF 1'400.-- |
| Svizzera orientale: | |
| - 1° anno di tirocinio | CHF 550.-- |
| - 2° anno di tirocinio | CHF 700.-- |
| - 3° anno di tirocinio | CHF 850.-- |
| - 4° anno di tirocinio | CHF 1'100.-- |
| Ticino: | |
| - 1° anno di tirocinio | CHF 582.-- |
| - 2° anno di tirocinio | CHF 672.-- |
| - 3° anno di tirocinio | CHF 850.-- |
| - 4° anno di tirocinio | CHF 1'077.-- |
| Svizzera centrale: | |
| - 1° anno di tirocinio | CHF 650-- |
| - 2° anno di tirocinio | CHF 800.-- (tirocinio supplementare: CHF 1'200.--) |
| - 3° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- (tirocinio supplementare: CHF 1'500.--) |
| - 4° anno di tirocinio | CHF 1'200.-- (tirocinio supplementare: CHF 1'800.--) |
| Zurigo: | |
| - 1° anno di tirocinio | CHF 750.-- (tirocinio supplementare: +20%) |
| - 2° anno di tirocinio | CHF 900.-- (tirocinio supplementare: +20%) |
| - 3° anno di tirocinio | CHF 1'050.-- (tirocinio supplementare: +20%) |
| - 4° anno di tirocinio | CHF 1'250.-- (tirocinio supplementare: +20%) |
Cantone di Ginevra
| Apprendistato | Vacanza |
|---|---|
| 1° anno (indipende dell'età) | 6 settimane |
| 2°, 3° e 4° anno (indipende dell'età) | 5 settimane |
A partire dal 1.1.2014 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2014):
| Categoria di collaboratori | Salario mensile |
|---|---|
| Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC | |
| - 1° anno | CHF 600.-- |
| - 2° anno | CHF 800.-- |
| - 3° anno | CHF 1'000.-- |
| - 4° anno | CHF 1'300.-- |
| Apprendisti verniciare e carozzeria CFP: | |
| - 1° anno | CHF 600.-- |
| - 2° anno | CHF 800.-- |
Articolo 3, articolo 27.1; accordi salariali 2014 e 2016 (appendice 8); 329a+e CO, Informazioni USIC del 14.4.2011
Giovani dipendenti
Vacanze (a norma di legge):
– Fino al 20° anno d’età compiuto: 25 giorni lavorativi
– Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività giovanili volontarie): 5 giorni di formazione (non retribuiti)
Articolo 27.1; 329a+e CO
Giovani dipendenti
Vacanze (a norma di legge):
– Fino al 20° anno d’età compiuto: 25 giorni lavorativi
– Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività giovanili volontarie): 5 giorni di formazione (non retribuiti)
Articolo 27.1; 329a+e CO
Giovani dipendenti
Vacanze (a norma di legge):
– Fino al 20° anno d’età compiuto: 25 giorni lavorativi
– Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività giovanili volontarie): 5 giorni di formazione (non retribuiti)
Articolo 27.1; 329a+e CO
Termini di disdetta
| Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
|---|---|
| Durante il tempo di prova (1 mese) | 7 giorni |
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| Dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi |
| Dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articolo 48
Termini di disdetta
| Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
|---|---|
| Durante il tempo di prova (1 mese) | 7 giorni |
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| Dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi |
| Dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articolo 48
Termini di disdetta
| Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
|---|---|
| Durante il tempo di prova (1 mese) | 7 giorni |
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| Dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi |
| Dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articolo 48
Termini di disdetta
| Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
|---|---|
| Durante il tempo di prova (1 mese) | 7 giorni |
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| Dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi |
| Dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articolo 48
Rappresentanza dei lavoratori
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei lavoratori
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei lavoratori
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei lavoratori
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Compiti organi paritetici
a) di vigilare sull’applicazione e sull’esecuzione di questo CCL;
b) di promuovere la collaborazione fra le parti;
c) di occuparsi delle trattative salariali secondo gli articoli 36 e 37 CCL;
d) di occuparsi delle trattative contrattuali;
e) di promuovere il perfezionamento professionale;
f) di realizzare misure nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute;
g) di emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione del CCL. La CPN può delegare questo compito alla CPP;
h) di emanare le istruzioni organizzative ed amministrative relative alla tassazione dei contributi professionali e delle spese di applicazione per le commissioni paritetiche professionali eventualmente esistenti;
i) di designare la cassa incaricata dell’incasso dei contributi professionali e delle spese di applicazione;
k) di giudicare e decidere in caso di divergenze di opinione e di controversie tra le parti, risp. tra le loro sezioni, riguardanti l’applicazione e l’interpretazione di disposizioni del presente CCL o di una delle appendici che ne sono parte integrante;
l) di determinare e di incassare i costi di controllo, i richiami e le sanzioni contrattuali;
m) di giudicare in materia di assoggettamento di un datore di lavoro al contratto;
n) di regolare e gestire il fondo per la formazione professionale;
o) di trattare i problemi sottoposti dalle commissioni paritetiche
eventualmente esistenti, purchè essi
– escano dal quadro dell’azienda
– si riferiscano all’interpretazione del CCL
– siano di interesse generale;
p) di occuparsi di qualsiasi altro problema o compito che le venga sottoposto;
q) di regolamentare le soluzioni specifiche alle singole aziende in caso di problemi economici.
Articolo 8.3
Compiti organi paritetici
a) di vigilare sull’applicazione e sull’esecuzione di questo CCL;
b) di promuovere la collaborazione fra le parti;
c) di occuparsi delle trattative salariali secondo gli articoli 36 e 37 CCL;
d) di occuparsi delle trattative contrattuali;
e) di promuovere il perfezionamento professionale;
f) di realizzare misure nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute;
g) di emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione del CCL. La CPN può delegare questo compito alla CPP;
h) di emanare le istruzioni organizzative ed amministrative relative alla tassazione dei contributi professionali e delle spese di applicazione per le commissioni paritetiche professionali eventualmente esistenti;
i) di designare la cassa incaricata dell’incasso dei contributi professionali e delle spese di applicazione;
k) di giudicare e decidere in caso di divergenze di opinione e di controversie tra le parti, risp. tra le loro sezioni, riguardanti l’applicazione e l’interpretazione di disposizioni del presente CCL o di una delle appendici che ne sono parte integrante;
l) di determinare e di incassare i costi di controllo, i richiami e le sanzioni contrattuali;
m) di giudicare in materia di assoggettamento di un datore di lavoro al contratto;
n) di regolare e gestire il fondo per la formazione professionale;
o) di trattare i problemi sottoposti dalle commissioni paritetiche
eventualmente esistenti, purchè essi
– escano dal quadro dell’azienda
– si riferiscano all’interpretazione del CCL
– siano di interesse generale;
p) di occuparsi di qualsiasi altro problema o compito che le venga sottoposto;
q) di regolamentare le soluzioni specifiche alle singole aziende in caso di problemi economici.
Articolo 8.3
Compiti organi paritetici
a) di vigilare sull’applicazione e sull’esecuzione di questo CCL;
b) di promuovere la collaborazione fra le parti;
c) di occuparsi delle trattative salariali secondo gli articoli 36 e 37 CCL;
d) di occuparsi delle trattative contrattuali;
e) di promuovere il perfezionamento professionale;
f) di realizzare misure nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute;
g) di emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione del CCL. La CPN può delegare questo compito alla CPP;
h) di emanare le istruzioni organizzative ed amministrative relative alla tassazione dei contributi professionali e delle spese di applicazione per le commissioni paritetiche professionali eventualmente esistenti;
i) di designare la cassa incaricata dell’incasso dei contributi professionali e delle spese di applicazione;
k) di giudicare e decidere in caso di divergenze di opinione e di controversie tra le parti, risp. tra le loro sezioni, riguardanti l’applicazione e l’interpretazione di disposizioni del presente CCL o di una delle appendici che ne sono parte integrante;
l) di determinare e di incassare i costi di controllo, i richiami e le sanzioni contrattuali;
m) di giudicare in materia di assoggettamento di un datore di lavoro al contratto;
n) di regolare e gestire il fondo per la formazione professionale;
o) di trattare i problemi sottoposti dalle commissioni paritetiche
eventualmente esistenti, purchè essi
– escano dal quadro dell’azienda
– si riferiscano all’interpretazione del CCL
– siano di interesse generale;
p) di occuparsi di qualsiasi altro problema o compito che le venga sottoposto;
q) di regolamentare le soluzioni specifiche alle singole aziende in caso di problemi economici.
Articolo 8.3
Compiti organi paritetici
a) di vigilare sull’applicazione e sull’esecuzione di questo CCL;
b) di promuovere la collaborazione fra le parti;
c) di occuparsi delle trattative salariali secondo gli articoli 36 e 37 CCL;
d) di occuparsi delle trattative contrattuali;
e) di promuovere il perfezionamento professionale;
f) di realizzare misure nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute;
g) di emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione del CCL. La CPN può delegare questo compito alla CPP;
h) di emanare le istruzioni organizzative ed amministrative relative alla tassazione dei contributi professionali e delle spese di applicazione per le commissioni paritetiche professionali eventualmente esistenti;
i) di designare la cassa incaricata dell’incasso dei contributi professionali e delle spese di applicazione;
k) di giudicare e decidere in caso di divergenze di opinione e di controversie tra le parti, risp. tra le loro sezioni, riguardanti l’applicazione e l’interpretazione di disposizioni del presente CCL o di una delle appendici che ne sono parte integrante;
l) di determinare e di incassare i costi di controllo, i richiami e le sanzioni contrattuali;
m) di giudicare in materia di assoggettamento di un datore di lavoro al contratto;
n) di regolare e gestire il fondo per la formazione professionale;
o) di trattare i problemi sottoposti dalle commissioni paritetiche
eventualmente esistenti, purchè essi
– escano dal quadro dell’azienda
– si riferiscano all’interpretazione del CCL
– siano di interesse generale;
p) di occuparsi di qualsiasi altro problema o compito che le venga sottoposto;
q) di regolamentare le soluzioni specifiche alle singole aziende in caso di problemi economici.
Articolo 8.3
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
I lavoratori possono essere condannati al pagamento di una sanzione contrattuale.
Articolo 9
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
I lavoratori possono essere condannati al pagamento di una sanzione contrattuale.
Articolo 9
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
I lavoratori possono essere condannati al pagamento di una sanzione contrattuale.
Articolo 9
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
I lavoratori possono essere condannati al pagamento di una sanzione contrattuale.
Articolo 9
Piani sociali
Responsabile della gestione, rispettivamente della decisione circa tali richieste è la commissione CPN. È possibile fare ricorso contro le decisioni della commissione CPN presso il comitato direttore della CPN. Quest’ultimo decide definitivamente. La CPN viene informata in merito agli accordi presi.
Articoli 12.3 e 52
Piani sociali
Responsabile della gestione, rispettivamente della decisione circa tali richieste è la commissione CPN. È possibile fare ricorso contro le decisioni della commissione CPN presso il comitato direttore della CPN. Quest’ultimo decide definitivamente. La CPN viene informata in merito agli accordi presi.
Articoli 12.3 e 52
Piani sociali
Responsabile della gestione, rispettivamente della decisione circa tali richieste è la commissione CPN. È possibile fare ricorso contro le decisioni della commissione CPN presso il comitato direttore della CPN. Quest’ultimo decide definitivamente. La CPN viene informata in merito agli accordi presi.
Articoli 12.3 e 52
Piani sociali
Responsabile della gestione, rispettivamente della decisione circa tali richieste è la commissione CPN. È possibile fare ricorso contro le decisioni della commissione CPN presso il comitato direttore della CPN. Quest’ultimo decide definitivamente. La CPN viene informata in merito agli accordi presi.
Articoli 12.3 e 52
Procedure di conciliazione e arbitrato
Procedure di conciliazione e arbitrato
Procedure di conciliazione e arbitrato
Procedure di conciliazione e arbitrato
Documenti
Link
Informazioni organo paritetico
Commissione Paritetica Nazionale (CPN) per il ramo professionale Svizzero della carrozzeria
Weltpoststrasse 20Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 22 65
carrosseriegewerbe@plk.ch
https://www.cpn-carrozzeria.ch/it/home/
Informazioni rappresentanti dei lavoratori
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it