CCL PostLogistics SA

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.05.2021 fino al 31.12.2021
Ultime modifiche
Aumento dei salari minimi per le categorie Personale specializzato magazzino logistica, Amministrazione con diploma di commercio, Personale specializzato assistenza tecnica clienti / servizio di montaggio e Specialisti sdoganamento valido a partire dal 1° maggio 2021
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Campo d'applicazione geografico
11242
CCL aziendale (PostLogistics SA; tutta Svizzera)
Campo d'applicazione geografico
11327
CCL aziendale (PostLogistics SA; tutta Svizzera)
Campo d'applicazione geografico
11371
CCL aziendale (PostLogistics SA; tutta Svizzera)
Campo d'applicazione aziendale
11242
CCL aziendale (PostLogistics SA; tutta Svizzera)
Campo d'applicazione aziendale
11327
CCL aziendale (PostLogistics SA; tutta Svizzera)
Campo d'applicazione aziendale
11371
CCL aziendale (PostLogistics SA; tutta Svizzera)
Campo d'applicazione personale
11242
Il presente contratto collettivo di lavoro si applica ai collaboratori / alle collaboratrici di PostLogistics SA con luogo di lavoro in Svizzera, che beneficiano di un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 319 segg. CO.
Per i collaboratori / le collaboratrici che sono membri di un sindacato contraente, si applica direttamente il CCL. Per gli altri collaboratori / le altre collaboratrici si applicano le disposizioni normative del presente CCL basandosi sul CIL.

Sono esclusi dal campo di applicazione:
a. i membri della direzione e i quadri (quadri dirigenti, quadri superiori e quadri medi LQ 3 e 4)
b. il personale in formazione nonché gli/le stagisti
c. i collaboratori / le collaboratrici con un impiego di durata determinata fino a un massimo di tre mesi
d. il personale impiegato a tempo parziale con un grado di occupazione inferiore al 30%.

Per collaboratori di cui alla lettera c. e d. valono le disposizioni continue.

Articoli 1.1 e 1.2
Campo d'applicazione personale
11327
Il presente contratto collettivo di lavoro si applica ai collaboratori / alle collaboratrici di PostLogistics SA con luogo di lavoro in Svizzera, che beneficiano di un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 319 segg. CO.
Per i collaboratori / le collaboratrici che sono membri di un sindacato contraente, si applica direttamente il CCL. Per gli altri collaboratori / le altre collaboratrici si applicano le disposizioni normative del presente CCL basandosi sul CIL.

Sono esclusi dal campo di applicazione:
a. i membri della direzione e i quadri (quadri dirigenti, quadri superiori e quadri medi LQ 3 e 4)
b. il personale in formazione nonché gli/le stagisti
c. i collaboratori / le collaboratrici con un impiego di durata determinata fino a un massimo di tre mesi
d. il personale impiegato a tempo parziale con un grado di occupazione inferiore al 30%.

Per collaboratori di cui alla lettera c. e d. valono le disposizioni continue.

Articoli 1.1 e 1.2
Campo d'applicazione personale
11371
Il presente contratto collettivo di lavoro si applica ai collaboratori / alle collaboratrici di PostLogistics SA con luogo di lavoro in Svizzera, che beneficiano di un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 319 segg. CO.
Per i collaboratori / le collaboratrici che sono membri di un sindacato contraente, si applica direttamente il CCL. Per gli altri collaboratori / le altre collaboratrici si applicano le disposizioni normative del presente CCL basandosi sul CIL.

Sono esclusi dal campo di applicazione:
a. i membri della direzione e i quadri (quadri dirigenti, quadri superiori e quadri medi LQ 3 e 4)
b. il personale in formazione nonché gli/le stagisti
c. i collaboratori / le collaboratrici con un impiego di durata determinata fino a un massimo di tre mesi
d. il personale impiegato a tempo parziale con un grado di occupazione inferiore al 30%.

Per collaboratori di cui alla lettera c. e d. valono le disposizioni continue.

Articoli 1.1 e 1.2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11242
Il presente CCL entra in vigore il 10 gennaio 2017 e scadrà il 31 dicembre 2019.
Le parti contraenti si impegnano ad instaurare trattative per un nuovo CCL almeno sei mesi prima della scadenza della durata di validità.

Articolo 4
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11327
Il presente CCL entra in vigore il 10 gennaio 2017 e scadrà il 31 dicembre 2019.
Le parti contraenti si impegnano ad instaurare trattative per un nuovo CCL almeno sei mesi prima della scadenza della durata di validità.

Articolo 4
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11371
Il presente CCL entra in vigore il 10 gennaio 2017 e scadrà il 31 dicembre 2019.
Le parti contraenti si impegnano ad instaurare trattative per un nuovo CCL almeno sei mesi prima della scadenza della durata di validità.

Articolo 4
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
11242
syndicom - Sindacato dei media e della comunicazione
Matteo Antonini 
Monbijoustrasse 33
Casella postale 6336
3001 Berna
058 817 18 18
mail@syndicom.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
11327
syndicom - Sindacato dei media e della comunicazione
Matteo Antonini 
Monbijoustrasse 33
Casella postale 6336
3001 Berna
058 817 18 18
mail@syndicom.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
11371
syndicom - Sindacato dei media e della comunicazione
Matteo Antonini 
Monbijoustrasse 33
Casella postale 6336
3001 Berna
058 817 18 18
mail@syndicom.ch
Salari / salari minimi
11242

Salari minimi (composto dai seguenti elementi: salario di base, indennità per le vacanze, indennità per lavoro nei giorni festivi, parte della 13a mensilità) dal 1° maggio 2021 (per il prestito di personale vale dal 1° maggio 2021)
 

Categoria Salario minimo con 4 settimane di vacanze Salario minimo con 5 settimane di vacanze
Stoccaggio/Trasbordo (attività ausiliarie) (*1) 20.48 20.90

(*1) Durante i primi sei mesi del rapporto d’impiego, in seguito vale il salario minimo più alto, come da tabella.
 

Categoria Salario minimo con 5 settimane di vacanze Salario minimo con 5 settimane +1 giorno di vacanze Salario minimo con 6 settimane +2 giorni di vacanze
Personale specializzato magazzino logistica 22.66 22.75 23.34
Amministrazione con diploma di commercio 27.34 27.45 28.15
Personale specializzato assistenza tecnica clienti/servizio di montaggio 23.-- 23.10 23.68
Specialisti sdoganamento 26.29 26.39 27.07

 

Cantone di Neuchâtel

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone di Ginevra

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)


Salari minimi 2021: articolo 1.4

Salari / salari minimi
11327

Salari minimi (composto dai seguenti elementi: salario di base, indennità per le vacanze, indennità per lavoro nei giorni festivi, parte della 13a mensilità) dal 1° maggio 2021 (per il prestito di personale vale dal 1° maggio 2021)
 

Categoria Salario minimo con 4 settimane di vacanze Salario minimo con 5 settimane di vacanze
Stoccaggio/Trasbordo (attività ausiliarie) (*1) 20.48 20.90

(*1) Durante i primi sei mesi del rapporto d’impiego, in seguito vale il salario minimo più alto, come da tabella.
 

Categoria Salario minimo con 5 settimane di vacanze Salario minimo con 5 settimane +1 giorno di vacanze Salario minimo con 6 settimane +2 giorni di vacanze
Personale specializzato magazzino logistica 22.66 22.75 23.34
Amministrazione con diploma di commercio 27.34 27.45 28.15
Personale specializzato assistenza tecnica clienti/servizio di montaggio 23.-- 23.10 23.68
Specialisti sdoganamento 26.29 26.39 27.07

 

Cantone di Neuchâtel

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone di Ginevra

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)


Salari minimi 2021: articolo 1.4

Salari / salari minimi
11371

Salari minimi (composto dai seguenti elementi: salario di base, indennità per le vacanze, indennità per lavoro nei giorni festivi, parte della 13a mensilità) dal 1° maggio 2021 (per il prestito di personale vale dal 1° maggio 2021)
 

Categoria Salario minimo con 4 settimane di vacanze Salario minimo con 5 settimane di vacanze
Stoccaggio/Trasbordo (attività ausiliarie) (*1) 20.48 20.90

(*1) Durante i primi sei mesi del rapporto d’impiego, in seguito vale il salario minimo più alto, come da tabella.
 

Categoria Salario minimo con 5 settimane di vacanze Salario minimo con 5 settimane +1 giorno di vacanze Salario minimo con 6 settimane +2 giorni di vacanze
Personale specializzato magazzino logistica 22.66 22.75 23.34
Amministrazione con diploma di commercio 27.34 27.45 28.15
Personale specializzato assistenza tecnica clienti/servizio di montaggio 23.-- 23.10 23.68
Specialisti sdoganamento 26.29 26.39 27.07

 

Cantone di Neuchâtel

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone di Ginevra

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)


Salari minimi 2021: articolo 1.4

Aumento salariale
11242
Trattative salariali:
PostLogistics SA mette a disposizione dei sindacati contraenti, rispettivamente al più tardi entro il 30 ottobre, informazioni sull’andamento degli affari nonché sui salari e sulle indennià. Le parti del CCL possono, rispettivamente entro il 15 novembre, richiedere per iscritto di avviare trattative su misure collettive in merito alla retribuzione per l’anno seguente.

Articolo 3.1
Aumento salariale
11327
Trattative salariali:
PostLogistics SA mette a disposizione dei sindacati contraenti, rispettivamente al più tardi entro il 30 ottobre, informazioni sull’andamento degli affari nonché sui salari e sulle indennià. Le parti del CCL possono, rispettivamente entro il 15 novembre, richiedere per iscritto di avviare trattative su misure collettive in merito alla retribuzione per l’anno seguente.

Articolo 3.1
Aumento salariale
11371
Trattative salariali:
PostLogistics SA mette a disposizione dei sindacati contraenti, rispettivamente al più tardi entro il 30 ottobre, informazioni sull’andamento degli affari nonché sui salari e sulle indennià. Le parti del CCL possono, rispettivamente entro il 15 novembre, richiedere per iscritto di avviare trattative su misure collettive in merito alla retribuzione per l’anno seguente.

Articolo 3.1
Tredicesima mensilità
11242

13 mensilità:
La 13a mensilità viene versata nel mese di novembre.

Articoli 2.15.1

Tredicesima mensilità
11327

13 mensilità:
La 13a mensilità viene versata nel mese di novembre.

Articoli 2.15.1

Tredicesima mensilità
11371

13 mensilità:
La 13a mensilità viene versata nel mese di novembre.

Articoli 2.15.1

Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
11242

Premio d’eccellenza
Per prestazioni e comportamenti straordinari può essere assegnato un premio d'eccellenza. L'importo massimo per evento è di CHF 5'000.--.

Articolo 2.15.5

Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
11327

Premio d’eccellenza
Per prestazioni e comportamenti straordinari può essere assegnato un premio d'eccellenza. L'importo massimo per evento è di CHF 5'000.--.

Articolo 2.15.5

Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
11371

Premio d’eccellenza
Per prestazioni e comportamenti straordinari può essere assegnato un premio d'eccellenza. L'importo massimo per evento è di CHF 5'000.--.

Articolo 2.15.5

Premio per anzianità di servizio
11242
Premio di fedeltà
Al più tardi dopo il compimento del quinto anno di servizio, successivamente ogni cinque anni, la fedeltà all'azienda viene ricompensata in maniera adeguata.
Anni di servizio maturati Congedo pagato (base: settimana lavorativa di 5 giorni) in caso di grado d’occupazione del 100%
5 anni 2 giorni o su richiesta CHF 500.--
10 anni 4 giorni o su richiesta CHF 1'000.--
15 anni 6 giorni o su richiesta CHF 1'500.--
20, 25, ecc. anni 8 giorni o su richiesta CHF 2'000.--

Articolo 2.15.7
Premio per anzianità di servizio
11327
Premio di fedeltà
Al più tardi dopo il compimento del quinto anno di servizio, successivamente ogni cinque anni, la fedeltà all'azienda viene ricompensata in maniera adeguata.
Anni di servizio maturati Congedo pagato (base: settimana lavorativa di 5 giorni) in caso di grado d’occupazione del 100%
5 anni 2 giorni o su richiesta CHF 500.--
10 anni 4 giorni o su richiesta CHF 1'000.--
15 anni 6 giorni o su richiesta CHF 1'500.--
20, 25, ecc. anni 8 giorni o su richiesta CHF 2'000.--

Articolo 2.15.7
Premio per anzianità di servizio
11371
Premio di fedeltà
Al più tardi dopo il compimento del quinto anno di servizio, successivamente ogni cinque anni, la fedeltà all'azienda viene ricompensata in maniera adeguata.
Anni di servizio maturati Congedo pagato (base: settimana lavorativa di 5 giorni) in caso di grado d’occupazione del 100%
5 anni 2 giorni o su richiesta CHF 500.--
10 anni 4 giorni o su richiesta CHF 1'000.--
15 anni 6 giorni o su richiesta CHF 1'500.--
20, 25, ecc. anni 8 giorni o su richiesta CHF 2'000.--

Articolo 2.15.7
Servizio di picchetto
11242
Indennità per servizio di picchetto: CHF 5.--/ ora, pro rata temporis

Articolo 2.11
Servizio di picchetto
11327
Indennità per servizio di picchetto: CHF 5.--/ ora, pro rata temporis

Articolo 2.11
Servizio di picchetto
11371
Indennità per servizio di picchetto: CHF 5.--/ ora, pro rata temporis

Articolo 2.11
Orario di lavoro
11242
Per un grado di occupazione del 100%, il tempo di lavoro è normalmente
ripartito su cinque giorni a settimana; nella produzione, il tempo di lavoro
può essere ripartito su sei giorni.
Le ore di lavoro previste da contratto vengono, in linea di principio, svolte
secondo il modello di tempo di lavoro annuale (Jaz).
Il normale tempo di lavoro settimanale medio dei collaboratori / delle collaboratrici impiegati/e a tempo pieno è di 44 ore.

Per i/le conducenti cat. C e C/E valgono le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR1).

Articolo 2.8.2
Orario di lavoro
11327
Per un grado di occupazione del 100%, il tempo di lavoro è normalmente
ripartito su cinque giorni a settimana; nella produzione, il tempo di lavoro
può essere ripartito su sei giorni.
Le ore di lavoro previste da contratto vengono, in linea di principio, svolte
secondo il modello di tempo di lavoro annuale (Jaz).
Il normale tempo di lavoro settimanale medio dei collaboratori / delle collaboratrici impiegati/e a tempo pieno è di 44 ore.

Per i/le conducenti cat. C e C/E valgono le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR1).

Articolo 2.8.2
Orario di lavoro
11371
Per un grado di occupazione del 100%, il tempo di lavoro è normalmente
ripartito su cinque giorni a settimana; nella produzione, il tempo di lavoro
può essere ripartito su sei giorni.
Le ore di lavoro previste da contratto vengono, in linea di principio, svolte
secondo il modello di tempo di lavoro annuale (Jaz).
Il normale tempo di lavoro settimanale medio dei collaboratori / delle collaboratrici impiegati/e a tempo pieno è di 44 ore.

Per i/le conducenti cat. C e C/E valgono le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR1).

Articolo 2.8.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
11242
Ore supplementari:
Vengono considerate come ore supplementari le ore prestate che superano
il tempo di lavoro concordato contrattualmente nei limiti del tempo di lavoro massimo previsto per legge. Esse devono essere ordinate da la PostLogistics SA o autorizzate a posteriori come tali. Le ore supplementari devono essere compensate con tempo libero di uguale durata. In casi eccezionali le ore supplementari vengono liquidate in denaro.

Lavoro straordinario:
Si considerano come lavoro straordinario le ore prestate oltre il tempo di
lavoro massimo previsto per legge. Il tempo di lavoro massimo previsto per legge può eccezionalmente essere superato, in particolare in caso di urgenza del lavoro, di cumulo straordinario di lavoro o al fine di evitare o risolvere delle perturbazioni dell’esercizio. È possibile pattuire che il lavoro straordinario venga compensato con tempo libero di uguale durata. Qualora la compensazione non sia possibile entro un periodo ragionevole, il lavoro straordinario viene pagato con un supplemento del 25%.

Articoli 2.8.3. e 2.8.4
Lavoro straordinario / ore supplementari
11327
Ore supplementari:
Vengono considerate come ore supplementari le ore prestate che superano
il tempo di lavoro concordato contrattualmente nei limiti del tempo di lavoro massimo previsto per legge. Esse devono essere ordinate da la PostLogistics SA o autorizzate a posteriori come tali. Le ore supplementari devono essere compensate con tempo libero di uguale durata. In casi eccezionali le ore supplementari vengono liquidate in denaro.

Lavoro straordinario:
Si considerano come lavoro straordinario le ore prestate oltre il tempo di
lavoro massimo previsto per legge. Il tempo di lavoro massimo previsto per legge può eccezionalmente essere superato, in particolare in caso di urgenza del lavoro, di cumulo straordinario di lavoro o al fine di evitare o risolvere delle perturbazioni dell’esercizio. È possibile pattuire che il lavoro straordinario venga compensato con tempo libero di uguale durata. Qualora la compensazione non sia possibile entro un periodo ragionevole, il lavoro straordinario viene pagato con un supplemento del 25%.

Articoli 2.8.3. e 2.8.4
Lavoro straordinario / ore supplementari
11371
Ore supplementari:
Vengono considerate come ore supplementari le ore prestate che superano
il tempo di lavoro concordato contrattualmente nei limiti del tempo di lavoro massimo previsto per legge. Esse devono essere ordinate da la PostLogistics SA o autorizzate a posteriori come tali. Le ore supplementari devono essere compensate con tempo libero di uguale durata. In casi eccezionali le ore supplementari vengono liquidate in denaro.

Lavoro straordinario:
Si considerano come lavoro straordinario le ore prestate oltre il tempo di
lavoro massimo previsto per legge. Il tempo di lavoro massimo previsto per legge può eccezionalmente essere superato, in particolare in caso di urgenza del lavoro, di cumulo straordinario di lavoro o al fine di evitare o risolvere delle perturbazioni dell’esercizio. È possibile pattuire che il lavoro straordinario venga compensato con tempo libero di uguale durata. Qualora la compensazione non sia possibile entro un periodo ragionevole, il lavoro straordinario viene pagato con un supplemento del 25%.

Articoli 2.8.3. e 2.8.4
Vacanze
11242
CategoriaEtàVacanze pagate
Stoccaggio/trasbordo (attività ausiliarie)Fino à l'età di 20 anni5 settimane
Dopo l'età di 20 anni4 settimane
Personale specializzato magazzino logistica, Amministrazione con diploma di commercio, Personale specializzato assistenza tecnica clienti / servizio di montaggio, Fach Specialisti sdoganamento Fino all’anno civile compreso in cui si compiono 49 anni5 settimane
Fino all’anno civile compreso in cui si compiono 59 anni5 settimane +1 giorno
Dall’inizio dell’anno civile in cui si compiono 60 anni6 settimane + 2 giorni

Articolo 2.12.1, Salari minimi 2020: articolo 1.4
Vacanze
11327
CategoriaEtàVacanze pagate
Stoccaggio/trasbordo (attività ausiliarie)Fino à l'età di 20 anni5 settimane
Dopo l'età di 20 anni4 settimane
Personale specializzato magazzino logistica, Amministrazione con diploma di commercio, Personale specializzato assistenza tecnica clienti / servizio di montaggio, Fach Specialisti sdoganamento Fino all’anno civile compreso in cui si compiono 49 anni5 settimane
Fino all’anno civile compreso in cui si compiono 59 anni5 settimane +1 giorno
Dall’inizio dell’anno civile in cui si compiono 60 anni6 settimane + 2 giorni

Articolo 2.12.1, Salari minimi 2020: articolo 1.4
Vacanze
11371
CategoriaEtàVacanze pagate
Stoccaggio/trasbordo (attività ausiliarie)Fino à l'età di 20 anni5 settimane
Dopo l'età di 20 anni4 settimane
Personale specializzato magazzino logistica, Amministrazione con diploma di commercio, Personale specializzato assistenza tecnica clienti / servizio di montaggio, Fach Specialisti sdoganamento Fino all’anno civile compreso in cui si compiono 49 anni5 settimane
Fino all’anno civile compreso in cui si compiono 59 anni5 settimane +1 giorno
Dall’inizio dell’anno civile in cui si compiono 60 anni6 settimane + 2 giorni

Articolo 2.12.1, Salari minimi 2020: articolo 1.4
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11242
EventoAssenza retribuita
a. Adempimento di obblighi legaliTempo necessario conformemente alla convocazione
b. Esercizio di una funzione pubblicaPrevio accordo, di regola fino a 10 giorni per anno civile
c. Matrimonio / registrazione di un’unione domestica del collaboratore / della collaboratrice2 giorni
d. Partecipazione al matrimonio / alla registrazione di unione domestica di genitori, figli e fratelli/sorelle1 giorno
e. Nascita di un figlioPer il padre 2 giorni
f. Per l’adozione di un figlio2 giorni
g. Per i genitori, per questioni urgenti in relazione diretta con il/i figlio/i che richiedono la presenza di un genitore o entrambi i genitoriFino a 5 giorni per anno civile
h. Malattia improvvisa o infortunio del/della coniuge, del/della partner, di un genitore o di un figlioPrevio accordo di regola fino a 5 giorni
i. Decesso del/della coniuge, del/della partner, di un genitore o di un figlio. Se il decesso subentra durante le vacanze, i giorni di vacanza possono essere recuperati.3 giorni
j. Partecipazione a un funerale in casi non contemplati dalla lettera iFino a 1 giorno, su domanda del collaboratore / della collaboratrice
k. Trasloco del collaboratore / della collaboratriceFino a 1 giorno
l. Partecipazione in qualità di membri a organi dei sindacati contraentiFino a 5 giorni per anno civile
m. Corsi di perfezionamento offerti dai sindacati contraenti, i quali vengono finanziati con il fondo per le spese d’esecuzioneFino a 3 giorni nell‘arco di 2 anni
n. Per la partecipazione a trattative con il datore di lavoroTempo necessario

Articolo 2.14.2
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11327
EventoAssenza retribuita
a. Adempimento di obblighi legaliTempo necessario conformemente alla convocazione
b. Esercizio di una funzione pubblicaPrevio accordo, di regola fino a 10 giorni per anno civile
c. Matrimonio / registrazione di un’unione domestica del collaboratore / della collaboratrice2 giorni
d. Partecipazione al matrimonio / alla registrazione di unione domestica di genitori, figli e fratelli/sorelle1 giorno
e. Nascita di un figlioPer il padre 2 giorni
f. Per l’adozione di un figlio2 giorni
g. Per i genitori, per questioni urgenti in relazione diretta con il/i figlio/i che richiedono la presenza di un genitore o entrambi i genitoriFino a 5 giorni per anno civile
h. Malattia improvvisa o infortunio del/della coniuge, del/della partner, di un genitore o di un figlioPrevio accordo di regola fino a 5 giorni
i. Decesso del/della coniuge, del/della partner, di un genitore o di un figlio. Se il decesso subentra durante le vacanze, i giorni di vacanza possono essere recuperati.3 giorni
j. Partecipazione a un funerale in casi non contemplati dalla lettera iFino a 1 giorno, su domanda del collaboratore / della collaboratrice
k. Trasloco del collaboratore / della collaboratriceFino a 1 giorno
l. Partecipazione in qualità di membri a organi dei sindacati contraentiFino a 5 giorni per anno civile
m. Corsi di perfezionamento offerti dai sindacati contraenti, i quali vengono finanziati con il fondo per le spese d’esecuzioneFino a 3 giorni nell‘arco di 2 anni
n. Per la partecipazione a trattative con il datore di lavoroTempo necessario

Articolo 2.14.2
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11371
EventoAssenza retribuita
a. Adempimento di obblighi legaliTempo necessario conformemente alla convocazione
b. Esercizio di una funzione pubblicaPrevio accordo, di regola fino a 10 giorni per anno civile
c. Matrimonio / registrazione di un’unione domestica del collaboratore / della collaboratrice2 giorni
d. Partecipazione al matrimonio / alla registrazione di unione domestica di genitori, figli e fratelli/sorelle1 giorno
e. Nascita di un figlioPer il padre 2 giorni
f. Per l’adozione di un figlio2 giorni
g. Per i genitori, per questioni urgenti in relazione diretta con il/i figlio/i che richiedono la presenza di un genitore o entrambi i genitoriFino a 5 giorni per anno civile
h. Malattia improvvisa o infortunio del/della coniuge, del/della partner, di un genitore o di un figlioPrevio accordo di regola fino a 5 giorni
i. Decesso del/della coniuge, del/della partner, di un genitore o di un figlio. Se il decesso subentra durante le vacanze, i giorni di vacanza possono essere recuperati.3 giorni
j. Partecipazione a un funerale in casi non contemplati dalla lettera iFino a 1 giorno, su domanda del collaboratore / della collaboratrice
k. Trasloco del collaboratore / della collaboratriceFino a 1 giorno
l. Partecipazione in qualità di membri a organi dei sindacati contraentiFino a 5 giorni per anno civile
m. Corsi di perfezionamento offerti dai sindacati contraenti, i quali vengono finanziati con il fondo per le spese d’esecuzioneFino a 3 giorni nell‘arco di 2 anni
n. Per la partecipazione a trattative con il datore di lavoroTempo necessario

Articolo 2.14.2
Giorni festivi retribuiti
11242
I giorni festivi retribuiti sono la festa nazionale nonché al massimo 8 giorni festivi cantonali e usuali nel luogo di lavoro. Se i giorni festivi cadono
di domenica o in un giorno libero del collaboratore / della collaboratrice, non sussiste alcun diritto di recuperare tali giorni festivi.
Qualora i giorni festivi di cui all’allegato 2 cadano durante le vacanze, essi non vengono computati come giorni di vacanza.

Articolo 2.13
Giorni festivi retribuiti
11327
I giorni festivi retribuiti sono la festa nazionale nonché al massimo 8 giorni festivi cantonali e usuali nel luogo di lavoro. Se i giorni festivi cadono
di domenica o in un giorno libero del collaboratore / della collaboratrice, non sussiste alcun diritto di recuperare tali giorni festivi.
Qualora i giorni festivi di cui all’allegato 2 cadano durante le vacanze, essi non vengono computati come giorni di vacanza.

Articolo 2.13
Giorni festivi retribuiti
11371
I giorni festivi retribuiti sono la festa nazionale nonché al massimo 8 giorni festivi cantonali e usuali nel luogo di lavoro. Se i giorni festivi cadono
di domenica o in un giorno libero del collaboratore / della collaboratrice, non sussiste alcun diritto di recuperare tali giorni festivi.
Qualora i giorni festivi di cui all’allegato 2 cadano durante le vacanze, essi non vengono computati come giorni di vacanza.

Articolo 2.13
Congedo di formazione
11242
La PostLogistics SA promuove attivamente il perfezionamento dei collaboratori / delle collaboratrici. La responsabilità del perfezionamento spetta congiuntamente ai collaboratori / alle collaboratrici e ai/alle superiori.
Mediante il perfezionamento i collaboratori / le collaboratrici hanno il diritto e l’obbligo di adeguarsi all’evoluzione delle condizioni e delle esigenze professionali.
I perfezionamenti ordinati da la PostLogistics SA vengono considerati come
tempo di lavoro e vengono finanziati.

Congedo pagato per la frequenza di corsi di formazione e di formazione continua nell’ambito sindacale: fino a 3 giorni nell‘arco di 2 anni.

Articoli 2.14.4 e 2.14.2
Congedo di formazione
11327
La PostLogistics SA promuove attivamente il perfezionamento dei collaboratori / delle collaboratrici. La responsabilità del perfezionamento spetta congiuntamente ai collaboratori / alle collaboratrici e ai/alle superiori.
Mediante il perfezionamento i collaboratori / le collaboratrici hanno il diritto e l’obbligo di adeguarsi all’evoluzione delle condizioni e delle esigenze professionali.
I perfezionamenti ordinati da la PostLogistics SA vengono considerati come
tempo di lavoro e vengono finanziati.

Congedo pagato per la frequenza di corsi di formazione e di formazione continua nell’ambito sindacale: fino a 3 giorni nell‘arco di 2 anni.

Articoli 2.14.4 e 2.14.2
Congedo di formazione
11371
La PostLogistics SA promuove attivamente il perfezionamento dei collaboratori / delle collaboratrici. La responsabilità del perfezionamento spetta congiuntamente ai collaboratori / alle collaboratrici e ai/alle superiori.
Mediante il perfezionamento i collaboratori / le collaboratrici hanno il diritto e l’obbligo di adeguarsi all’evoluzione delle condizioni e delle esigenze professionali.
I perfezionamenti ordinati da la PostLogistics SA vengono considerati come
tempo di lavoro e vengono finanziati.

Congedo pagato per la frequenza di corsi di formazione e di formazione continua nell’ambito sindacale: fino a 3 giorni nell‘arco di 2 anni.

Articoli 2.14.4 e 2.14.2
Malattia
11242
Malattia:
La PostLogistics SA stipula a favore del proprio personale un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia che dà diritto a un’indennità giornaliera assicurata pari all’80% del salario lordo per una durata massima di 730 giorni (incluso il periodo di attesa). Il termine di attesa è di almeno 60 giorni.
I Premi assicurativi vengono suddivisi per metà tra il collaboratore / la collaboratrice e PostLogistics SA.

Nel caso di personale specializzato dell’assistenza tecnica clienti / servizio di montaggio nonché di conducenti di tutte le categorie per ogni assenza i primi due giorni di assenza, al massimo, si considerano come giorni di attesa senza diritto al versamento continuato del salario.

Articolo 2.16.5
Malattia
11327
Malattia:
La PostLogistics SA stipula a favore del proprio personale un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia che dà diritto a un’indennità giornaliera assicurata pari all’80% del salario lordo per una durata massima di 730 giorni (incluso il periodo di attesa). Il termine di attesa è di almeno 60 giorni.
I Premi assicurativi vengono suddivisi per metà tra il collaboratore / la collaboratrice e PostLogistics SA.

Nel caso di personale specializzato dell’assistenza tecnica clienti / servizio di montaggio nonché di conducenti di tutte le categorie per ogni assenza i primi due giorni di assenza, al massimo, si considerano come giorni di attesa senza diritto al versamento continuato del salario.

Articolo 2.16.5
Malattia
11371
Malattia:
La PostLogistics SA stipula a favore del proprio personale un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia che dà diritto a un’indennità giornaliera assicurata pari all’80% del salario lordo per una durata massima di 730 giorni (incluso il periodo di attesa). Il termine di attesa è di almeno 60 giorni.
I Premi assicurativi vengono suddivisi per metà tra il collaboratore / la collaboratrice e PostLogistics SA.

Nel caso di personale specializzato dell’assistenza tecnica clienti / servizio di montaggio nonché di conducenti di tutte le categorie per ogni assenza i primi due giorni di assenza, al massimo, si considerano come giorni di attesa senza diritto al versamento continuato del salario.

Articolo 2.16.5
Infortunio
11242
Infortuni e malattie professionali:
I collaboratori / le collaboratrici sono assicurati/e, conformemente alle norme di cui alla Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), contro le conseguenze degli infortuni (infortuni professionali e non professionali) e delle malattie professionali. Il diritto al versamento continuato del salario integrativo del datore di lavoro è regolato dalle disposizioni sul versamento continuato in caso di malattia, al massimo fino all’inizio del pagamento della pensione.

Premi assicurativi:
I premi assicurativi per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali
vengono suddivisi tra il collaboratore / la collaboratrice e il datore di lavoro metà per ciascuno.

Articolo 2.16.6
Infortunio
11327
Infortuni e malattie professionali:
I collaboratori / le collaboratrici sono assicurati/e, conformemente alle norme di cui alla Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), contro le conseguenze degli infortuni (infortuni professionali e non professionali) e delle malattie professionali. Il diritto al versamento continuato del salario integrativo del datore di lavoro è regolato dalle disposizioni sul versamento continuato in caso di malattia, al massimo fino all’inizio del pagamento della pensione.

Premi assicurativi:
I premi assicurativi per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali
vengono suddivisi tra il collaboratore / la collaboratrice e il datore di lavoro metà per ciascuno.

Articolo 2.16.6
Infortunio
11371
Infortuni e malattie professionali:
I collaboratori / le collaboratrici sono assicurati/e, conformemente alle norme di cui alla Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), contro le conseguenze degli infortuni (infortuni professionali e non professionali) e delle malattie professionali. Il diritto al versamento continuato del salario integrativo del datore di lavoro è regolato dalle disposizioni sul versamento continuato in caso di malattia, al massimo fino all’inizio del pagamento della pensione.

Premi assicurativi:
I premi assicurativi per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali
vengono suddivisi tra il collaboratore / la collaboratrice e il datore di lavoro metà per ciascuno.

Articolo 2.16.6
Congedo maternità / paternità / parentale
11242
Congedo di maternità:
- 16 settimane con il 100% del salario, se il giorno del parto era in servizio da almeno un anno
- 8 settimane con il 100% e 8 settimane con l'80% del salario in tutti i rimanenti casi.

Congedo paternità: 2 giorni

Articoli 2.14.1 e 2.14.2
Congedo maternità / paternità / parentale
11327
Congedo di maternità:
- 16 settimane con il 100% del salario, se il giorno del parto era in servizio da almeno un anno
- 8 settimane con il 100% e 8 settimane con l'80% del salario in tutti i rimanenti casi.

Congedo paternità: 2 giorni

Articoli 2.14.1 e 2.14.2
Congedo maternità / paternità / parentale
11371
Congedo di maternità:
- 16 settimane con il 100% del salario, se il giorno del parto era in servizio da almeno un anno
- 8 settimane con il 100% e 8 settimane con l'80% del salario in tutti i rimanenti casi.

Congedo paternità: 2 giorni

Articoli 2.14.1 e 2.14.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
11242
Durante la scuola reclute e i periodi di servizio ad essa equiparati in base alla LIPG: il 50% del salario netto che sarebbe stato versato per la durata del periodo di servizio in caso di normale attività lavorativa, sempre che non si abbia diritto al versamento continuato del salario integrale secondo la scala prevista per il versamento continuato del salario in caso di malattia (articolo 2.16.5).

Durante i restanti servizi obbligatori: l’80% del salario netto spettante al collaboratore / alla collaboratrice per la durata del periodo di servizio sempre che non si abbia diritto al versamento continuato del salario integrale secondo la scala prevista per il versamento continuato del salario in caso di malattia (articolo 2.16.5).

Ai collaboratori / alle collaboratrici con diritto agli assegni per i figli viene versato il 100%.

Articolo 2.16.8
Servizio militare / civile / di protezione civile
11327
Durante la scuola reclute e i periodi di servizio ad essa equiparati in base alla LIPG: il 50% del salario netto che sarebbe stato versato per la durata del periodo di servizio in caso di normale attività lavorativa, sempre che non si abbia diritto al versamento continuato del salario integrale secondo la scala prevista per il versamento continuato del salario in caso di malattia (articolo 2.16.5).

Durante i restanti servizi obbligatori: l’80% del salario netto spettante al collaboratore / alla collaboratrice per la durata del periodo di servizio sempre che non si abbia diritto al versamento continuato del salario integrale secondo la scala prevista per il versamento continuato del salario in caso di malattia (articolo 2.16.5).

Ai collaboratori / alle collaboratrici con diritto agli assegni per i figli viene versato il 100%.

Articolo 2.16.8
Servizio militare / civile / di protezione civile
11371
Durante la scuola reclute e i periodi di servizio ad essa equiparati in base alla LIPG: il 50% del salario netto che sarebbe stato versato per la durata del periodo di servizio in caso di normale attività lavorativa, sempre che non si abbia diritto al versamento continuato del salario integrale secondo la scala prevista per il versamento continuato del salario in caso di malattia (articolo 2.16.5).

Durante i restanti servizi obbligatori: l’80% del salario netto spettante al collaboratore / alla collaboratrice per la durata del periodo di servizio sempre che non si abbia diritto al versamento continuato del salario integrale secondo la scala prevista per il versamento continuato del salario in caso di malattia (articolo 2.16.5).

Ai collaboratori / alle collaboratrici con diritto agli assegni per i figli viene versato il 100%.

Articolo 2.16.8
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11242
Contributo alle spese d’esecuzione:
La PostLogistics SA preleva dai collaboratori / dalle collaboratrici rientranti nell’ambito di applicazione del presente CCL, che non sono membri di un sindacato contraente, un contributo alle spese d’esecuzione dell’importo mensile di:
– CHF 10.-- per i collaboratori / le collaboratrici con un grado di occupazione
di almeno il 50%
– CHF 5.-- per i collaboratori / le collaboratrici con un grado di occupazione
inferiore al 50%.

Articolo 2.15.6
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11327
Contributo alle spese d’esecuzione:
La PostLogistics SA preleva dai collaboratori / dalle collaboratrici rientranti nell’ambito di applicazione del presente CCL, che non sono membri di un sindacato contraente, un contributo alle spese d’esecuzione dell’importo mensile di:
– CHF 10.-- per i collaboratori / le collaboratrici con un grado di occupazione
di almeno il 50%
– CHF 5.-- per i collaboratori / le collaboratrici con un grado di occupazione
inferiore al 50%.

Articolo 2.15.6
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11371
Contributo alle spese d’esecuzione:
La PostLogistics SA preleva dai collaboratori / dalle collaboratrici rientranti nell’ambito di applicazione del presente CCL, che non sono membri di un sindacato contraente, un contributo alle spese d’esecuzione dell’importo mensile di:
– CHF 10.-- per i collaboratori / le collaboratrici con un grado di occupazione
di almeno il 50%
– CHF 5.-- per i collaboratori / le collaboratrici con un grado di occupazione
inferiore al 50%.

Articolo 2.15.6
Disposizioni antidiscriminazione
11242
La PostLogistics SA rispetta la parità di trattamento di tutti/e i collaboratori / le collaboratrici.
Esso bada a che i collaboratori / le collaboratrici non subiscano pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa di loro caratteristiche personali come, in particolare, il sesso, l’origine, la lingua, lo stato di salute, lo stato civile, la situazione familiare o una gravidanza.

Il divieto di discriminazione vale in particolare per la messa a concorso di posti di lavoro, l’assunzione, l’attribuzione dei compiti, l’impostazione delle condizioni di lavoro, la retribuzione, la formazione e il perfezionamento, la promozione e il licenziamento.

Articolo 2.18.6
Disposizioni antidiscriminazione
11327
La PostLogistics SA rispetta la parità di trattamento di tutti/e i collaboratori / le collaboratrici.
Esso bada a che i collaboratori / le collaboratrici non subiscano pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa di loro caratteristiche personali come, in particolare, il sesso, l’origine, la lingua, lo stato di salute, lo stato civile, la situazione familiare o una gravidanza.

Il divieto di discriminazione vale in particolare per la messa a concorso di posti di lavoro, l’assunzione, l’attribuzione dei compiti, l’impostazione delle condizioni di lavoro, la retribuzione, la formazione e il perfezionamento, la promozione e il licenziamento.

Articolo 2.18.6
Disposizioni antidiscriminazione
11371
La PostLogistics SA rispetta la parità di trattamento di tutti/e i collaboratori / le collaboratrici.
Esso bada a che i collaboratori / le collaboratrici non subiscano pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa di loro caratteristiche personali come, in particolare, il sesso, l’origine, la lingua, lo stato di salute, lo stato civile, la situazione familiare o una gravidanza.

Il divieto di discriminazione vale in particolare per la messa a concorso di posti di lavoro, l’assunzione, l’attribuzione dei compiti, l’impostazione delle condizioni di lavoro, la retribuzione, la formazione e il perfezionamento, la promozione e il licenziamento.

Articolo 2.18.6
Molestie sessuali
11242
La PostLogistics SA protegge i collaboratori / le collaboratrici dal mobbing e dalle molestie sessuali sul posto di lavoro.

Articolo 2.18.7
Molestie sessuali
11327
La PostLogistics SA protegge i collaboratori / le collaboratrici dal mobbing e dalle molestie sessuali sul posto di lavoro.

Articolo 2.18.7
Molestie sessuali
11371
La PostLogistics SA protegge i collaboratori / le collaboratrici dal mobbing e dalle molestie sessuali sul posto di lavoro.

Articolo 2.18.7
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
11242
La PostLogistics SA protegge la personalità dei collaboratori / delle collaboratrici e tiene debitamente in considerazione, in particolare, la loro salute fisica e psichica.

Articolo 2.18.7
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
11327
La PostLogistics SA protegge la personalità dei collaboratori / delle collaboratrici e tiene debitamente in considerazione, in particolare, la loro salute fisica e psichica.

Articolo 2.18.7
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
11371
La PostLogistics SA protegge la personalità dei collaboratori / delle collaboratrici e tiene debitamente in considerazione, in particolare, la loro salute fisica e psichica.

Articolo 2.18.7
Apprendisti
11242
Assoggettamento al CCL:
Il personale in formazione nonché i/le praticanti non sono assoggettati al CCL.

Salario:
Il salario annuo minimo per un'occupazione al 100% è pari a CHF 44'831.--. Per i collaboratori e le collaboratrici di meno di 18 anni il salario minimo può essere ridotto del 20% al massimo.

Vacanze:
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 6 settimane
- Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività govanili volontarie, non retribuiti): 5 giorni di formazione suppl.

Articoli 1.2, 2.15.2 e 2.12.1; CO 329a+e
Apprendisti
11327
Assoggettamento al CCL:
Il personale in formazione nonché i/le praticanti non sono assoggettati al CCL.

Salario:
Il salario annuo minimo per un'occupazione al 100% è pari a CHF 44'831.--. Per i collaboratori e le collaboratrici di meno di 18 anni il salario minimo può essere ridotto del 20% al massimo.

Vacanze:
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 6 settimane
- Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività govanili volontarie, non retribuiti): 5 giorni di formazione suppl.

Articoli 1.2, 2.15.2 e 2.12.1; CO 329a+e
Apprendisti
11371
Assoggettamento al CCL:
Il personale in formazione nonché i/le praticanti non sono assoggettati al CCL.

Salario:
Il salario annuo minimo per un'occupazione al 100% è pari a CHF 44'831.--. Per i collaboratori e le collaboratrici di meno di 18 anni il salario minimo può essere ridotto del 20% al massimo.

Vacanze:
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 6 settimane
- Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività govanili volontarie, non retribuiti): 5 giorni di formazione suppl.

Articoli 1.2, 2.15.2 e 2.12.1; CO 329a+e
Giovani dipendenti
11242
Assoggettamento al CCL:
Il personale in formazione nonché i/le praticanti non sono assoggettati al CCL.

Salario:
Il salario annuo minimo per un'occupazione al 100% è pari a CHF 44'831.--. Per i collaboratori e le collaboratrici di meno di 18 anni il salario minimo può essere ridotto del 20% al massimo.

Vacanze:
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 6 settimane
- Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività govanili volontarie, non retribuiti): 5 giorni di formazione suppl.

Articoli 1.2, 2.15.2 e 2.12.1; CO 329a+e
Giovani dipendenti
11327
Assoggettamento al CCL:
Il personale in formazione nonché i/le praticanti non sono assoggettati al CCL.

Salario:
Il salario annuo minimo per un'occupazione al 100% è pari a CHF 44'831.--. Per i collaboratori e le collaboratrici di meno di 18 anni il salario minimo può essere ridotto del 20% al massimo.

Vacanze:
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 6 settimane
- Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività govanili volontarie, non retribuiti): 5 giorni di formazione suppl.

Articoli 1.2, 2.15.2 e 2.12.1; CO 329a+e
Giovani dipendenti
11371
Assoggettamento al CCL:
Il personale in formazione nonché i/le praticanti non sono assoggettati al CCL.

Salario:
Il salario annuo minimo per un'occupazione al 100% è pari a CHF 44'831.--. Per i collaboratori e le collaboratrici di meno di 18 anni il salario minimo può essere ridotto del 20% al massimo.

Vacanze:
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 6 settimane
- Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività govanili volontarie, non retribuiti): 5 giorni di formazione suppl.

Articoli 1.2, 2.15.2 e 2.12.1; CO 329a+e
Termini di disdetta
11242
Anno di servizioTermini di disdetta
durante il periodo di prova (3 mesi)7 giorni
nel 1° anno di servizio1 mese per la fine di un mese
successivamente3 mesi, per la fine di un mese

A partire dai 50 anni compiuti e dai 20 anni di servizio se la disdetta viene data da PostLogistics SA per motivi economici o di riorganizzazione aziendale e il collaboratore/la collaboratrice non desidera un termine più breve: 5 mesi

Articoli 2.2 e 12.19.3
Termini di disdetta
11327
Anno di servizioTermini di disdetta
durante il periodo di prova (3 mesi)7 giorni
nel 1° anno di servizio1 mese per la fine di un mese
successivamente3 mesi, per la fine di un mese

A partire dai 50 anni compiuti e dai 20 anni di servizio se la disdetta viene data da PostLogistics SA per motivi economici o di riorganizzazione aziendale e il collaboratore/la collaboratrice non desidera un termine più breve: 5 mesi

Articoli 2.2 e 12.19.3
Termini di disdetta
11371
Anno di servizioTermini di disdetta
durante il periodo di prova (3 mesi)7 giorni
nel 1° anno di servizio1 mese per la fine di un mese
successivamente3 mesi, per la fine di un mese

A partire dai 50 anni compiuti e dai 20 anni di servizio se la disdetta viene data da PostLogistics SA per motivi economici o di riorganizzazione aziendale e il collaboratore/la collaboratrice non desidera un termine più breve: 5 mesi

Articoli 2.2 e 12.19.3
Rappresentanza dei lavoratori
11242
syndicom (in passato: Sindacato della Comunicazione)
transfair
Rappresentanza dei lavoratori
11327
syndicom (in passato: Sindacato della Comunicazione)
transfair
Rappresentanza dei lavoratori
11371
syndicom (in passato: Sindacato della Comunicazione)
transfair
Rappresentanza dei datori di lavoro
11242
PostLogistics SA
Rappresentanza dei datori di lavoro
11327
PostLogistics SA
Rappresentanza dei datori di lavoro
11371
PostLogistics SA
Fondo paritetico
11242
I contributi alle spese d’esecuzione vengono versati su un fondo dei contributi. Il fondo dei contributi viene gestito dalla «commissione paritetica contributo alle spese d’esecuzione».

La «commissione paritetica contributo alle spese d’esecuzione» è costituita da due membri della Posta e da un membro per ciascun sindacato contraente. Essa svolge i suoi compiti in modo indipendente conformemente al regolamento e decide sull’utilizzo di un eventuale patrimonio residuo al momento della risoluzione del fondo. La commissione paritetica nomina l’ufficio di revisione.

Articolo 2.15.6
Fondo paritetico
11327
I contributi alle spese d’esecuzione vengono versati su un fondo dei contributi. Il fondo dei contributi viene gestito dalla «commissione paritetica contributo alle spese d’esecuzione».

La «commissione paritetica contributo alle spese d’esecuzione» è costituita da due membri della Posta e da un membro per ciascun sindacato contraente. Essa svolge i suoi compiti in modo indipendente conformemente al regolamento e decide sull’utilizzo di un eventuale patrimonio residuo al momento della risoluzione del fondo. La commissione paritetica nomina l’ufficio di revisione.

Articolo 2.15.6
Fondo paritetico
11371
I contributi alle spese d’esecuzione vengono versati su un fondo dei contributi. Il fondo dei contributi viene gestito dalla «commissione paritetica contributo alle spese d’esecuzione».

La «commissione paritetica contributo alle spese d’esecuzione» è costituita da due membri della Posta e da un membro per ciascun sindacato contraente. Essa svolge i suoi compiti in modo indipendente conformemente al regolamento e decide sull’utilizzo di un eventuale patrimonio residuo al momento della risoluzione del fondo. La commissione paritetica nomina l’ufficio di revisione.

Articolo 2.15.6
Compiti organi paritetici
11242
Commissioni del personale (CoPe):
Presso le sedi con almeno 50 collaboratori/collaboratrici questi ultimi possono costituire tra le loro fila una commissione del personale (CoPe).
La CoPe si costituisce in modo indipendente. Essa comprende minimo tre e massimo sette membri. La CoPe può richiedere a la PostLogistics SA dei colloqui comuni previa indicazione degli argomenti da trattare.

I rappresentanti dei lavoratori possono svolgere la loro attività durante l’orario di lavoro se ciò è richiesto dall’adempimento dei loro compiti ed è consentito dal loro lavoro professionale. La PostLogistics SA mette a disposizione le infrastrutture necessarie all’interno della sede.

Materie della partecipazione e diritti di partecipazione: cfr. articoli 3.2.2 e 3.2.3

Articolo 2.18.8
Compiti organi paritetici
11327
Commissioni del personale (CoPe):
Presso le sedi con almeno 50 collaboratori/collaboratrici questi ultimi possono costituire tra le loro fila una commissione del personale (CoPe).
La CoPe si costituisce in modo indipendente. Essa comprende minimo tre e massimo sette membri. La CoPe può richiedere a la PostLogistics SA dei colloqui comuni previa indicazione degli argomenti da trattare.

I rappresentanti dei lavoratori possono svolgere la loro attività durante l’orario di lavoro se ciò è richiesto dall’adempimento dei loro compiti ed è consentito dal loro lavoro professionale. La PostLogistics SA mette a disposizione le infrastrutture necessarie all’interno della sede.

Materie della partecipazione e diritti di partecipazione: cfr. articoli 3.2.2 e 3.2.3

Articolo 2.18.8
Compiti organi paritetici
11371
Commissioni del personale (CoPe):
Presso le sedi con almeno 50 collaboratori/collaboratrici questi ultimi possono costituire tra le loro fila una commissione del personale (CoPe).
La CoPe si costituisce in modo indipendente. Essa comprende minimo tre e massimo sette membri. La CoPe può richiedere a la PostLogistics SA dei colloqui comuni previa indicazione degli argomenti da trattare.

I rappresentanti dei lavoratori possono svolgere la loro attività durante l’orario di lavoro se ciò è richiesto dall’adempimento dei loro compiti ed è consentito dal loro lavoro professionale. La PostLogistics SA mette a disposizione le infrastrutture necessarie all’interno della sede.

Materie della partecipazione e diritti di partecipazione: cfr. articoli 3.2.2 e 3.2.3

Articolo 2.18.8
Congedo per partecipare alle attività sindacali
11242
-Partecipazione in qualità di membri a organi dei sindacati contraenti: fino a 5 giorni per anno civile

-Corsi di perfezionamento offerti dai sindacati contraenti, i quali vengono finanziati con il fondo per le spese d’esecuzione: fino a 3 giorni nell'arco di 2 anni

Articolo 2.14.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
11327
-Partecipazione in qualità di membri a organi dei sindacati contraenti: fino a 5 giorni per anno civile

-Corsi di perfezionamento offerti dai sindacati contraenti, i quali vengono finanziati con il fondo per le spese d’esecuzione: fino a 3 giorni nell'arco di 2 anni

Articolo 2.14.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
11371
-Partecipazione in qualità di membri a organi dei sindacati contraenti: fino a 5 giorni per anno civile

-Corsi di perfezionamento offerti dai sindacati contraenti, i quali vengono finanziati con il fondo per le spese d’esecuzione: fino a 3 giorni nell'arco di 2 anni

Articolo 2.14.2
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
11242
Commissioni del personale (CoPe):
Presso le sedi con almeno 50 collaboratori/collaboratrici questi ultimi possono costituire tra le loro fila una commissione del personale (CoPe).
La CoPe si costituisce in modo indipendente. Essa comprende minimo tre e massimo sette membri. La CoPe può richiedere a la PostLogistics SA dei colloqui comuni previa indicazione degli argomenti da trattare.

I rappresentanti dei lavoratori possono svolgere la loro attività durante l’orario di lavoro se ciò è richiesto dall’adempimento dei loro compiti ed è consentito dal loro lavoro professionale. La PostLogistics SA mette a disposizione le infrastrutture necessarie all’interno della sede.

Materie della partecipazione e diritti di partecipazione: cfr. articoli 3.2.2 e 3.2.3

Articolo 2.18.8
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
11327
Commissioni del personale (CoPe):
Presso le sedi con almeno 50 collaboratori/collaboratrici questi ultimi possono costituire tra le loro fila una commissione del personale (CoPe).
La CoPe si costituisce in modo indipendente. Essa comprende minimo tre e massimo sette membri. La CoPe può richiedere a la PostLogistics SA dei colloqui comuni previa indicazione degli argomenti da trattare.

I rappresentanti dei lavoratori possono svolgere la loro attività durante l’orario di lavoro se ciò è richiesto dall’adempimento dei loro compiti ed è consentito dal loro lavoro professionale. La PostLogistics SA mette a disposizione le infrastrutture necessarie all’interno della sede.

Materie della partecipazione e diritti di partecipazione: cfr. articoli 3.2.2 e 3.2.3

Articolo 2.18.8
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
11371
Commissioni del personale (CoPe):
Presso le sedi con almeno 50 collaboratori/collaboratrici questi ultimi possono costituire tra le loro fila una commissione del personale (CoPe).
La CoPe si costituisce in modo indipendente. Essa comprende minimo tre e massimo sette membri. La CoPe può richiedere a la PostLogistics SA dei colloqui comuni previa indicazione degli argomenti da trattare.

I rappresentanti dei lavoratori possono svolgere la loro attività durante l’orario di lavoro se ciò è richiesto dall’adempimento dei loro compiti ed è consentito dal loro lavoro professionale. La PostLogistics SA mette a disposizione le infrastrutture necessarie all’interno della sede.

Materie della partecipazione e diritti di partecipazione: cfr. articoli 3.2.2 e 3.2.3

Articolo 2.18.8
Procedure di conciliazione e arbitrato
11242
In caso di conflitti sull’interpretazione e applicazione del CCL le parti contraenti possono convocare la commissione per l’esecuzione del CCL.
Le parti del CCL stabiliscono i dettagli.

Articolo 3.5
Procedure di conciliazione e arbitrato
11327
In caso di conflitti sull’interpretazione e applicazione del CCL le parti contraenti possono convocare la commissione per l’esecuzione del CCL.
Le parti del CCL stabiliscono i dettagli.

Articolo 3.5
Procedure di conciliazione e arbitrato
11371
In caso di conflitti sull’interpretazione e applicazione del CCL le parti contraenti possono convocare la commissione per l’esecuzione del CCL.
Le parti del CCL stabiliscono i dettagli.

Articolo 3.5
Obbligo della pace
11242
Per tutta la durata di validità del presente CCL, le parti contraenti si impegnano a mantenere una pace del lavoro assoluta e ad astenersi da qualsiasi mezzo di lotta. L’obbligo di mantenere una pace del lavoro assoluta comprende anche materie che non siano regolate dal presente CCL.

In caso di conflitti imminenti o in corso, le parti del CCL s’impegnano a trovare rapidamente una soluzione.

Articolo 3.3
Obbligo della pace
11327
Per tutta la durata di validità del presente CCL, le parti contraenti si impegnano a mantenere una pace del lavoro assoluta e ad astenersi da qualsiasi mezzo di lotta. L’obbligo di mantenere una pace del lavoro assoluta comprende anche materie che non siano regolate dal presente CCL.

In caso di conflitti imminenti o in corso, le parti del CCL s’impegnano a trovare rapidamente una soluzione.

Articolo 3.3
Obbligo della pace
11371
Per tutta la durata di validità del presente CCL, le parti contraenti si impegnano a mantenere una pace del lavoro assoluta e ad astenersi da qualsiasi mezzo di lotta. L’obbligo di mantenere una pace del lavoro assoluta comprende anche materie che non siano regolate dal presente CCL.

In caso di conflitti imminenti o in corso, le parti del CCL s’impegnano a trovare rapidamente una soluzione.

Articolo 3.3
Informazioni rappresentanti dei lavoratori
syndicom segretariato centrale
Sindicato dei media e della communicazione
Monbijoustrasse 33
Postfach
3001 Bern
+41 58 817 18 18
info@syndicom.ch
https://syndicom.ch/it/

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